LEGGI REGIONALI

Interventi regionali a sostegno
delle attività turistico-ricettive e commerciali
CAPO I -
Disposizioni generali
Finalità e oggetto »»»
Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
CE »»»
CAPO II
- Interventi a sostegno delle attività turistico-ricettive
Soggetti beneficiari »»»
Iniziative agevolabili »»»
Strumenti finanziari »»»
Contributi in conto capitale »»»
Mutui a tasso agevolato »»»
CAPO III
- Interventi a sostegno delle attività commerciali
Soggetti beneficiari »»»
Iniziative agevolabili »»»
Strumenti finanziari »»»
Contributi in conto capitale »»»
Mutui a tasso agevolato »»»
CAPO IV
- Interventi a sostegno delle associazioni e dei
consorzi di operatori turistici
Soggetti beneficiari »»»
Iniziative agevolabili »»»
Contributi in conto capitale »»»
CAPO V -
Disciplina delle procedure per la concessione delle
agevolazioni
Presentazione delle domande e istruttoria »»»
Istruttoria automatica »»»
Istruttoria valutativa »»»
Concessione e revoca delle agevolazioni »»»
Rinvio »»»
Fondi di rotazione »»»
Gestione dei fondi di rotazione »»»
CAPO VII
- Controlli e sanzioni
Vincoli e mutamento di destinazione, alienazione
e sostituzione dei beni »»»
Vigilanza »»»
Revoca delle agevolazioni »»»
Sanzioni »»»
CAPO
VIII - Disposizioni finanziarie
Disposizioni finanziarie »»»
Dichiarazione d'urgenza »»»
CAPO I - Disposizioni generali
Finalità
e oggetto
1. La Regione Valle d'Aosta, in conformità
agli indirizzi della programmazione nazionale e regionale
e al fine di favorire e sostenere lo sviluppo dell'economia
turistica e commerciale valdostana, promuove l'attuazione
di iniziative volte alla
riqualificazione e al potenziamento delle attività
turistico-ricettive e commerciali.
2. Per le finalità di cui al comma 1,
la presente legge disciplina la concessione di agevolazioni
in favore dei soggetti di cui agli articoli 3, 8 e
13, con unità locali ubicate in Valle d'Aosta
ed ivi operanti nei settori della ricettività
turistica e del commercio
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Applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE
1. Le agevolazioni previste dalla presente
legge sono concesse nel rispetto delle disposizioni
di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione
del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato
a
favore delle piccole e medie imprese, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,
serie L 10, del 13 gennaio 2001.
2. Nei casi in cui la presente legge preveda
la concessione di agevolazioni in regime de minimis,
si applica quanto disposto dal regolamento (CE)
n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de
minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee, serie L 10, del 13
gennaio 2001.
3. La presente legge non si applica ai settori
esclusi dal campo di applicazione del regolamento
(CE) n. 69/2001 e del regolamento (CE) n. 70/2001.
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CAPO
II - Interventi a sostegno delle attività turistico-ricettive
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo
5 i seguenti soggetti:
a) le piccole e medie imprese, singole o associate,
operanti nei settori della ricettività turistica
alberghiera e della ricezione turistica all'aperto;
b) i proprietari di strutture alberghiere e di ricezione
turistica all'aperto che intendano mantenerne la destinazione
d'uso, che non siano grandi imprese;
c) le piccole e medie imprese, singole o associate,
operanti nei settori della ricettività turistica
extralberghiera, limitatamente agli esercizi di affittacamere
e di case e appartamenti per vacanze.
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Iniziative
agevolabili
1. Possono essere ammesse alle agevolazioni
di cui all'articolo 5 le seguenti iniziative:
a) realizzazione
di nuovi alberghi e complessi ricettivi turistici
all'aperto;
b) ristrutturazione,
ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di
strutture ricettive alberghiere e di complessi turistici
ricettivi all'aperto già esistenti e classificati
ai sensi della normativa regionale vigente, nonché
riorganizzazione dell'attività di impresa;
c) ristrutturazione
e arredamento di edifici o complessi di edifici
già esistenti per ricavarne, nel rispetto
della vigente normativa regionale di settore, strutture
alberghiere, complessi ricettivi turistici all'aperto,
strutture per l'esercizio dell'attività di
affittacamere, case e appartamenti per vacanze;
d) realizzazione
di strutture complementari in stretta connessione
all'attività ricettiva.
2. Le spese ammissibili per la realizzazione
delle iniziative di cui al comma 1 riguardano:
a) lavori e
opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese
di progettazione, di direzione lavori e di collaudo;
b) acquisto,
anche attraverso la cessione di quote societarie,
di fabbricati o porzioni di fabbricati, finalizzati
alle iniziative di cui al comma 1, limitatamente
agli esercizi alberghieri e ai complessi ricettivi
turistici all'aperto; per i complessi ricettivi
turistici
all'aperto già esistenti e classificati ai
sensi della normativa regionale vigente, acquisto
di terreni che rappresentino non meno di un terzo
della superficie del complesso e che includano i
fabbricati in cui sono allocati i servizi generali;
c) acquisto
di macchinari, attrezzature, automezzi, arredi,
programmi informatici e altri beni strumentali strettamente
funzionali all'esercizio dell'attività;
d) costituzione
di liquidità in caso di creazione di nuova
azienda, limitatamente agli esercizi alberghieri;
e) investimenti,
materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo
del commercio elettronico;
f) studi e consulenze
per il marketing, la pianificazione e l'organizzazione
aziendale;
g) attestazioni
di qualità.
3. Non sono ammissibili alle agevolazioni
di cui all'articolo 5 le compravendite di beni immobili
tra parenti e affini di primo grado e tra coniugi.
Nell'ipotesi di acquisto da società in cui
il richiedente l'agevolazione rivesta la qualità
di socio, ovvero nell'ipotesi di acquisto da società
i cui soci siano legati al richiedente l'agevolazione
dai predetti vincoli di parentela, affinità
o coniugio ovvero, infine, nell'ipotesi d'identità
di soci tra le parti contraenti, l'importo dell'agevolazione
massima concedibile è determinato in proporzione
alle quote appartenenti a soci diversi da quelli
sopracitati.
4. Sono in ogni caso escluse dalla concessione
delle agevolazioni le iniziative relative alle strutture
a carattere di multiproprietà.
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Strumenti
finanziari
1. Per favorire la realizzazione delle iniziative
di cui all'articolo 4, possono essere concessi,
per ciascuna iniziativa, contributi in conto capitale,
o, in alternativa anche parziale, mutui a tasso
agevolato, della durata massima di quindici anni
più due di preammortamento, a valere sui
fondi di rotazione di cui all'articolo 21.
2. Le spese di cui all'articolo 4, comma
2, sono altresì finanziabili in regime de
minimis, fino alla misura massima del 50 per cento
in equivalente sovvenzione lordo.
3. Le agevolazioni di cui alla presente
legge sono concesse limitatamente alle iniziative
avviate successivamente alla presentazione della
relativa domanda, fatti salvi i contributi in conto
capitale, in regime de minimis, che possono essere
concessi anche con riferimento alle spese sostenute
nei dodici mesi antecedenti la presentazione della
domanda.
4. L'apporto finanziario del soggetto beneficiario
dell'intervento non può in ogni caso essere
inferiore al 25 per cento dell'investimento oggetto
di agevolazione.
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Contributi
in conto capitale
1. Il limite minimo di spesa ammissibile per
poter accedere ai contributi in conto capitale è
di lire 10 milioni (euro 5.164,57) e quello massimo,
nel corso di un triennio, per la stessa struttura,
è di lire 2 miliardi (euro 1.032.913,80).
2. Per la realizzazione delle iniziative
concernenti l'attività di affittacamere e
l'esercizio di case e appartamenti per vacanze,
le agevolazioni sono concesse esclusivamente mediante
l'erogazione di contributi in conto capitale, in
regime de minimis, fino alla misura massima del
50 per cento della spesa ammissibile.
3. Per le spese di cui all'articolo 4, comma
2, lettere e), f) e g), le agevolazioni sono concesse
esclusivamente mediante l'erogazione di contributi
in conto capitale, in regime de minimis, fino alla
misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.
Il limite minimo di spesa ammissibile è di
lire 2 milioni (euro 1.032,91) e quello massimo
è di lire 50 milioni (euro 25.822,84).
4. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 sono
considerati al netto degli oneri fiscali.
5. I contributi in conto capitale possono
essere erogati anche a titolo di anticipazione,
previa presentazione di apposita fideiussione bancaria
o polizza assicurativa di importo almeno pari alla
somma da erogare.
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Mutui a tasso
agevolato
1. Il limite minimo di spesa ammissibile per
poter accedere ai mutui a tasso agevolato è
di lire 50 milioni (euro 25.822,84) e quello massimo,
nel corso di un triennio, per la stessa struttura,
è di lire 10 miliardi (euro 5.164.568,99).
2. In deroga a quanto stabilito al comma
1 e all'articolo 5, comma 1, per le spese di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera d), può
essere concesso, esclusivamente in regime de minimis,
in proporzione alle dimensioni dell'azienda, un
mutuo a tasso
agevolato nella misura massima di lire 60 milioni
(euro 30.987,41) e della durata massima di quarantadue
mesi, inclusi sei mesi di preammortamento, fino
alla misura massima del 20 per cento in equivalente
sovvenzione lordo.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono
considerati al netto degli oneri fiscali.
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CAPO III - Interventi a
sostegno delle attività commerciali
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di
cui all'articolo 10 i seguenti soggetti:
a) le piccole
e medie imprese, singole o associate, del commercio,
dei pubblici esercizi o che esercitino altre attività
economiche nel settore dei servizi, individuate
con la deliberazione della b)
Giunta regionale di cui all'articolo
20, comma 1;
i proprietari di strutture commerciali e di pubblici
esercizi che intendano mantenerne la destinazione
d'uso, che non siano grandi imprese;
c) i centri
polifunzionali di servizio di cui all'articolo 12
della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi
e direttive per l'esercizio dell'attività
commerciale);
d) i centri
di assistenza tecnica di cui all'articolo 14 della
l.r. 12/1999.
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Iniziative
agevolabili
1. I soggetti di cui all'articolo 8, comma
1, lettere a), b) e c), possono essere ammessi ad
agevolazione per le iniziative concernenti la realizzazione,
la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento,
la riqualificazione di strutture adibite o da adibire
all'esercizio dell'attività, nonché
la riorganizzazione dell'attività di impresa.
2. Le spese ammissibili per la realizzazione
delle iniziative di cui al comma 1 riguardano:
a) lavori e
opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese
di progettazione, di direzione lavori e di collaudo;
b) acquisto,
anche attraverso la cessione di quote societarie,
di fabbricati o porzioni di fabbricati finalizzati
alle iniziative di cui al comma 1, limitatamente
ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere
a) e c);
c) acquisto
di macchinari, attrezzature, automezzi, arredi,
programmi informatici e altri beni strumentali strettamente
funzionali all'esercizio dell'attività;
d) costituzione
di liquidità in caso di creazione di nuova
azienda, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo
8, comma 1, lettere a) e c);
e) investimenti,
materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo
del commercio elettronico;
f) studi e consulenze
per il marketing, la pianificazione e l'organizzazione
aziendale;
g) attestazioni
di qualità.
3. Non sono ammissibili alle agevolazioni
di cui all'articolo 10 le compravendite di beni
immobili tra parenti e affini di primo grado e tra
coniugi. Nell'ipotesi di acquisto da società
in cui il richiedente l'agevolazione rivesta la
qualità di socio, ovvero
nell'ipotesi di acquisto da società i cui
soci siano legati al richiedente l'agevolazione
dai predetti vincoli di parentela, affinità
o coniugio ovvero, infine, nell'ipotesi d'identità
di soci tra le parti contraenti, l'importo dell'agevolazione
massima concedibile è determinato in proporzione
alle quote appartenenti a soci diversi da quelli
sopracitati.
4. I soggetti di cui all'articolo 8, comma
1, lettera d), possono essere ammessi ad agevolazione
per la costituzione e l'avvio dell'attività,
nonché per eventuali successive riorganizzazioni.
Le agevolazioni sono concesse esclusivamente mediante
l'erogazione di contributi in conto capitale, in
regime de minimis, fino alla misura massima del
50 per cento della spesa ammissibile.
5. Le spese ammissibili per la realizzazione
delle iniziative di cui al comma 4 riguardano:
a) acquisto
di nuovi macchinari, attrezzature, automezzi, arredi,
programmi informatici e altri beni strumentali strettamente
funzionali all'esercizio dell'attività;
b) studi e consulenze
per il marketing, la pianificazione e l'organizzazione
aziendale;
c)
certificazioni o attestazioni di qualità.
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Strumenti
finanziari
1. Per favorire la realizzazione delle iniziative
di cui all'articolo 9, possono essere concessi,
per ciascuna iniziativa, contributi in conto capitale,
o in alternativa anche parziale, mutui a tasso agevolato,
della durata massima di quindici anni per le spese
di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b),
e di cinque anni per le spese di cui all'articolo
9, comma 2, lettera c), a valere sui fondi di rotazione
di cui all'articolo 21.
2. Le spese di cui all'articolo 9, comma
2, sono altresì finanziabili in regime de
minimis, fino alla misura massima del 50 per cento
in equivalente sovvenzione lordo.
3. Le agevolazioni di cui alla presente legge
sono concesse limitatamente alle iniziative avviate
successivamente alla presentazione della relativa
domanda, fatti salvi i contributi in conto capitale,
in regime de minimis, che possono essere
concessi anche con riferimento alle spese sostenute
nei dodici mesi antecedenti la presentazione della
domanda.
4. L'apporto finanziario del soggetto beneficiario
dell'intervento non può in ogni caso essere
inferiore al 25 per cento dell'investimento oggetto
di agevolazione.
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Contributi
in conto capitale
1. Il limite minimo di spesa ammissibile per
poter accedere ai contributi in conto capitale è
di lire 10 milioni (euro 5.164,57) e quello massimo,
nel corso di un triennio, per la stessa struttura,
è di lire 2 miliardi (euro 1.032.913,80).
2. Per le spese di cui all'articolo 9, comma
2, lettere e), f) e g), le agevolazioni sono concesse
esclusivamente mediante l'erogazione di contributi
in conto capitale, in regime de minimis, fino alla
misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.
Il limite minimo di spesa ammissibile è di
lire 2 milioni (euro 1.032,91) e quello massimo
di lire 50 milioni (euro 25.822,84).
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono
considerati al netto degli oneri fiscali.
4. I contributi in conto capitale possono
essere erogati anche a titolo di anticipazione,
previa presentazione di apposita fideiussione bancaria
o polizza assicurativa di importo almeno pari alla
somma da erogare.
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Mutui
a tasso agevolato
1. Il limite minimo di spesa ammissibile
per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è
di lire 50 milioni (euro 25.822,84) e quello massimo,
nel corso di un triennio, per la stessa struttura,
è di lire 5 miliardi (euro 2.582.284,49).
2. In deroga a quanto stabilito al comma
1 e all'articolo 10, comma 1, per le spese di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera d), può
essere concesso, esclusivamente in regime de minimis,
in proporzione alle dimensioni dell'azienda, un
mutuo a tasso agevolato nella misura massima di
lire 60 milioni (euro 30.987,41) e della durata
massima di quarantadue mesi, inclusi sei mesi di
preammortamento, fino alla misura massima del 20
per cento in equivalente sovvenzione lordo.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono
considerati al netto degli oneri fiscali.
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CAPO IV - Interventi a sostegno delle associazioni
e dei consorzi di operatori turistici
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo
15 le associazioni e i consorzi di operatori turistici
riconosciuti ai sensi della normativa regionale vigente.
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Iniziative
agevolabili
1. I soggetti di cui all'articolo 13 possono
essere ammessi ad agevolazione per specifiche iniziative
finalizzate ad ottimizzare la vendita dei servizi
offerti dagli associati; le iniziative devono essere
articolate in progetti organici nei quali sono indicati,
fra l'altro:
a) gli obiettivi
da perseguire;
b) i mercati
di intervento ed i segmenti di domanda interessati;
c) le azioni
programmate e le modalità del loro svolgimento;
d) un dettagliato
preventivo delle spese, corredato dell'indicazione
delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione
del progetto, in aggiunta all'eventuale contributo
regionale.
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Contributi
in conto capitale
1. Il limite minimo di spesa ammissibile
per poter accedere ai contributi in conto capitale
è di lire 10 milioni (euro 5.164,57) e quello
massimo è di lire 200 milioni (euro 103.291,38).
2. I contributi in conto capitale sono concessi
in regime de minimis, fino alla misura massima del
50 per cento della spesa ammissibile.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati
al netto degli oneri fiscali.
4. I contributi in conto capitale possono
essere erogati anche a titolo di anticipazione,
previa presentazione di apposita fideiussione bancaria
o polizza assicurativa di importo almeno pari alla
somma da erogare.
5. I contributi in conto capitale, in regime
de minimis, possono essere concessi anche con riferimento
alle spese sostenute nei dodici mesi antecedenti
la presentazione della domanda.
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CAPO
V - Disciplina delle procedure per la concessione
delle agevolazioni
Presentazione delle domande e istruttoria
1. Le domande per la concessione delle agevolazioni
disciplinate dalla presente legge sono presentate
alle strutture regionali competenti in materia di
incentivazione alle attività ricettive e commerciali,
di seguito denominate strutture competenti, e sono
sottoposte dalle medesime strutture all'istruttoria
automatica di cui all'articolo 17, qualora gli importi
di spesa ammissibile non siano superiori a lire 100
milioni (euro 51.645,69) e all'istruttoria valutativa
di cui all'articolo 18, qualora gli importi di
spesa ammissibile siano superiori a lire 100 milioni
(euro 51.645,69).
2. Per l'istruttoria delle domande concernenti
le spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettere
e), f) e g), e 9, commi 2, lettere e), f) e g), e
5, lettere b) e c), la Regione può stipulare
apposite convenzioni con soggetti che abbiano competenza
in materia di assistenza tecnico-economica alle imprese.
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Istruttoria
automatica
1. L'istruttoria automatica consiste nell'accertamento
della completezza e della regolarità delle
domande presentate e della documentazione allegata,
relativamente alle agevolazioni erogate sotto forma
di contributi in conto capitale.
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Istruttoria
valutativa
1. L'istruttoria valutativa consiste nell'accertamento
della validità tecnica, economica e finanziaria
dell'iniziativa, cui la domanda per la concessione
delle agevolazioni si riferisce, anche mediante
la simulazione degli effetti economici e finanziari
attesi,
nonché della pertinenza e della compatibilità
delle spese previste in relazione all'iniziativa
da finanziare.
2. Le strutture competenti, verificata la
regolarità tecnica e formale delle domande
pervenute, provvedono a trasmetterle alla Finanziaria
regionale Valle d'Aosta - Società per azioni
(Finaosta S.p.A.) che effettua un'analisi economico-finanziaria
delle iniziative; a tal fine, la Regione stipula
apposita convenzione con la quale sono disciplinati
i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività
di consulenza, compresa l'entità dei compensi
da corrispondere.
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Concessione
e revoca delle agevolazioni
1. La concessione delle agevolazioni, il rigetto
delle relative domande e l'eventuale revoca nei
casi previsti dall'articolo 25 sono disposti con
deliberazione della Giunta regionale, fatta salva,
per quanto concerne i mutui a tasso agevolato, l'accettazione
da parte di Finaosta S.p.A., sulla base delle garanzie
offerte.
2. Salvo quanto disposto dagli articoli 6,
comma 5, 11, comma 4, e 15, comma 4, l'erogazione
delle agevolazioni è subordinata alla verifica
della completezza e della regolarità della
documentazione di spesa relativa alle iniziative
che formano oggetto della domanda di agevolazione.
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Rinvio
1. La disciplina di ogni altro adempimento o
aspetto relativo ai procedimenti di cui alla presente
legge, compresa l'individuazione della documentazione
di spesa e di quella da allegare alle domande, è
demandata alla Giunta regionale che, sentite le
commissioni consiliari competenti, vi provvede con
apposita deliberazione da adottarsi entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.
2. La Giunta regionale prevede, se del caso,
in relazione alle risorse finanziarie disponibili,
la formazione di apposite graduatorie, secondo criteri
di valutazione stabiliti con propria deliberazione,
sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2
sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Fondi
di rotazione
1. La Giunta regionale è autorizzata
a costituire fondi di rotazione regionali per la
concessione dei mutui a tasso agevolato previsti
dalla presente legge, determinandone l'importo e
le modalità di versamento e di prelievo.
2. Al conto consuntivo della Regione, per
ciascun esercizio finanziario, sono allegati i rendiconti
sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, dei
fondi di cui al comma 1.
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Gestione
dei fondi di rotazione
1. I fondi di cui all'articolo 21 sono alimentati
per gli anni 2001 e per quelli successivi dalle
seguenti risorse:
a) stanziamento
iniziale previsto dalla presente legge, nonché
appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;
b) rimborso
delle rate di preammortamento e di ammortamento
dei mutui;
c) rimborso
anticipato dei mutui;
d) interessi
maturati sulle giacenze dei fondi;
e) somme versate
dai mutuatari ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
2. Nella convenzione di cui all'articolo
18, comma 2, sono disciplinate le modalità
di costituzione e di gestione dei fondi di cui all'articolo
21, anche con riferimento all'entità dei
compensi da corrispondere e alle modalità
di rendicontazione dell'attività
svolta, i cui oneri sono posti a carico dei fondi
medesimi, nonché ai meccanismi di determinazione
dei tassi di interesse, delle percentuali di intervento
e della durata del periodo di ammortamento, nel
rispetto dei limiti di intensità di aiuto
previsti dalla
presente legge.
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CAPO VII - Controlli e sanzioni
Vincoli e mutamento di destinazione,
alienazione e sostituzione dei beni
1. Le agevolazioni relative alle spese di acquisto
di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui agli
articoli 4, comma 2, lettera b), e 9, comma 2, lettera
b), non sono ripetibili, per il medesimo immobile,
se non sono trascorsi più di dieci anni dalla
stipulazione
del precedente contratto di mutuo.
2. I soggetti beneficiari sono obbligati a
mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare
o cedere i beni finanziati, separatamente dall'azienda,
per i seguenti periodi:
a) cinque anni
decorrenti dalla data di erogazione dell'agevolazione,
quando si tratti delle spese di cui agli articoli
4, comma 2, lettere c) ed e), e 9, commi 2, lettere
c) ed e), e 5, lettera a);
b) per un periodo
di tempo pari a quello della durata originariamente
fissata per il mutuo o quindici anni decorrenti dalla
data di erogazione delle agevolazioni, fatti salvi
eventuali vincoli urbanistici di durata superiore,
quando si tratti delle spese di cui agli
articoli 4, comma 2, lettere a) e b), e 9, comma 2,
lettere a) e b).
3. Il vincolo sugli immobili è reso
pubblico a cura e spese del soggetto beneficiario
mediante trascrizione presso l'ufficio dei registri
immobiliari competente per territorio.
4. Le agevolazioni percepite non devono essere
restituite qualora i beni finanziati siano sostituiti
con altri della stessa natura, previa autorizzazione
del dirigente della struttura competente.
5. In caso di cessione di azienda i finanziamenti
a tasso agevolato in capo al cedente possono essere
trasferiti al cessionario che sia in possesso dei
requisiti previsti dalla presente legge.
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Vigilanza
1. Le strutture competenti possono disporre,
in qualsiasi momento, idonei controlli, anche a
campione, sui programmi e sulle iniziative oggetto
di agevolazione, allo scopo di verificarne lo stato
di attuazione, nonché di accertare il rispetto
di ogni altro
obbligo o adempimento previsto dalla presente legge
e dal provvedimento di concessione, nonché
la veridicità delle dichiarazioni e delle
informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini
della concessione dell'agevolazione.
2. Per lo svolgimento dei controlli di cui
al comma 1, le strutture competenti possono avvalersi
di Finaosta S.p.A..
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Revoca
delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono revocate qualora il
soggetto beneficiario:
a) non adempia
l'obbligo di cui all'articolo 23, comma 2;
b) non ultimi
le iniziative correlate alle spese di cui agli articoli
4, comma 2, lettera a), e 9, comma 2, lettera a),
riguardanti opere edili, entro il termine previsto
dalle rispettive concessioni edilizie o effettui
dette opere in difformità dalle concessioni
medesime;
c) non ultimi
le iniziative correlate alle spese di cui agli articoli
4, comma 2, e 9, commi 2 e 5, non riguardanti opere
edili, entro un anno dalla data di concessione dell'agevolazione.
Qualora le iniziative siano correlate alla realizzazione
di opere edili, il predetto termine decorre dalla
data di scadenza della relativa concessione edilizia;
d)
non ultimi le iniziative di cui all'articolo
14, comma 1, entro un anno dalla data di concessione
dell'agevolazione.
2. La revoca dell'agevolazione è altresì
disposta qualora dai controlli effettuati emerga
la non veridicità delle dichiarazioni e delle
informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini
della concessione dell'agevolazione medesima.
3. In caso di revoca, l'agevolazione percepita
è restituita alla Regione o, nel caso di
mutui a tasso agevolato, a Finaosta S.p.A. entro
sessanta giorni dalla comunicazione del relativo
provvedimento, con le seguenti modalità:
a) l'intero
ammontare del contributo in conto capitale, maggiorato
degli interessi calcolati con le modalità
di cui al comma 4;
b) il capitale
residuo del mutuo, maggiorato della differenza tra
gli interessi calcolati
con le modalità di cui al comma 4 e gli interessi
corrisposti.
4. Gli interessi sono riferiti al periodo
intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione
e la data dell'avvenuta restituzione e sono calcolati
sulla base della media ponderata del tasso ufficiale
di riferimento, riferita al periodo in cui si è
beneficiato
dell'agevolazione.
5. Nel provvedimento di revoca sono fissate
le eventuali condizioni di rateizzazione, in un
periodo comunque non superiore a dodici mesi.
6. La revoca dell'agevolazione può
essere disposta anche in misura parziale purché
proporzionale all'inadempimento riscontrato.
7. La mancata restituzione dell'agevolazione
entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto,
per il soggetto inadempiente, di beneficiare di
ogni altra agevolazione prevista dalla presente
legge, per un periodo di cinque anni decorrente
dalla data di adozione del provvedimento di revoca.
8. Per le piccole e medie imprese di cui
all'articolo 3, la Giunta regionale può disporre
la revoca parziale dell'agevolazione, in relazione
alla mancata osservanza delle disposizioni in materia
di rilevazioni statistiche delle persone alloggiate.
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Sanzioni
1. Il mancato adempimento dell'obbligo di
cui all'articolo 23, comma 2, comporta, oltre alla
revoca, anche parziale, dell'agevolazione, l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente
nel pagamento di una somma di denaro da un minimo
della metà ad un massimo dell'intero importo
del beneficio indebitamente fruito.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative
di cui al comma 1, si osservano le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione
dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio,
ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205).
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CAPO VIII - Disposizioni finanziarie
Disposizioni finanziarie
1. L'onere derivante dalla applicazione della
presente legge è determinato complessivamente
in lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per l'anno
2001 e in annui euro 516.000 a decorrere dall'anno
2002.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura
nello stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione per l'anno finanziario 2001 e di quello
pluriennale per gli anni 2001/2003 negli obiettivi
programmatici 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi) per
le finalità di cui agli articoli 16, comma
2, 18, comma 2 e 24, comma 2; 2.2.2.11.
(Interventi promozionali per il commercio) per le
finalità di cui all'articolo 10; 2.2.2.12.
(Interventi promozionali per il turismo) per le finalità
di cui all'articolo 15, 2.2.2.13.
(Interventi promozionali per lo sviluppo di attività
alberghiere ed extralberghiere) per le finalità
di cui all'articolo 5, e si provvede mediante riduzione
di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo
69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese
di investimento), dell'obiettivo programmatico 3.1.
(Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto
al punto B.2.2. (Interventi regionali a sostegno delle
attività turistico-ricettive e commerciali)
dell'allegato n. 1 ai bilanci annuale e pluriennale.
3. I proventi delle sanzioni amministrative
di cui all'articolo 26 sono introitati al capitolo
7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni)
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
della Regione.
4. Per l'applicazione della presente legge
la Giunta regionale è autorizzata ad apportare,
con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore
regionale competente in materia di bilancio e finanze,
le occorrenti variazioni di bilancio, e, nell'ambito
delle finalità della legge stessa, variazioni
tra gli obiettivi programmatici indicati al comma
2, con esclusione dell'obiettivo programmatico 2.1.6.01..
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Dichiarazione
d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente
ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà
in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione autonoma Valle d'Aosta.
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