STATUTO
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

STATUTO
DELLA VALLE - indice:
ART. 1 - Composizione
e sede »»»
ART. 2 - Principio di democrazia »»»
ART. 3 - Scopi »»»
ART. 4 - Ammissioni »»»
ART. 5 - Sistema elettorale »»»
ART. 6 - Organizzazione »»»
ART. 7 - Organizzazioni minori »»»
ART. 8 - Norme generali e di rinvio »»»
ART. 9 - Sindacati di categoria »»»
ART. 10 - Organi e statuti »»»
ART. 11 - Assemblea Regionale »»»
ART. 12 - Presidenza Regionale »»»
ART. 13 - Funzioni della Presidenza »»»
CONFESERCENTI DAOSTA - articoli:
ART. 14 - Giunta Regionale »»»
ART. 15 - Funzioni della Giunta Regionale
»»»
ART. 16 - Presidente Regionale »»»
ART. 17 - Segretario Regionale »»»
ART. 18 - Collegio dei revisori »»»
ART. 19 - Collegio di garanzia »»»
ART. 20 - Cariche »»»
ART. 21 - Autonomia patrimoniale »»»
ART. 22 - Associati »»»
ART. 23 - Disposizione disciplinari »»»
ART. 24 - Commissariamento »»»
ART. 25 - Trasparenza »»»
ART. 26 - Tutela del nome »»»
Art.
1 - Composizione e sede
La Confesercenti della Valle dAosta
ha sede in Aosta, Via Parigi, 165.
La Confederazione è unassociazione
sindacale senza fini di lucro e rappresenta le piccole
e medie imprese organizzate in forma individuale
e societaria nonché i titolari di trattamenti
pensionistici che rispettivamente esercitano o abbiano
esercitato: attività commerciali, artigianali,
turistiche, dei servizi e ausiliarie, nonché
le altre imprese che svolgano attività affini,
analoghe e accessorie a quelle indicate e che, comunque,
si riconoscano nelle finalità ideali della
Confederazione e ne accettino lo Statuto.
Le federazioni regionali di categoria si articolano
anchesse territorialmente nellambito
della struttura confederale secondo le norme del
presente Statuto.
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Art.
2 - Principio di democrazia
La Confesercenti della Valle dAosta,
nel più ampio dei principi di democrazia
ed indipendenza, promuove, organizza e dirige tutte
le iniziative necessarie ad assicurare la partecipazione
attiva delle categorie rappresentate alla elaborazione
della politica economico-sociale della Regione e
ricerca un continuo rapporto di collaborazione e
confronto con tutte le altre organizzazioni democratiche
che perseguono finalità convergenti con le
proprie.
Al fine di garantire il pluralismo, è consentita
la formazione di posizioni collettive di maggioranza
e di minoranza che possano liberamente manifestarsi
e alle quali possa riferirsi anche la formazione
dei gruppi dirigenti.
In seno alla Confesercenti della Valle dAosta
può essere costituito il Coordinamento Regionale
della Imprenditoria Femminile. Tale Coordinamento
si dà autonomamente un proprio regolamento
interno le cui norme non possono essere in contrasto
con il presente Statuto e con il suo regolamento
di attuazione.
Su delibera della Presidenza possono costituirsi
coordinamenti su particolari tematiche o settori
associativi.
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Art. 3
- Scopi
In particolare la Confesercenti della
Valle dAosta:
- tutela gli interessi degli associati nel rispetto
dei principi sanciti dalla Costituzione;
- organizza e sostiene lattività sindacale
delle categorie rappresentate;
- indirizza e coordina le iniziative e le attività
delle organizzazioni aderenti;
- promuove attività di sviluppo per le categorie
economiche;
- assicura, in accordo con le proprie organizzazioni,
la rappresentanza delle categorie negli organismi
pubblici;
- firma i contratti e gli accordi regionali di carattere
confederale, dintesa con le organizzazioni
di categoria aderenti.
Al fine di attendere gli scopi suddetti:
- fornisce agli associati, attraverso apposite strutture
e/o organizzazioni periferiche, i servizi necessari
alle loro attività imprenditoriali, anche
promovendo la costituzione di società, nonché
di specifici organismi aventi lo scopo di patronato,
di assistenza sociale e di formazione professionale;
- sviluppa, tramite apposite strutture, opportune
iniziative sul piano economico, tecnico e professionale
nellinteresse delle categorie rappresentate,
promuovendo ed organizzando anche corsi di aggiornamento
e formazione professionale per il commercio, il
turismo ed i servizi,
- può partecipare a società costituite
da soggetti pubblici o privati;
- Può avere a gestire anche attraverso una
società predisposta, un proprio organo di
stampa.
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Art. 4
- Ammissioni
Possono chiedere di aderire alla
Confesercenti della Valle dAosta altre organizzazioni
di soggetti di cui allart. 1, le quali espressamente
dichiarino di approvare la linea programmatica del
presente Statuto.
Lammissione alla Confederazione comporta lobbligo
di osservare il presente Statuto ed i relativi regolamenti,
nonché rispettare tutte le deliberazioni
e convenzioni assunte o stipulate dagli organi della
Confederazione, nellambito degli scopi di
questultima. Per le modalità di ammissione
si rinvia a quanto previsto nel Regolamento di attuazione
del presente Statuto. Possono altresì stipularsi
intese con organizzazioni similari aventi finalità
convergenti con la Confesercenti della Valle dAosta.
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Art. 5 - Sistema
elettorale
Tutte le cariche statutarie sono
elettive. Le elezioni per la composizione degli
organi statutariamente previsti possono svolgersi
secondo uno dei sistemi che seguono.
Assemblea
Regionale.
E nominata dalle Federazioni di Categoria
e dalle strutture collegate al sistema Confesercenti,
che esprimono un numero di delegati proporzionale
al numero dei loro iscritti.
LAssemblea rimane ininterrottamente in carica
e periodicamente (ogni 4 anni) si riunisce sotto
forma di Assemblea Congressuale per rinnovare gli
organismi associativi.
Per garantire laggiornamento costante dellAssemblea
Regionale è prevista lintroduzione
in un meccanismo automatico di sostituzione in caso
di decadenza da cariche allinterno delle federazioni
di categoria, di sostituzione e di ogni altra forma
di abbandono o cessazione oppure nel caso che le
categorie di appartenenza ne facciano espressamente
richiesta.
Elezione
del Presidente Regionale.
E compito dellAssemblea Regionale, ogni
4 anni, nella sua veste elettiva.
Il candidato deve essere proposto da almeno 2 federazioni
di categoria o in rappresentanza di almeno il 10%
degli associati.
Viene, in ogni caso, eletto il candidato che raccoglie
il maggior numero di voti; il voto è a scrutinio
segreto.
Elezione
della Presidenza.
E competenza dellAssemblea Regionale
in veste elettiva.
Modalità di voto:
- sistema proporzionale puro in presenza di più
liste;
- lista unica aperta con possibilità di esprimer
e non più di 2/3 dei candidati eleggibili;
- lista bloccata, votata a maggioranza semplice
dei presenti (in tal caso il voto è palese).
Elezione
della Giunta
E competenza della Presidenza.
Viene votata nel suo complesso in modo unitario
a maggioranza semplice la Giunta proposta dal Presidente.
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Art.
6 - Organizzazione
La Confesercenti
della Valle dAosta:
a) attua localmente le direttive Nazionali coerentemente
con le analoghe funzioni svolte su scala nazionale
dalla Confederazione;
b) a tal fine dirige e coordina le organizzazioni
presenti sul territorio;
c) elabora la politica sindacale a livello regionale
e decide le conseguenti iniziative;
d) vigila sullattività delle organizzazioni
territoriali di categoria, in aderenza alle decisioni
delle rispettive organizzazioni nazionali;
e) autorizza la costituzione di sedi comunali, di
zona, circoscrizionali, le quali sono direttamente
dipendenti dallorganizzazione regionale.
Alla stessa organizzazione regionale è devoluto
il rilascio di tutte le autorizzazioni, per quanto
concerne, in particolare lassunzione di oneri
di qualsiasi importo da parte dei dirigenti delle
sedi in discorso, la contrazione di fidi, la costituzione
di società di qualsiasi tipo, lacquisto
di apparecchiature di qualsiasi tipo e valore.
Qualora i responsabili delle sedi comunali, zonali
o circoscrizionali procedano, senza le prescritte
autorizzazioni di cui sopra, rispondono di persona
delle violazioni degli obblighi di cui al precedente
comma;
f) adotta le iniziative necessarie anche mediante
la costruzione di società ed enti, per assicurare
la migliore gestione e sviluppo dei servizi, nonché
partecipare a società costituite da soggetti
pubblici o privati;
g) costituisce la sede regionale del Patronato ITACO
in conformità e nel rispetto delle disposizioni
Ministeriali.
Organi della Confesercenti della
Valle dAosta sono:
1) lAssemblea Regionale,
2) la Presidenza Regionale;
3) la Giunta Regionale,
4) Il Presidente Regionale,
5) Il Segretario Regionale;
6) Il Collegio Regionale dei Revisori dei conti;
7) Il Collegio Regionale di Garanzia;
Le modalità per la composizione
degli organi collegiali devono tenere conto della
specificità organizzative ed associative
locali.
LAssemblea regionale elettiva deve essere
svolta prima di quella Nazionale e, di norma, ogni
quattro anni.
Le modalità di funzionamento della Assemblea
regionale saranno previste nel Regolamento di attuazione.
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Art. 7
- Organizzazioni minori
La Presidenza regionale può
altresì istituire organizzazioni comunali,
circoscrizionali e di zona, con propri delegati
o presidenti di comitati locali. Tali organizzazioni
dipendono a tutti gli effetti della Presidenza regionale.
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Art. 8 - Norme
generali e di rinvio
1) Lo Statuto della Confesercenti
della Valle dAosta dovrà prevedere
tutti gli organismi e le figure istituzionali previste
per la Confesercenti nazionale, attribuendo loro
responsabilità equivalenti a quelle previste
dallo Statuto della Confesercenti Nazionale, con
particolare riguardo allattribuzione della
responsabilità giuridica e nei confronti
dei terzi, per gli atti di gestione, congiuntamente
al Presidente ed al Segretario.
2) Analoghe procedure e modalità dovranno
essere previste anche per le scelte fondamentali
delle organizzazioni territoriali in materia economica
e societaria.
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Art. 9 - Sindacati di categoria
Gli associati della Confesercenti
della Valle dAosta si organizzano sindacalmente
per categorie.
I Sindacati di categoria sono organizzati con ampi
poteri di iniziativa sindacale, tali comunque da
non contrastare la linea generale della Confesercenti
della Valle dAosta alla formazione della quale
concorrono.
Hanno il compito di elaborare la linea politico-sindacale
della categoria e di promuovere tutte le iniziative
opportune per la tutela degli interessi degli operatori
rappresentanti.
Gli associati eleggono i rispettivi organismi provinciali;
possono effettuare le loro assemblee elettive di
norma ogni quattro anni secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione. Ciascuna
organizzazione di categoria può dotarsi di
un proprio Statuto, i cui principi e norme non possono
contrastare con quelli del presente.
In caso contrario le assemblee elettive vengono
svolte secondo le modalità procedurali prevista
dal presente Statuto.
E salvaguardata lautonomia organizzativa
e gestionale interna delle organizzazioni di categoria.
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Art.
10 - Organi e statuti
Organi di
ciascun sindacato di categoria sono:
a) lAssemblea Regionale
b) la Presidenza
c) la Giunta
d) il Presidente
e) il Collegio dei Revisori
f) il Collegio di Garanzia
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Art. 11 -
Assemblea Regionale
LAssemblea regionale è
il massimo organo di indirizzo politico generale
della Confesercenti Valle dAosta.
LAssemblea si riunisce almeno una volta lanno
ed elegge, di norma, ogni quattro anni il Presidente
e la Presidenza Regionale.
Il Regolamento di attuazione del presente Statuto
deve assicurare:
- che ogni federazione di categoria sia rappresentata
nella Assemblea regionale, in misura proporzionale
al numero dei propri iscritti;
- che i delegati siano scelti, di preferenza, tenendo
conto delle cariche elettive ricoperte nellorganizzazione
di appartenenza;
- che la maggioranza dei delegati sia scelta trz
gli operatori;
- ne possono altresì far parte amministratori
di enti o società facenti parte del sistema
Confesercenti della Valle dAosta.
LAssemblea
regionale:
a) esamina lattività svolta dagli organi
direttivi uscenti;
b) elegge il Presidente, la Presidenza, il Collegio
dei revisori dei Conti, il Collegio di Garanzia;
c) detta le direttive di massima della politica
sindacale ed organizzativa della Confederazione,
d) approva le modifiche dello Statuto,
e) delibera lo scioglimento della Confederazione
con la maggioranza dei 4/5 dei componenti dellAssemblea.
Il membro dellAssemblea che cessa di ricoprire,
nellorganizzazione di provenienza, la carica
rappresentativa in relazione alla quale è
stato eletto membro dellAssemblea regionale,
decade automaticamente da tale carica.
LAssemblea regionale può altresì
cooptare nuovi membri, al di là dei limiti
previsti, in presenza di accordi o di adesioni di
nuove organizzazioni alla Confesercenti della Valle
dAosta al fine di garantire alle stesse una
adeguata rappresentanza. In ogni caso lAssemblea
deve essere composta, almeno nella misura del settanta
per cento, da operatori.
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Art. 12
- Presidenza Regionale
La Presidenza regionale è
il massimo organo di direzione politico sindacale
ed attua le linee politiche e sindacali sulla base
degli obiettivi designati dallAssemblea in
veste elettiva e dagli indirizzi indicati dallAssemblea
regionale.
La Presidenza deve essere composta prevedendo automatismi
analoghi a quelli previsti per lelezione della
Assemblea Regionale, garantendo la partecipazione
in proporzione alla forza rappresentativa delle
federazioni di categoria.
Adotta, in via provvisoria, fra una riunione e laltra
della Assemblea Regionale, i provvedimenti di competenza
di tale organo che rivestano carattere di urgenza.
Le formalità di convocazione e di funzionamento
sono disciplinate dal Regolamento di attuazione.
Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice
dei presenti.
In ogni caso, la Presidenza deve
essere convocata quando ne facciano richiesta un
quarto dei componenti.
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Art. 13 -
Funzioni della Presidenza
La Presidenza
Regionale:
- elegge, nel suo seno il Segretario (su indicazione
del Presidente), e i Vice Presidenti (su indicazione
del Presidente e del Segretario), i quali fanno
parte della Presidenza e della Giunta;
- approva, su proposta del Presidente Regionale
e del Segretario Regionale, le deleghe da attribuire
ai membri della Giunta ed eventuali deleghe particolari;
- nomina i rappresentanti della Confesercenti della
Valle dAosta negli enti a carattere locale
e nazionale;
- nomina i rappresentanti della Confesercenti della
Valle dAosta nelle strutture del Sistema Confesercenti;
- elegge il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio
sindacale dellEnte di patronato ITACO, designandone
i rispettivi Presidenti, lAmministrazione
delegato ed uno o più vice presidenti;
- definisce la struttura operativa della Confederazione;
- approva il Regolamento di attuazione dello Statuto
e le relative modifiche,ù
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- decide le quote associative e la loro ripartizione;
- esprime parere di legittimità in merito
agli Statuti ed alle modifiche statutarie delle
organizzazioni provinciali di categoria;
- decide lo scioglimento degli organismi delle organizzazioni
provinciali di categoria e la nomina del Commissario,
ratifica i provvedimenti assunti in via durgenza
dalla Giunta;
- delibera sulle questioni patrimoniali eccedenti
lordinaria amministrazione;
- decide sulle incompatibilità dei dirigenti
regionali,
- concede la delega per la costituzione dei centri
di assistenza fiscali (CAAF).
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Art. 14
- Giunta Regionale
La Giunta è lorgano
di direzione gestionale e di coordinamento della
Confesercenti della Valle dAosta.
E composta dal Presidente Regionale, dal Segretario
Regionale, e dai Vice Presidenti.
Le formalità di convocazione ed il funzionamento
sono disciplinati dal Regolamento di attuazione.
Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice
dei presenti.
In ogni caso la giunta deve essere
convocata quando ne faccia richiesta almeno un quarto
de componenti.
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Art.
15 - Funzioni della Giunta Regionale
La Giunta
Regionale:
- nomina e revoca, su proposta del Presidente regionale
e del segretario Regionale, i responsabili degli
Uffici regionali e delle società e strutture
del Sistema Confesercenti della Valle dAosta;
- nomina e revoca, su proposta del Presidente Regionale
e del Segretario Regionale, il direttore dellorgano
di stampa, il Comitato di Redazione, lAmministratore;
il Comitato Tecnico Scientifico ne chiama a far
parte rappresentanti del mondo della cultura, delleconomia
e delle scienze sociali e giuridiche con funzioni
consultive su questioni di interesse generale;
- delibera sullo stato giuridico ed economico dellapparato
centrale della Confesercenti della Valle dAosta;
- delibera sulla costituzione e risoluzione dei
rapporti di lavoro,
- attua le delibere della Presidenza e dellAssemblea
Regionale;
- coordina e verifica le istanze orizzontali e verticali,
degli uffici della Confesercenti della Valle dAosta;
- indirizza e coordina lattività del
sistema societario promosso dallAssemblea
Regionale,
- controlla le regolarità di gestione delle
organizzazioni periferiche;
- dispone, in via durgenza, il commissariamento
delle organizzazioni di categoria. Il provvedimento
deve essere ratificato alla Presidenza Regionale,
entro i 15 giorni successivi al commissariamento;
- esercita le altre funzioni eventualmente delegate
dalla Presidenza.
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Art.
16 - Presidente Regionale
Il Presidente è il legale
rappresentante della Confesercenti della Valle dAosta,
convoca e presiede lAssemblea Regionale la
Presidenza e la Giunta; ha la rappresentanza e la
responsabilità politica dellAssociazione
e di indirizzo della struttura.
Al Presidente è attribuita la prevalente
rappresentanza e responsabilità politica
verso lesterno.
Lordine del giorno della presidenza è
concordato con il Segretario Regionale.
Il Presidente può delegare parte delle sue
attribuzioni ad altri membri della Giunta o della
Presidenza Regionale.
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Art.
17 - Segretario Regionale
Il Segretario ha la responsabilità
della gestione della struttura; ha la corresponsabilità
degli atti compiuti nellesercizio delle proprie
funzioni unitamente al Presidente; assolve ai compiti
specifici demandatigli dal presidente nei modi e
nelle forme fra essi concordate.
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Art. 18
- Collegio dei revisori
Il Collegio dei Revisori dei Conti
è composto da 3 a 7 membri - soci o non soci
- effettivi più 3 supplenti, eletti dallAssemblea
Regionale nella sua veste elettiva. Al suo interno
deve essere nominato un professionista iscritto
allAlbo dei Commercialisti.
I Revisori durano in carica fino alla fine dellAssemblea
Regionale successiva a quella che li ha eletti e
sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il
Presidente.
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Art. 19
- Collegio di garanzia
Il Collegio di Garanzia è
composto da un numero di componenti - soci o non
soci- di volta in volta stabilito dalla Assemblea
Regionale elettiva, che lo elegge.
I componenti del Collegio di Garanzia durano in
carica fino alla fine dellAssemblea Regionale
successiva a quella che li ha eletti e sono rieleggibili.
Eleggono il proprio seno il Presidente.
Il Collegio decide su tutte le controversie che
possono comunque insorgere tra le diverse istanze
della Confederazione, nonché in materia disciplinare,
con le modalità stabilite nel Regolamento
di attuazione.
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Art. 20
- Cariche
E auspicabile che nella elezione
alle massime cariche dellAssociazione si tenga
conto delle esigenze di rinnovamento, prevedendo
un massimo di due mandati consecutivi completi (salvo
casi particolari decisi dalle Presidenze delle singole
federazioni di categoria).
Le cariche di Presidente, Segretario, Vicepresidente
della Confesercenti della Valle dAosta e delle
sue associazioni di categoria, sono incompatibili
con la carica di sindaco, di assessore comunale,
comprensoriale, provinciale, regionale nonché
con incarichi esecutivi in partiti politici. Liscrizione
alla Confesercenti della Valle dAosta è
incompatibile con tutte quelle associazioni in cui
il comportamento sia in contrasto con le regole
della Confesercenti stessa.
La Giunta vigila sul rispetto di tale disciplina.
I componenti di organi collegiali previsti dal presente
statuto a qualsiasi livello, assenti per ingiustificato
motivo per tre sedute consecutive dallorgano
collegiale cui appartengono, sono dichiarati dalla
Presidenza.
Gli eletti alle cariche di Presidente,
Segretario, membro di Giunta della Confesercenti
della Valle dAosta e delle sue organizzazioni
di categoria dovranno impegnarsi, allatto
della nomina, al rispetto di un codice deontologico.
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Art. 21
- Autonomia patrimoniale
La Confesercenti della Valle dAosta
gode di autonomia amministrativa e contabile.
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Art.
22 - Associati
La Confesercenti della Valle dAosta
emette una tessera annuale per ogni associato, il
quale deve:
a) partecipare attivamente alla vita della Confederazione;
b) rispettare le norme statutarie;
c) operare per la tutela ed il rafforzamento dellimmagine
della Confederazione;
d) versare le quote associative annuali.
La quota associativa annuale viene
deliberata dalla Presidenza.
La qualità di socio cessa:
a) per dimissioni, purché ne sia data comunicazione
scritta almeno tre mesi prima della scadenza dellanno
solare;
b) per cessazione dellattività;
c) per incompatibilità;
d) per morosità, in particolare il mancato
versamento delle quote associative e dei contributi
previsti per due anni consecutivi comporta lautomatica
espulsione del socio dellorganizzazione.
In nessun caso il socio cessato avrà diritto
al rimborso delle quote pagate.
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Art .
23 - Disposizioni disciplinari
Lassociato che venga meno ai
propri doveri verso la Confesercenti della Valle
dAosta incorre, secondo la gravità
della mancanza, nelle seguenti sanzioni:
a) biasimo scritto;
b) sospensione o destituzione dalla carica sindacale
di cui è investito;
c) sospensione da uno a sei mesi dalla qualità
di socio;
d) espulsione della organizzazione.
Il procedimento disciplinare deve
consentire il contraddittorio ed assicurare la difesa
dellassociato in ogni fase e stato del procedimento.
A tal fine, precise norme procedurali devono essere
dettate dal regolamento di attuazione.
Il relativo provvedimento disciplinare viene adottato
dalla Presidenza dellorganizzazione cui appartiene
lassociato. Contro il provvedimento è
ammesso ricorso al Collegio di Garanzia.
In attesa del giudizio disciplinare, lorgano
direttivo competente può, in casi di particolare
gravità, sospendere cautelativamente lassociato
dalla carica o dalla condizione di socio per il
tempo strettamente necessario per la definizione
del procedimento disciplinare.
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Art. 24
- Commissariamento
Per gravi irregolarità amministrative,
di gestione e/o di funzionamento, la Presidenza
Regionale - o in via di urgenza la Giunta Regionale,
può sciogliere o sospendere gli organi statutari
delle organizzazioni locali minori, nonché
delle organizzazioni Regionali di categoria, affidando
ad un Commissario le attribuzioni degli organi sospesi.
Avverso il provvedimento di commissariamento può
essere proposto ricorso entro 15 giorni dalla data
di comunicazione del provvedimento stesso alla presidenza
Regionale.
Resta ferma limputabilità agli organi
in carica allatto del commissariamento di
ogni responsabilità anche se accertata in
data successiva alla nomina del Commissario.
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Art.
25 - Trasparenza
Per verificare loperatore del
Presidente e del Segretario, dovranno essere istituite
due riunioni annuali a cadenza semestrale della
Presidenza nelle quali il Presidente ed il Segretario
devono rendere conto dellattività politica,
organizzativa e amministrativa svolta.
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Art. 26 -
Tutela del nome
Nel caso in cui il nome Confesercenti
della Valle dAosta venga utilizzato da organizzazioni
estranee, la stessa, dovrà intraprendere
le necessarie azioni per la tutela del nome della
Confederazione.
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