L'ASSOCIAZIONE»statuto regionale della Valle d'Aosta
   
STATUTO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

STATUTO DELLA VALLE - indice:
ART. 1 - Composizione e sede »»»
ART. 2 - Principio di democrazia »»»
ART. 3 - Scopi »»»
ART. 4 - Ammissioni »»»
ART. 5 - Sistema elettorale »»»
ART. 6 - Organizzazione »»»
ART. 7 - Organizzazioni minori »»»
ART. 8 - Norme generali e di rinvio »»»
ART. 9 - Sindacati di categoria »»»
ART. 10 - Organi e statuti »»»
ART. 11 - Assemblea Regionale »»»
ART. 12 - Presidenza Regionale »»»
ART. 13 - Funzioni della Presidenza »»»


CONFESERCENTI D’AOSTA - articoli:

ART. 14
- Giunta Regionale »»»
ART. 15 - Funzioni della Giunta Regionale »»»
ART. 16 - Presidente Regionale »»»
ART. 17 - Segretario Regionale »»»
ART. 18 - Collegio dei revisori »»»
ART. 19 - Collegio di garanzia »»»
ART. 20 - Cariche »»»
ART. 21 - Autonomia patrimoniale »»»
ART. 22 - Associati »»»
ART. 23 - Disposizione disciplinari »»»
ART. 24 - Commissariamento »»»
ART. 25 - Trasparenza »»»
ART. 26 - Tutela del nome »»»

Art. 1 - Composizione e sede

La Confesercenti della Valle d’Aosta ha sede in Aosta, Via Parigi, 165.

La Confederazione è un’associazione sindacale senza fini di lucro e rappresenta le piccole e medie imprese organizzate in forma individuale e societaria nonché i titolari di trattamenti pensionistici che rispettivamente esercitano o abbiano esercitato: attività commerciali, artigianali, turistiche, dei servizi e ausiliarie, nonché le altre imprese che svolgano attività affini, analoghe e accessorie a quelle indicate e che, comunque, si riconoscano nelle finalità ideali della Confederazione e ne accettino lo Statuto.
Le federazioni regionali di categoria si articolano anch’esse territorialmente nell’ambito della struttura confederale secondo le norme del presente Statuto.

torna inizio pagina

Art. 2 - Principio di democrazia

La Confesercenti della Valle d’Aosta, nel più ampio dei principi di democrazia ed indipendenza, promuove, organizza e dirige tutte le iniziative necessarie ad assicurare la partecipazione attiva delle categorie rappresentate alla elaborazione della politica economico-sociale della Regione e ricerca un continuo rapporto di collaborazione e confronto con tutte le altre organizzazioni democratiche che perseguono finalità convergenti con le proprie.
Al fine di garantire il pluralismo, è consentita la formazione di posizioni collettive di maggioranza e di minoranza che possano liberamente manifestarsi e alle quali possa riferirsi anche la formazione dei gruppi dirigenti.
In seno alla Confesercenti della Valle d’Aosta può essere costituito il Coordinamento Regionale della Imprenditoria Femminile. Tale Coordinamento si dà autonomamente un proprio regolamento interno le cui norme non possono essere in contrasto con il presente Statuto e con il suo regolamento di attuazione.
Su delibera della Presidenza possono costituirsi coordinamenti su particolari tematiche o settori associativi.

torna inizio pagina

Art. 3 - Scopi

In particolare la Confesercenti della Valle d’Aosta:
- tutela gli interessi degli associati nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione;
- organizza e sostiene l’attività sindacale delle categorie rappresentate;
- indirizza e coordina le iniziative e le attività delle organizzazioni aderenti;
- promuove attività di sviluppo per le categorie economiche;
- assicura, in accordo con le proprie organizzazioni, la rappresentanza delle categorie negli organismi pubblici;
- firma i contratti e gli accordi regionali di carattere confederale, d’intesa con le organizzazioni di categoria aderenti.

Al fine di attendere gli scopi suddetti:
- fornisce agli associati, attraverso apposite strutture e/o organizzazioni periferiche, i servizi necessari alle loro attività imprenditoriali, anche promovendo la costituzione di società, nonché di specifici organismi aventi lo scopo di patronato, di assistenza sociale e di formazione professionale;
- sviluppa, tramite apposite strutture, opportune iniziative sul piano economico, tecnico e professionale nell’interesse delle categorie rappresentate, promuovendo ed organizzando anche corsi di aggiornamento e formazione professionale per il commercio, il turismo ed i servizi,
- può partecipare a società costituite da soggetti pubblici o privati;
- Può avere a gestire anche attraverso una società predisposta, un proprio organo di stampa.

torna inizio pagina

Art. 4 - Ammissioni

Possono chiedere di aderire alla Confesercenti della Valle d’Aosta altre organizzazioni di soggetti di cui all’art. 1, le quali espressamente dichiarino di approvare la linea programmatica del presente Statuto.
L’ammissione alla Confederazione comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto ed i relativi regolamenti, nonché rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi della Confederazione, nell’ambito degli scopi di quest’ultima. Per le modalità di ammissione si rinvia a quanto previsto nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. Possono altresì stipularsi intese con organizzazioni similari aventi finalità convergenti con la Confesercenti della Valle d’Aosta.

torna inizio pagina

Art. 5 - Sistema elettorale

Tutte le cariche statutarie sono elettive. Le elezioni per la composizione degli organi statutariamente previsti possono svolgersi secondo uno dei sistemi che seguono.

Assemblea Regionale.
E’ nominata dalle Federazioni di Categoria e dalle strutture collegate al sistema Confesercenti, che esprimono un numero di delegati proporzionale al numero dei loro iscritti.
L’Assemblea rimane ininterrottamente in carica e periodicamente (ogni 4 anni) si riunisce sotto forma di Assemblea Congressuale per rinnovare gli organismi associativi.
Per garantire l’aggiornamento costante dell’Assemblea Regionale è prevista l’introduzione in un meccanismo automatico di sostituzione in caso di decadenza da cariche all’interno delle federazioni di categoria, di sostituzione e di ogni altra forma di abbandono o cessazione oppure nel caso che le categorie di appartenenza ne facciano espressamente richiesta.

Elezione del Presidente Regionale.
E’ compito dell’Assemblea Regionale, ogni 4 anni, nella sua veste elettiva.
Il candidato deve essere proposto da almeno 2 federazioni di categoria o in rappresentanza di almeno il 10% degli associati.
Viene, in ogni caso, eletto il candidato che raccoglie il maggior numero di voti; il voto è a scrutinio segreto.

Elezione della Presidenza.
E’ competenza dell’Assemblea Regionale in veste elettiva.

Modalità di voto:
- sistema proporzionale puro in presenza di più liste;
- lista unica aperta con possibilità di esprimer e non più di 2/3 dei candidati eleggibili;
- lista bloccata, votata a maggioranza semplice dei presenti (in tal caso il voto è palese).

Elezione della Giunta
E’ competenza della Presidenza.
Viene votata nel suo complesso in modo unitario a maggioranza semplice la Giunta proposta dal Presidente.

torna inizio pagina

Art. 6 - Organizzazione

La Confesercenti della Valle d’Aosta:
a) attua localmente le direttive Nazionali coerentemente con le analoghe funzioni svolte su scala nazionale dalla Confederazione;
b) a tal fine dirige e coordina le organizzazioni presenti sul territorio;
c) elabora la politica sindacale a livello regionale e decide le conseguenti iniziative;
d) vigila sull’attività delle organizzazioni territoriali di categoria, in aderenza alle decisioni delle rispettive organizzazioni nazionali;
e) autorizza la costituzione di sedi comunali, di zona, circoscrizionali, le quali sono direttamente dipendenti dall’organizzazione regionale.
Alla stessa organizzazione regionale è devoluto il rilascio di tutte le autorizzazioni, per quanto concerne, in particolare l’assunzione di oneri di qualsiasi importo da parte dei dirigenti delle sedi in discorso, la contrazione di fidi, la costituzione di società di qualsiasi tipo, l’acquisto di apparecchiature di qualsiasi tipo e valore.
Qualora i responsabili delle sedi comunali, zonali o circoscrizionali procedano, senza le prescritte autorizzazioni di cui sopra, rispondono di persona delle violazioni degli obblighi di cui al precedente comma;
f) adotta le iniziative necessarie anche mediante la costruzione di società ed enti, per assicurare la migliore gestione e sviluppo dei servizi, nonché partecipare a società costituite da soggetti pubblici o privati;
g) costituisce la sede regionale del Patronato ITACO in conformità e nel rispetto delle disposizioni Ministeriali.

Organi della Confesercenti della Valle d’Aosta sono:
1) l’Assemblea Regionale,
2) la Presidenza Regionale;
3) la Giunta Regionale,
4) Il Presidente Regionale,
5) Il Segretario Regionale;
6) Il Collegio Regionale dei Revisori dei conti;
7) Il Collegio Regionale di Garanzia;

Le modalità per la composizione degli organi collegiali devono tenere conto della specificità organizzative ed associative locali.
L’Assemblea regionale elettiva deve essere svolta prima di quella Nazionale e, di norma, ogni quattro anni.
Le modalità di funzionamento della Assemblea regionale saranno previste nel Regolamento di attuazione.

torna inizio pagina

Art. 7 - Organizzazioni minori

La Presidenza regionale può altresì istituire organizzazioni comunali, circoscrizionali e di zona, con propri delegati o presidenti di comitati locali. Tali organizzazioni dipendono a tutti gli effetti della Presidenza regionale.

torna inizio pagina

Art. 8 - Norme generali e di rinvio

1) Lo Statuto della Confesercenti della Valle d’Aosta dovrà prevedere tutti gli organismi e le figure istituzionali previste per la Confesercenti nazionale, attribuendo loro responsabilità equivalenti a quelle previste dallo Statuto della Confesercenti Nazionale, con particolare riguardo all’attribuzione della responsabilità giuridica e nei confronti dei terzi, per gli atti di gestione, congiuntamente al Presidente ed al Segretario.
2) Analoghe procedure e modalità dovranno essere previste anche per le scelte fondamentali delle organizzazioni territoriali in materia economica e societaria.

torna inizio pagina

Art. 9 - Sindacati di categoria

Gli associati della Confesercenti della Valle d’Aosta si organizzano sindacalmente per categorie.
I Sindacati di categoria sono organizzati con ampi poteri di iniziativa sindacale, tali comunque da non contrastare la linea generale della Confesercenti della Valle d’Aosta alla formazione della quale concorrono.
Hanno il compito di elaborare la linea politico-sindacale della categoria e di promuovere tutte le iniziative opportune per la tutela degli interessi degli operatori rappresentanti.
Gli associati eleggono i rispettivi organismi provinciali; possono effettuare le loro assemblee elettive di norma ogni quattro anni secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione. Ciascuna organizzazione di categoria può dotarsi di un proprio Statuto, i cui principi e norme non possono contrastare con quelli del presente.
In caso contrario le assemblee elettive vengono svolte secondo le modalità procedurali prevista dal presente Statuto.
E’ salvaguardata l’autonomia organizzativa e gestionale interna delle organizzazioni di categoria.

torna inizio pagina

Art. 10 - Organi e statuti

Organi di ciascun sindacato di categoria sono:
a) l’Assemblea Regionale
b) la Presidenza
c) la Giunta
d) il Presidente
e) il Collegio dei Revisori
f) il Collegio di Garanzia

torna inizio pagina

Art. 11 - Assemblea Regionale

L’Assemblea regionale è il massimo organo di indirizzo politico generale della Confesercenti Valle d’Aosta.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno ed elegge, di norma, ogni quattro anni il Presidente e la Presidenza Regionale.
Il Regolamento di attuazione del presente Statuto deve assicurare:
- che ogni federazione di categoria sia rappresentata nella Assemblea regionale, in misura proporzionale al numero dei propri iscritti;
- che i delegati siano scelti, di preferenza, tenendo conto delle cariche elettive ricoperte nell’organizzazione di appartenenza;
- che la maggioranza dei delegati sia scelta trz gli operatori;
- ne possono altresì far parte amministratori di enti o società facenti parte del sistema Confesercenti della Valle d’Aosta.

L’Assemblea regionale:
a) esamina l’attività svolta dagli organi direttivi uscenti;
b) elegge il Presidente, la Presidenza, il Collegio dei revisori dei Conti, il Collegio di Garanzia;
c) detta le direttive di massima della politica sindacale ed organizzativa della Confederazione,
d) approva le modifiche dello Statuto,
e) delibera lo scioglimento della Confederazione con la maggioranza dei 4/5 dei componenti dell’Assemblea.
Il membro dell’Assemblea che cessa di ricoprire, nell’organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro dell’Assemblea regionale, decade automaticamente da tale carica.
L’Assemblea regionale può altresì cooptare nuovi membri, al di là dei limiti previsti, in presenza di accordi o di adesioni di nuove organizzazioni alla Confesercenti della Valle d’Aosta al fine di garantire alle stesse una adeguata rappresentanza. In ogni caso l’Assemblea deve essere composta, almeno nella misura del settanta per cento, da operatori.

torna inizio pagina

Art. 12 - Presidenza Regionale

La Presidenza regionale è il massimo organo di direzione politico sindacale ed attua le linee politiche e sindacali sulla base degli obiettivi designati dall’Assemblea in veste elettiva e dagli indirizzi indicati dall’Assemblea regionale.
La Presidenza deve essere composta prevedendo automatismi analoghi a quelli previsti per l’elezione della Assemblea Regionale, garantendo la partecipazione in proporzione alla forza rappresentativa delle federazioni di categoria.
Adotta, in via provvisoria, fra una riunione e l’altra della Assemblea Regionale, i provvedimenti di competenza di tale organo che rivestano carattere di urgenza.
Le formalità di convocazione e di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento di attuazione. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

In ogni caso, la Presidenza deve essere convocata quando ne facciano richiesta un quarto dei componenti.

torna inizio pagina

Art. 13 - Funzioni della Presidenza

La Presidenza Regionale:
- elegge, nel suo seno il Segretario (su indicazione del Presidente), e i Vice Presidenti (su indicazione del Presidente e del Segretario), i quali fanno parte della Presidenza e della Giunta;
- approva, su proposta del Presidente Regionale e del Segretario Regionale, le deleghe da attribuire ai membri della Giunta ed eventuali deleghe particolari;
- nomina i rappresentanti della Confesercenti della Valle d’Aosta negli enti a carattere locale e nazionale;
- nomina i rappresentanti della Confesercenti della Valle d’Aosta nelle strutture del Sistema Confesercenti;
- elegge il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale dell’Ente di patronato ITACO, designandone i rispettivi Presidenti, l’Amministrazione delegato ed uno o più vice presidenti;
- definisce la struttura operativa della Confederazione;
- approva il Regolamento di attuazione dello Statuto e le relative modifiche,ù
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- decide le quote associative e la loro ripartizione;
- esprime parere di legittimità in merito agli Statuti ed alle modifiche statutarie delle organizzazioni provinciali di categoria;
- decide lo scioglimento degli organismi delle organizzazioni provinciali di categoria e la nomina del Commissario, ratifica i provvedimenti assunti in via d’urgenza dalla Giunta;
- delibera sulle questioni patrimoniali eccedenti l’ordinaria amministrazione;
- decide sulle incompatibilità dei dirigenti regionali,
- concede la delega per la costituzione dei centri di assistenza fiscali (CAAF).

torna inizio pagina

Art. 14 - Giunta Regionale

La Giunta è l’organo di direzione gestionale e di coordinamento della Confesercenti della Valle d’Aosta.
E’ composta dal Presidente Regionale, dal Segretario Regionale, e dai Vice Presidenti.
Le formalità di convocazione ed il funzionamento sono disciplinati dal Regolamento di attuazione. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

In ogni caso la giunta deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un quarto de componenti.

torna inizio pagina

Art. 15 - Funzioni della Giunta Regionale

La Giunta Regionale:
- nomina e revoca, su proposta del Presidente regionale e del segretario Regionale, i responsabili degli Uffici regionali e delle società e strutture del Sistema Confesercenti della Valle d’Aosta;
- nomina e revoca, su proposta del Presidente Regionale e del Segretario Regionale, il direttore dell’organo di stampa, il Comitato di Redazione, l’Amministratore; il Comitato Tecnico Scientifico ne chiama a far parte rappresentanti del mondo della cultura, dell’economia e delle scienze sociali e giuridiche con funzioni consultive su questioni di interesse generale;
- delibera sullo stato giuridico ed economico dell’apparato centrale della Confesercenti della Valle d’Aosta;
- delibera sulla costituzione e risoluzione dei rapporti di lavoro,
- attua le delibere della Presidenza e dell’Assemblea Regionale;
- coordina e verifica le istanze orizzontali e verticali, degli uffici della Confesercenti della Valle d’Aosta;
- indirizza e coordina l’attività del sistema societario promosso dall’Assemblea Regionale,
- controlla le regolarità di gestione delle organizzazioni periferiche;
- dispone, in via d’urgenza, il commissariamento delle organizzazioni di categoria. Il provvedimento deve essere ratificato alla Presidenza Regionale, entro i 15 giorni successivi al commissariamento;
- esercita le altre funzioni eventualmente delegate dalla Presidenza.

torna inizio pagina

Art. 16 - Presidente Regionale

Il Presidente è il legale rappresentante della Confesercenti della Valle d’Aosta, convoca e presiede l’Assemblea Regionale la Presidenza e la Giunta; ha la rappresentanza e la responsabilità politica dell’Associazione e di indirizzo della struttura.
Al Presidente è attribuita la prevalente rappresentanza e responsabilità politica verso l’esterno.
L’ordine del giorno della presidenza è concordato con il Segretario Regionale.
Il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni ad altri membri della Giunta o della Presidenza Regionale.

torna inizio pagina

Art. 17 - Segretario Regionale

Il Segretario ha la responsabilità della gestione della struttura; ha la corresponsabilità degli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni unitamente al Presidente; assolve ai compiti specifici demandatigli dal presidente nei modi e nelle forme fra essi concordate.

torna inizio pagina

Art. 18 - Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 a 7 membri - soci o non soci - effettivi più 3 supplenti, eletti dall’Assemblea Regionale nella sua veste elettiva. Al suo interno deve essere nominato un professionista iscritto all’Albo dei Commercialisti.
I Revisori durano in carica fino alla fine dell’Assemblea Regionale successiva a quella che li ha eletti e sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

torna inizio pagina

Art. 19 - Collegio di garanzia

Il Collegio di Garanzia è composto da un numero di componenti - soci o non soci- di volta in volta stabilito dalla Assemblea Regionale elettiva, che lo elegge.
I componenti del Collegio di Garanzia durano in carica fino alla fine dell’Assemblea Regionale successiva a quella che li ha eletti e sono rieleggibili.
Eleggono il proprio seno il Presidente.
Il Collegio decide su tutte le controversie che possono comunque insorgere tra le diverse istanze della Confederazione, nonché in materia disciplinare, con le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione.

torna inizio pagina

Art. 20 - Cariche

E’ auspicabile che nella elezione alle massime cariche dell’Associazione si tenga conto delle esigenze di rinnovamento, prevedendo un massimo di due mandati consecutivi completi (salvo casi particolari decisi dalle Presidenze delle singole federazioni di categoria).
Le cariche di Presidente, Segretario, Vicepresidente della Confesercenti della Valle d’Aosta e delle sue associazioni di categoria, sono incompatibili con la carica di sindaco, di assessore comunale, comprensoriale, provinciale, regionale nonché con incarichi esecutivi in partiti politici. L’iscrizione alla Confesercenti della Valle d’Aosta è incompatibile con tutte quelle associazioni in cui il comportamento sia in contrasto con le regole della Confesercenti stessa.
La Giunta vigila sul rispetto di tale disciplina.
I componenti di organi collegiali previsti dal presente statuto a qualsiasi livello, assenti per ingiustificato motivo per tre sedute consecutive dall’organo collegiale cui appartengono, sono dichiarati dalla Presidenza.

Gli eletti alle cariche di Presidente, Segretario, membro di Giunta della Confesercenti della Valle d’Aosta e delle sue organizzazioni di categoria dovranno impegnarsi, all’atto della nomina, al rispetto di un codice deontologico.

torna inizio pagina

Art. 21 - Autonomia patrimoniale

La Confesercenti della Valle d’Aosta gode di autonomia amministrativa e contabile.

torna inizio pagina

Art. 22 - Associati

La Confesercenti della Valle d’Aosta emette una tessera annuale per ogni associato, il quale deve:
a) partecipare attivamente alla vita della Confederazione;
b) rispettare le norme statutarie;
c) operare per la tutela ed il rafforzamento dell’immagine della Confederazione;
d) versare le quote associative annuali.

La quota associativa annuale viene deliberata dalla Presidenza.

La qualità di socio cessa:
a) per dimissioni, purché ne sia data comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare;
b) per cessazione dell’attività;
c) per incompatibilità;
d) per morosità, in particolare il mancato versamento delle quote associative e dei contributi previsti per due anni consecutivi comporta l’automatica espulsione del socio dell’organizzazione.
In nessun caso il socio cessato avrà diritto al rimborso delle quote pagate.

torna inizio pagina

Art. 23 - Disposizioni disciplinari

L’associato che venga meno ai propri doveri verso la Confesercenti della Valle d’Aosta incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:
a) biasimo scritto;
b) sospensione o destituzione dalla carica sindacale di cui è investito;
c) sospensione da uno a sei mesi dalla qualità di socio;
d) espulsione della organizzazione.

Il procedimento disciplinare deve consentire il contraddittorio ed assicurare la difesa dell’associato in ogni fase e stato del procedimento.
A tal fine, precise norme procedurali devono essere dettate dal regolamento di attuazione.
Il relativo provvedimento disciplinare viene adottato dalla Presidenza dell’organizzazione cui appartiene l’associato. Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia.
In attesa del giudizio disciplinare, l’organo direttivo competente può, in casi di particolare gravità, sospendere cautelativamente l’associato dalla carica o dalla condizione di socio per il tempo strettamente necessario per la definizione del procedimento disciplinare.

torna inizio pagina

Art. 24 - Commissariamento

Per gravi irregolarità amministrative, di gestione e/o di funzionamento, la Presidenza Regionale - o in via di urgenza la Giunta Regionale, può sciogliere o sospendere gli organi statutari delle organizzazioni locali minori, nonché delle organizzazioni Regionali di categoria, affidando ad un Commissario le attribuzioni degli organi sospesi.
Avverso il provvedimento di commissariamento può essere proposto ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso alla presidenza Regionale.
Resta ferma l’imputabilità agli organi in carica all’atto del commissariamento di ogni responsabilità anche se accertata in data successiva alla nomina del Commissario.

torna inizio pagina

Art. 25 - Trasparenza

Per verificare l’operatore del Presidente e del Segretario, dovranno essere istituite due riunioni annuali a cadenza semestrale della Presidenza nelle quali il Presidente ed il Segretario devono rendere conto dell’attività politica, organizzativa e amministrativa svolta.

torna inizio pagina

Art. 26 - Tutela del nome

Nel caso in cui il nome Confesercenti della Valle d’Aosta venga utilizzato da organizzazioni estranee, la stessa, dovrà intraprendere le necessarie azioni per la tutela del nome della Confederazione.

torna inizio pagina

 
 
Hextra SRL