LEGGI REGIONALI

Principi
e direttive per l'esercizio dell'attività
commerciale.
CAPO I - Disposizioni generali
Oggetto e finalità della legge »»»
Articolazione degli indirizzi regionali e procedure
di consultazione »»»
Programmazione delle grandi strutture di vendita
»»»
Programmazione delle medie strutture di vendita
e ulteriori indicazioni ai comuni »»»
Conferenza di servizi per le grandi strutture di
vendita »»»
Commercio su aree pubbliche »»»
Compatibilità territoriale delle medie e
grandi strutture di vendita »»»
Disposizioni di carattere urbanistico »»»
Individuazione e promozione dei centri storici »»»
Correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione
commerciale »»»
Osservatorio regionale del commercio e del turismo
»»»
Composizione e funzionamento dell'Osservatorio regionale
»»»
CAPO II
- Strumenti di qualificazione e sviluppo imprenditoriale,
professionale ed economico
Sviluppo e rivitalizzazione dei centri minori
»»»
Attività di formazione per operatori commerciali
»»»
Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese
commerciali »»»
CAPO III - Vendite di liquidazione
e di fine stagione
Vendite di liquidazione »»»
Vendite di fine stagione o saldi »»»
Disposizioni comuni »»»
CAPO IV - Disposizioni transitorie
e finali
Disposizioni transitorie e finali »»»
Dichiarazione d'urgenza »»»
CAPO
I - Disposizioni generali
Oggetto e finalità della legge
1. La presente legge, in armonia con i principi
fondamentali del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59), stabilisce, ai sensi
dell'art. 3, comma primo, lettera a), nonché
dell'art. 2, comma primo, lettera t), e dell'art.
4 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta,
i principi e le direttive generali che regolano l'esercizio
dell'attività commerciale nel territorio della
Valle d'Aosta.
2. La presente legge e i provvedimenti di cui
all'art. 2, comma 1, perseguono le seguenti finalità:
a) la trasparenza
del mercato, la concorrenza, la libertà di
impresa e la libera circolazione delle merci;
b) lo sviluppo
della rete distributiva secondo criteri di efficienza
e modernizzazione, assicurando l'evoluzione tecnologica
dell'offerta e il pluralismo delle diverse tipologie
e forme di vendita;
c)
l'equilibrio funzionale e insediativo delle
strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo
e delle risorse territoriali, in raccordo con la normativa
regionale in materia urbanistica e di pianificazione
territoriale e paesistica;
d) la valorizzazione
e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree
montane e rurali, con particolare riferimento a quelle
a minore dotazione del servizio;
e) il concorso
alla valorizzazione delle produzioni tipiche valdostane,
delle attività turistiche e del patrimonio
storico e culturale regionale e, in special modo,
alla conservazione e rivitalizzazione dei centri storici
e al miglioramento delle condizioni della loro fruibilità;
f) la qualificazione
e l'aggiornamento professionale degli operatori commerciali,
con particolare riguardo ai titolari di piccole e
medie imprese;
g) la tutela dei
consumatori, con particolare riguardo alla correttezza
dell'informazione, al contenimento dei prezzi, alla
possibilità di approvvigionamento, al servizio
di prossimità, all'assortimento ed alla sicurezza
dei prodotti;
h) la trasparenza
nei procedimenti amministrativi e nei rapporti con
la pubblica amministrazione.
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Articolazione
degli indirizzi regionali e procedure di consultazione
1. Al fine di rendere operativo il contenuto
della presente legge e di disciplinare altri aspetti
della materia che forma oggetto del decreto legislativo
n. 114/1998, sono emanati due provvedimenti consiliari
contenenti:
a) indirizzi
e criteri per la programmazione delle medie e grandi
strutture di vendita, che sostituiscano la vigente
normativa regionale in materia di indicazioni programmatiche
di urbanistica commerciale;
b) una raccolta
completa e organica delle disposizioni in materia
di commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art.
28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo n.
114/1998 che sostituisca le leggi regionali 2 maggio
1995, n. 12 (Norme di attuazione della legge 28
marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio
su aree pubbliche) e 4 maggio 1998, n. 24 (Modificazioni
alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 12 (Norme
di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 112
(Norme in materia di commercio su aree pubbliche),
in modo da costituire un riferimento normativo univoco.
2. Il Consiglio regionale provvede con atto
amministrativo, da emanarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, agli
adempimenti di cui alla lettera a) del comma 1.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono
adottati sentite le rappresentanze di comuni e comunità
montane nonché le organizzazioni regionali
dei consumatori e delle imprese del commercio legalmente
costituite.
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Programmazione
delle grandi strutture di vendita
1. Nell'ambito dei criteri di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), al fine di conseguire la migliore
corrispondenza tra le opportunità di sviluppo
della rete commerciale e le specifiche esigenze
e caratteristiche delle varie parti del territorio,
anche promuovendo il graduale riequilibrio del servizio
distributivo tra di esse, sono stabiliti:
a) gli indirizzi
e gli obiettivi di espansione della rete distributiva
delle grandi strutture di vendita, con riferimento
ad aree sovracomunali, da considerare come un unico
bacino di utenza, nonché ad una classificazione
delle medie e grandi strutture per tipologia dimensionale,
ferma restando, in ogni caso, la ripartizione operata
dall'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f), del
decreto legislativo n. 114/1998;
b) eventuali
criteri e parametri per l'individuazione dei comuni
nei quali le grandi strutture di vendita possono
essere attivate, tenuto conto, in particolar modo,
dell'entità demografica, dell'altitudine,
dell'accessibilità, della rete dei collegamenti,
del livello di
attrattività turistica;
c) la disciplina
degli automatismi e delle priorità di cui
all'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo
n. 114/1998 nonché delle principali modifiche
delle grandi strutture di vendita e, in particolare,
del loro ampliamento, trasferimento ed aggiunta
di settore merceologico;
d) gli ulteriori
aspetti necessari ad integrare la disciplina nazionale
delle attività distributive dettata dal decreto
legislativo n. 114/1998, nello spirito di incentivazione
della libera concorrenza ed iniziativa economica
privata ed in conformità alle finalità
espresse all'art. 1.
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Programmazione
delle medie strutture di vendita e ulteriori indicazioni
ai comuni
1. Al fine di promuovere, in ambito regionale,
un equilibrato sviluppo dell'offerta delle medie
strutture di vendita, anche in considerazione della
ridotta entità demografica dei comuni, nell'ambito
dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera
a), si prevede:
a)
la redazione di atti comunali di indirizzo
o programmazione delle medie strutture di vendita,
anche prevedendo eventuali facilitazioni alla loro
realizzazione attraverso l'ampliamento di esercizi
di vicinato;
b)
la promozione, da parte dei comuni che non
hanno provveduto a dotarsi dello strumento previsto
alla lettera a), di accordi, di intese e di atti
di concertazione tra i comuni appartenenti alla
medesima area sovracomunale configurabile come un
unico bacino di
utenza, al fine di coordinare il rilascio delle
autorizzazioni per le medie strutture di vendita,
nei rispettivi territori.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, i comuni possono
inibire o sospendere, per un periodo definito e
comunque non oltre il termine previsto dall'art.
10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
n. 114/1998, gli effetti della comunicazione dell'apertura
degli esercizi di vicinato, con un provvedimento
che individui per l'intero territorio comunale o
parte di esso, la sussistenza di una o più
delle seguenti condizioni:
a) esistenza
di aree urbane non idonee all'insediamento commerciale
per vincoli o limiti previsti in provvedimenti normativi;
b) esecuzione
di programmi comunali di qualificazione della rete
commerciale diretti alla realizzazione di infrastrutture
e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori;
c) esigenze
di tutela di specifiche aree localizzate nei centri
storici, o di edifici di interesse storico, archeologico
e ambientale.
3. Nell'ambito dei criteri di cui all'art.
2, comma 1, lettera a), sono altresì dettate
disposizioni, ai fini dell'esercizio della facoltà
in materia di orari di apertura e chiusura dei negozi
prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n.
114/1998, per l'individuazione dei comuni ad economia
prevalentemente turistica o delle loro zone da sottoporre,
assieme al comune di Aosta o a zone del territorio
di questo, alla disciplina dell'art. 12 del decreto
legislativo n. 114/1998, sulla base di istanza dei
comuni stessi, a modifica di quanto previsto, in
sede di prima applicazione, nelle disposizioni transitorie
e finali della presente legge.
4. Le medie e grandi strutture di vendita,
in relazione ai settori merceologici di cui é
autorizzata la vendita, si suddividono nelle seguenti
categorie:
a) strutture
di vendita autorizzate per il solo settore alimentare
o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;
b) strutture
di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare.
5. I centri commerciali, come definiti dall'art.
4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
n. 114/1998, necessitano:
a) di autorizzazione
per il centro come tale, in quanto media o grande
struttura di vendita, che é richiesta dal
suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti
i titolari degli esercizi commerciali che vi danno
vita;
b) di autorizzazione
o comunicazione, a seconda delle dimensioni, per
ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel
centro.
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Conferenza
di servizi per le grandi strutture di vendita
1. La domanda di apertura di una grande struttura
di vendita é inoltrata al comune competente
per territorio, utilizzando la modulistica di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n.
114/1998, unitamente alla seguente documentazione:
a) una relazione
illustrativa contenente gli elementi per la valutazione
della conformità dell'insediamento agli strumenti
urbanistici;
b) il progetto
definitivo dell'intervento, comprendente piante
e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici
e delle destinazioni d'uso dei locali, delle planimetrie
con indicazione delle superfici delle aree a parcheggio,
delle aree libere, degli accessi e dei percorsi
veicolari.
2. Il comune procede all'istruttoria e invia
alla struttura regionale competente in materia di
commercio la domanda e i relativi allegati, entro
trenta giorni dalla data del ricevimento della documentazione
completa.
3. Nel termine di trenta giorni, decorrente
dall'invio alla struttura regionale competente della
domanda completa di documentazione, il comune indice
una conferenza di servizi a cui partecipano un rappresentante
della Regione, uno della comunità montana
e uno del comune, fissandone lo svolgimento, previa
intesa con gli altri enti, non oltre il novantesimo
giorno successivo alla data di convocazione. La
data della conferenza é fissata secondo un
calendario predisposto per l'area sovracomunale
di riferimento configurabile come unico bacino di
utenza, seguendo l'ordine cronologico del ricevimento
delle domande. Le deliberazioni della conferenza
sono adottate a maggioranza dei componenti entro
novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione
é subordinato al parere favorevole del rappresentante
della Regione.
Alla conferenza partecipano, a titolo consultivo,
i rappresentanti dei comuni appartenenti alla medesima
area sovracomunale e delle organizzazioni dei consumatori
e delle imprese del commercio.
4. La struttura regionale competente specifica
gli elementi informativi che il comune deve fornire
ai componenti la conferenza dei servizi e ai partecipanti
a titolo consultivo e le modalità di comunicazione.
5. La domanda regolarmente presentata, per
la quale non sia stato comunicato il diniego entro
centoventi giorni dall'indizione della conferenza,
é ritenuta accolta.
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Commercio
su aree pubbliche
1. Le disposizioni di attuazione della presente
legge, in materia di commercio su aree pubbliche,
di cui all'art. 2, comma i, lettera b), devono tendere
ai seguenti obiettivi:
a)
riordino delle fiere e dei mercati e omogeneizzazione
delle procedure per la loro gestione da parte dei
comuni;
b)
tutela dei consumatori, trasparenza delle
informazioni, anche mediante l'introduzione dell'indicazione
dei prezzi in euro, igiene della vendita;
c) razionalizzazione
delle risorse disponibili nella regione, mediante
il coordinamento tra comuni nella determinazione
di tempi e luoghi delle manifestazioni mercatali
e fieristiche, anche prevedendo, se necessario,
la concentrazione mediante la loro graduale
diminuzione numerica ed il correlativo ampliamento
dimensionale;
d) valorizzazione
della funzione di servizio integrativo del commercio
in forma itinerante, specie nelle realtà
territoriali minori;
e) valorizzazione
delle produzioni tipiche valdostane.
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Compatibilità
territoriale delle medie e grandi strutture di vendita
1. Le grandi strutture di vendita sono ubicate
preferenzialmente negli ambiti territoriali indicati,
con riferimento ai servizi del commercio, all'art.
23 comma 3, delle norme di attuazione del piano
territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)
approvato con la legge regionale 10 aprile 1998,
n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico
della Valle d'Aosta (PTP).
2. Le medie strutture di vendita di maggiori
dimensioni, così come classificate ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera a), sono ubicate preferibilmente
in ogni ambito territoriale indicato dall'art. 23,
comma 3, delle norme di attuazione del PTP.
3. Gli ambiti territoriali richiamati ai
commi 1 e 2 possono essere motivatamente modificati
in sede di formazione degli accordi di programma
di cui al comma 4 o in sede di definizione degli
ambiti di integrazione di cui all'art. 23, comma
7, delle norme di
attuazione del PTP.
4. L'ubicazione alla scala urbanistica delle
strutture di vendita di cui ai commi 1 e 2 non previste
dagli strumenti urbanistici comunali é definita
dalla Regione, d'intesa con i comuni interessati,
mediante accordo di programma ai sensi dell'art.
27 della legge
regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica
e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta),
in coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 23,
comma 5, lettere a), b) ed e), delle norme di attuazione
del PTP.
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Disposizioni
di carattere urbanistico
1. Il piano regolatore generale comunale
urbanistico e paesaggistico (PRGC) stabilisce, tra
gli altri parametri urbanistici ed edilizi, le quantità
minime di spazi di verde attrezzato, di rispetto
e di parcheggio di uso pubblico, di cui devono essere
dotate le grandi strutture di vendita e quelle medie
di maggiori dimensioni, sulla base della classificazione
stabilita ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera
a). Le quantità di tali spazi sono determinate
in relazione alla situazione ambientale locale e,
comunque, nel rispetto dei valori minimi seguenti:
a) spazi di
verde attrezzato di uso pubblico e di rispetto in
misura non inferiore al cento per cento della superficie
di vendita;
b) spazi di
parcheggio di uso pubblico in misura non inferiore
al cento per cento della superficie di vendita per
gli esercizi alimentari e misti e al trenta per
cento per gli esercizi non alimentari.
2. L'insediamento delle medie strutture di
vendita diverse da quelle richiamate al comma 1
e degli esercizi di vicinato é disciplinato
dal PRGC in coerenza con le determinazioni adottate
dal consiglio regionale, ai sensi dell'art. 23,
comma 3, lettera a), della legge
regionale n. 11/1998, e nel rispetto dei seguenti
ulteriori criteri:
a)
nelle zone territoriali di tipo A e B, fatti
salvi gli indirizzi del PTP richiamati all'art.
7, l'apertura di nuovi esercizi di vicinato e l'ampliamento
della superficie di vendita di quelli in atto sono
attuati nel rispetto dell'architettura degli edifici
in cui sono inseriti;
b) nelle zone
territoriali diverse da quelle citate alla lettera
a), i nuovi esercizi di vicinato sono ubicati, preferibilmente,
unitamente ad altri servizi locali, a corona di
spazi pedonali di relazione e in adiacenza a spazi
di parcheggio di uso pubblico.
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Individuazione
e promozione dei centri storici
1. Ai fini della presente legge, sono considerati
centri storici gli agglomerati di interesse storico,
artistico, documentario e ambientale identificati
dall'art. 36 delle norme di attuazione del PTP nel
centro storico di Aosta e nei bourgs, villes, villages
e hameaux individuati dal PTP stesso o che saranno
individuati dai PRGC.
2. I PRGC, in coerenza con gli indirizzi
dettati dall'art. 36 delle norme di attuazione del
PTP, promuovono la valorizzazione dei centri storici
che presentano struttura insediativa e popolazione
residente turistica idonee allo sviluppo commerciale,
determinando le prescrizioni urbanistico-edilizie,
le cautele operative e le agevolazioni procedurali
per la riqualificazione degli esercizi di vicinato
in atto e l'insediamento di nuovi.
3. Al fine di conseguire un'efficace politica
di sviluppo e promozione dei centri storici dei
comuni nelle indicazioni di cui all'art. 2, comma
1, lettera a), sono specificati i contenuti e le
modalità di esercizio dei maggiori poteri
da attribuire ai comuni in tali ambiti territoriali,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 114/1998. Detti poteri possono
comprendere le facoltà già previste
dall'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n.
832, convertito con modificazioni dalla legge 6
febbraio 1987, n. 15 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 9 dicembre 1986,
n. 832, recante misure urgenti in materia di contratti
di locazione di immobili adibiti ad uso diverso
da quello di abitazione), nonché la possibilità
di adottare indirizzi e iniziative in materia merceologica
e qualitativa, anche prevedendo incentivi, marchi
di qualità o di produzione regionale, facilitazioni
in materia di orari, apertura, vendite straordinarie.
4. I comuni, ravvisandone l'opportunità
ai fini di una migliore articolazione dei propri
interventi di promozione e rivitalizzazione, possono,
con provvedimento motivato, estendere l'uso degli
incentivi e della strumentazione previsti per i
centri storici a fasce ad
essi limitrofe che presentino analoghe caratteristiche
socio-economiche e commerciali o di richiamo turistico.
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Correlazione
tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale
1. Al fine di quanto disposto dall'art. 6,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo n.
114/1998, il rilascio delle concessioni edilizie
per le medie e grandi strutture di vendita avviene
non oltre sessanta giorni dal rilascio delle autorizzazioni
amministrative al commercio, al termine del procedimento
previsto, rispettivamente, agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo n. 114/1998.
2. Per le finalità di cui al comma
1, le istanze volte all'ottenimento di autorizzazioni
per le medie o grandi strutture di vendita devono
essere corredate di un attestato di idoneità
urbanistica delle aree e dei locali indicati, rilasciato
dai competenti uffici comunali, o di dichiarazione
sostitutiva.
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Osservatorio
regionale del commercio e del turismo
1. La Regione istituisce l'osservatorio regionale
del commercio e del turismo, con sede presso la
struttura regionale competente in materia di commercio.
2. L'osservatorio regionale persegue le seguenti
finalità:
a) collaborare
alla realizzazione di un sistema di monitoraggio
della rete distributiva, con l'apporto dei Comuni
e del sistema informativo delle Camere di commercio
per l'utilizzazione dei dati indicati nella modulistica
relativa alle comunicazioni, alle
autorizzazioni e alle denunce all'Ufficio del registro
delle imprese di cui all'articolo 10, comma 5, del
d.lgs. 114/1998;(1)
b) collaborare
alla realizzazione di un sistema di monitoraggio
del mercato turistico in grado di fornire informazioni
a carattere dinamico sui principali fenomeni del
mercato stesso e di garantire una costante osservazione
delle caratteristiche e della evoluzione
delle imprese turistiche al fine di favorire lo
sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica
regionale;(1)
c) fornire le
basi conoscitive per impostare la programmazione
regionale nei settori del commercio e del turismo
e per valutare il grado di attuazione e l'efficacia
degli interventi regionali;
d) promuovere
l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle
statistiche per una migliore conoscenza dei settori
del commercio e del turismo.
3. L'osservatorio regionale opera in raccordo
con l'osservatorio nazionale costituito presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
al fine di garantire la realizzazione del sistema
coordinato di monitoraggio riferito all'entità
e all'efficienza della rete distributiva.
4. Per il conseguimento delle sue finalità,
l'Osservatorio regionale, per il tramite della struttura
regionale competente in materia di turismo e commercio,
provvede a:
a) promuovere
indagini e ricerche e attivare collaborazioni per
lo studio delle problematiche strutturali ed economiche
dei settori del commercio e del turismo, anche avvalendosi
della collaborazione della struttura regionale competente
in materia di statistica;
b) collaborare
all'elaborazione e all'attivazione di un sistema
di rilevazione dei flussi turistici che consenta
una tempestiva valutazione del loro andamento, in
quanto strumento essenziale per indirizzare le politiche
di marketing della Regione e degli
operatori turistici, pubblici e privati, la cui
struttura e modalità di attuazione sono definite
con deliberazione della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore regionale competente in materia di
turismo;
c) pubblicare
un rapporto annuale sullo stato della rete distributiva
regionale e sull'andamento del settore turistico;
d)
esprimere pareri sui programmi promozionali
della Regione, favorendone il raccordo con analoghe
iniziative degli altri operatori, pubblici e privati;
e) predisporre
annualmente il programma della propria attività
per l'anno successivo.(1)
5. Per la realizzazione delle attività
dell'osservatorio, possono essere stipulate convenzioni
con soggetti pubblici o privati, che abbiano specifica
competenza nei settori della distribuzione commerciale
e del turismo.
[6. Le modalità per l'organizzazione e il
funzionamento dell'osservatorio regionale, nonché
le procedure, i criteri e le modalità di
partecipazione dei rappresentanti degli enti locali,
delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese
del commercio e dei lavoratori dipendenti, sono
stabilite con apposito provvedimento della giunta
regionale.](2)
----------
(1) Comma sostituito dall'art.
4, LR 15/03/01, n. 6.
(2) Comma abrogato dall'art. 4, LR 15/03/01, n.
6.
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Composizione
e funzionamento dell'Osservatorio regionale
1. L'Osservatorio regionale è nominato
con decreto del Presidente della Giunta regionale
ed è composto da:
a) l'Assessore
regionale competente in materia di turismo e commercio
o suo delegato, che lo presiede;
b) il coordinatore
del dipartimento regionale competente in materia
di turismo, sport, commercio e trasporti, o suo
delegato;
c) il coordinatore
del dipartimento regionale competente in materia
di industria, artigianato ed energia, o suo delegato;
d) il coordinatore
del dipartimento regionale competente in materia
di cultura, o suo delegato;
e) il coordinatore
del dipartimento regionale competente in materia
di agricoltura, o suo delegato;
f) un rappresentante
degli enti locali, designato dal Consiglio permanente
degli enti locali di cui all'articolo 60 della legge
regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle
autonomie in Valle d'Aosta);
g) quattro rappresentanti
designati d'intesa tra le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative delle imprese operanti
nel settore del turismo;
h) due rappresentanti
designati d'intesa tra le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative delle imprese operanti
nel settore del commercio;
i) un rappresentante
designato d'intesa tra le associazioni dei consumatori,
riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge
30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei
consumatori e degli utenti);
j) due rappresentanti
designati d'intesa tra le organizzazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti dei settori turistico
e commerciale;
k) due rappresentanti
designati d'intesa tra le Aziende di informazione
e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives
e le Pro loco;
l)
un rappresentante designato d'intesa tra
i consorzi di operatori turistici riconosciuti esistenti
in Valle d'Aosta;
m) un rappresentante
del mondo sportivo designato dal Comitato regionale
CONI.
2. La struttura regionale competente in materia
di turismo e commercio richiede agli organismi interessati
di designare i propri rappresentanti entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; trascorso tale
termine, in difetto di designazioni, provvede la
Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale
competente in materia di turismo e commercio.
3. I componenti dell'Osservatorio regionale
debbono avere adeguata esperienza nei loro settori
specifici, turistico o commerciale, o essere in
possesso di titoli di studio idonei a comprovare
la loro competenza negli specifici settori del turismo
o del commercio o, in generale, in materia di economia
o statistica.
4. L'Osservatorio regionale, nella seduta
d'insediamento, approva il regolamento interno recante
la disciplina e le modalità per il proprio
funzionamento.
5. L'Osservatorio è convocato dall'Assessore
regionale competente in materia di turismo e commercio
almeno due volte l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi
la necessità; deve inoltre essere convocato
entro il termine di quindici giorni dalla richiesta
fatta da almeno un terzo dei componenti l'Osservatorio
stesso.
6. Alle riunioni dell'Osservatorio regionale
possono essere invitati a partecipare, senza diritto
di voto, esperti o rappresentanti di enti o associazioni
interessati all'attività dell'Osservatorio
medesimo.
7. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio
regionale sono assicurate da un funzionario designato
nell'ambito dell'Assessorato regionale competente
in materia di turismo e commercio.
8. L'Osservatorio regionale dura in carica
cinque anni; sessanta giorni prima della sua scadenza
la struttura regionale competente in materia di
turismo e commercio invita gli organismi interessati,
affinché provvedano a designare i loro rappresentanti,
effettivi e
supplenti.(1)
----------
(1) Articolo aggiunto dall'art.5,
LR 15/03/01, n. 6.
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CAPO II - Strumenti di qualificazione
e sviluppo imprenditoriale, professionale ed economico
Sviluppo e rivitalizzazione dei centri
minori
1. In conformità a quanto previsto all'art.
10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
114/1998, la Regione, al fine di promuovere lo sviluppo
e la rivitalizzazione dei comuni montani minori, specie
di media ed elevata altitudine e minore interesse
turistico, assicurando in essi la presenza di un servizio
distributivo minimo alla popolazione residente ed
incentivandone la valorizzazione turistica, favorisce
e agevola in essi la costituzione di centri polifunzionali
di servizio.
2. I centri polifunzionali prevedono la presenza
in unica struttura, o complesso unitario, di:
a)
attività di vendita di prodotti vari
con valorizzazione delle produzioni agroalimentari
ed artigianali valdostane;
b) servizi per
la promozione del territorio;
c)
attività di pubblico esercizio, di vendita
di giornali, di servizi di informazione e telecomunicazione,
compresi servizi pubblici e di interesse pubblico
da affidare in convenzione.
3. Per i centri polifunzionali la Regione o
i comuni, secondo le rispettive competenze, prevedono:
a) l'esenzione
da vincoli di orario o di chiusura domenicale e festiva;
b) l'esenzione
da tributi locali e regionali.
4. I centri polifunzionali sono promossi curando
la massima accessibilità all'utenza e la loro
collocazione anche al servizio di più centri
abitati circonvicini. Della loro presenza é
data informazione agli utenti, anche mediante segnalazione
a distanza con apposita
segnaletica stradale.
5. Ai centri polifunzionali é dato riconoscimento
con deliberazioni della giunta regionale, su istanza
dei comuni sul cui territorio gli stessi sono costituiti.
6. La Regione può intervenire con finanziamenti
volti ad agevolare la costituzione di centri polifunzionali
che nel loro allestimento organizzativo e commerciale
siano uniformi a criteri di massima stabiliti dalla
giunta regionale.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai
3.000 abitanti o a frazioni degli stessi; la giunta
regionale stabilisce, con propri provvedimenti, gli
adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni
di cui al
presente articolo.
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Attività
di formazione per operatori commerciali
1. La Regione, sentite le associazioni del
settore, promuove la formazione professionale degli
operatori richiedenti l'accesso all'attività
commerciale e di quelli che già esercitano
tale attività, allo scopo di sostenere e
qualificare l'occupazione nel settore distributivo,
in conformità con le disposizioni regionali
in materia di attività di formazione professionale,
di politiche attive del lavoro, di formazione e
servizi all'impiego.
2. L'attività formativa regionale
prevista all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998
si ispira ai seguenti principi generali:
a) garanzia
di un'ampia ed efficiente offerta formativa, attraverso
l'individuazione di una pluralità di soggetti
qualificati che possono essere ammessi alla gestione
dei corsi;
b) contenimento
dei costi di accesso alla formazione, con particolare
riferimento alla riqualificazione della piccola
impresa;
c) elevata qualità
della formazione, anche in considerazione degli
effetti giuridici che dalla stessa discendono;
d) integrabilità
dei programmi formativi di base e loro personalizzazione
in relazione a specifiche esigenze e caratteristiche
dei diversi contesti territoriali, con particolare
riguardo alle aree intensamente interessate da fenomeni
turistici;
e)
gradualità del progetto di elevazione
del livello formativo generale;
f) garanzia
di uniformità dei livelli minimi di formazione
a livello regionale, mediante procedure uniformi
di espletamento di prove finali, ove la Regione
intenda decentrare l'effettuazione dell'attività.
3. La Regione, mediante apposita convenzione,
affida la gestione dei corsi a soggetti che hanno
ottenuto l'accreditamento della loro struttura da
parte della Regione. La valutazione del possesso
dei requisiti minimi per l'accreditamento verrà
definito da un
apposito regolamento regionale, sulla base dei seguenti
requisiti ed indicatori:
a) capacità
logistiche e strutturali;
b) situazione
economica della struttura;
c) disponibilità
di competenze professionali;
d) livelli di
efficacia ed efficienza, raggiunti nelle attività
precedentemente realizzate;
e) interrelazioni
maturate con il sistema sociale e produttivo presente
sul territorio regionale;
f) verificabilità
dei bilanci.
4. Il provvedimento che disciplina l'attività
di formazione é emanato dalla giunta regionale
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
presente legge. Esso stabilisce:
a) il numero
di corsi qualificanti di cui all'art. 5, comma 5,
del decreto legislativo n. 114/1998 previsti annualmente
e le modalità per la loro determinazione;
b) le materie
previste e le ore minime di insegnamento, eventualmente
integrabili dai soggetti gestori dei corsi qualificanti,
curando il livello qualitativo dei corsi e la loro
omogeneità nell'ambito regionale e tenendo
conto che, al fine di garantire idonei requisiti
professionali, i corsi stessi devono avere per oggetto
materie che garantiscano l'approfondimento delle
disposizioni relative alla salute e alla sicurezza
del lavoro, alla tutela e all'informazione del consumatore,
alla normativa sull'igiene dei prodotti
alimentari e sulle azioni sistematiche di controllo
che gli operatori devono effettuare, nonché
le materie idonee a fornire elementi di gestione
e marketing aziendale;
c) le modalità
di svolgimento delle prove finali dei corsi qualificanti,
che devono aver luogo innanzi ad una commissione
regionale e consistere in una prova scritta ed in
un colloquio;
d) la composizione
della commissione d'esame di cui alla lettera c);
e) ogni altro
aspetto organizzativo o regolamentare indicato all'art.
5, commi 7 e 9, del decreto legislativo n. 114/1998
che fosse opportuno disciplinare o integrare, compresi
criteri e direttive per l'organizzazione dei corsi
facoltativi di aggiornamento.
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Assistenza
tecnica alle piccole e medie imprese commerciali
1. La Regione favorisce le iniziative volte
a promuovere nelle imprese della distribuzione,
ed in particolare nelle piccole e medie imprese,
la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi
finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento
della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali
anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità
e di elevarne il livello tecnologico.
2. Con regolamento regionale sono definiti:
a) i requisiti
affinché strutture o centri istituiti, anche
in forma consortile, dalle associazioni di categoria
e da altri soggetti interessati possano essere autorizzati
a svolgere attività di assistenza tecnica;
b) le modalità
di autorizzazione regionale, ai sensi dell'art.
23, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998,
tenendo conto che le attività di assistenza
tecnica devono essere svolte a favore di tutti gli
operatori commerciali che facciano richiesta di
prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza
o meno ad associazioni di categoria;
c) l'individuazione
delle attività di assistenza tecnica ammesse
a finanziamento regionale, tenendo anche conto delle
direttive per il cofinanziamento di interventi regionali
contenute nella deliberazione CIPE del 5 agosto
1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 269
del 17 novembre 1998, a valere sul fondo di cui
all'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1997,
n. 266 (Interventi urgenti per l'economia);
d)
i criteri per la certificazione di qualità
degli esercizi commerciali;
e) ogni altra
disposizione necessaria al sollecito avvio e funzionamento
dell'attività di assistenza tecnica.
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CAPO III - Vendite di liquidazione e di fine stagione
Vendite di
liquidazione
1. L'operatore che intenda effettuare una vendita
di liquidazione deve darne comunicazione al comune
almeno quindici giorni prima della data in cui deve
avere inizio. La comunicazione deve contenere:
a) in caso di
liquidazione per cessazione dell'attività commerciale,
atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie o
grandi strutture di vendita ovvero, per gli esercizi
di vicinato, dichiarazione di cessazione dell'attività;
b) in caso di
liquidazione per cessione d'azienda, copia del contratto,
non preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura
privata registrata;
c) in caso di
liquidazione per trasferimento in altri locali, copia
della comunicazione di trasferimento, se trattasi
di esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione
negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità
dei nuovi locali;
d) in caso di
liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali,
dichiarazione di esecuzione dei lavori per un importo
non inferiore a L. 100.000, IVA esclusa, a metro quadrato,
fino ad un valore di 10 milioni, da comprovare successivamente
con copia
delle fatture;
e) per tutti i
tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei
locali in cui deve essere effettuata, che in caso
di trasferimento sono quelli di provenienza, la data
di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto
della stessa.
2. Al termine della vendita di liquidazione
per il rinnovo o la trasformazione dei locali, l'esercizio
deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario
all'effettuazione dei lavori.
3. Le vendite di liquidazione possono essere
effettuate, per una durata massima di tredici settimane,
in ogni periodo dell'anno, esclusi il mese di dicembre
ed i trenta giorni precedenti l'inizio di ciascun
periodo di vendite di fine stagione o saldi.
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Vendite
di fine stagione o saldi
1. Per prodotti di carattere stagionale o
di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti
entro un certo periodo di tempo e che possono essere
oggetto di vendita di fine stagione, si intendono:
a) i generi
di vestiario e abbigliamento in genere;
b) gli accessori
dell'abbigliamento e la biancheria intima;
c) le calzature,
le pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;
d) gli articoli
sportivi;
e) gli articoli
di elettronica;
f) le confezioni
ed i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo
natalizio.
2. I comuni possono estendere l'elenco dei
prodotti di cui al comma 1, sulla base di valutazione
degli usi locali, sentite le associazioni di categoria
degli operatori commerciali e dei consumatori.
3. L'esercente che intende effettuare una
vendita di fine stagione o saldo deve darne comunicazione
al comune, almeno cinque giorni prima, indicando:
a) la data di
inizio e la durata della vendita;
b) i prodotti
oggetto della vendita;
c) la sede dell'esercizio;
d) le modalità
di separazione dei prodotti offerti in vendita di
fine stagione da tutti gli altri.
4. Le vendite di fine stagione o saldi debbono
essere presentate al pubblico come tali e possono
essere effettuate solamente dal 10 febbraio al 31
marzo e dal 10 agosto al 30 settembre di ogni anno.
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Disposizioni
comuni
1. Nelle vendite di liquidazione e di fine
stagione é vietato il riferimento a vendite
fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi
a premio nonché la vendita con il sistema
del pubblico incanto.
2. Il venditore deve essere in grado di dimostrare
la veridicità delle asserzioni pubblicitarie
che debbono essere presentate graficamente in modo
non ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni,
la durata e l'oggetto della vendita.
3. Le merci offerte in vendita straordinaria
debbono essere nettamente separate da quelle eventualmente
poste in vendita alle condizioni ordinarie. In mancanza
di separazione, tutte le merci esposte debbono essere
vendute alle condizioni più
favorevoli previste per la vendita straordinaria,
salvo il caso in cui le stesse non possano essere
oggetto di essa.
4. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica
si pratichino prezzi di vendita diversi, a seconda
della varietà degli articoli che rientrano
in tale voce, nella pubblicità deve essere
indicato il prezzo più alto e quello più
basso con lo stesso rilievo tipografico.
5. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo,
tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata
dovranno essere venduti a tale prezzo.
6. I prezzi pubblicizzati debbono essere
praticati nei confronti di qualsiasi compratore,
senza limitazioni di quantità e senza abbinamento
di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
7. Durante il periodo di vendita di fine
stagione o di liquidazione é ammesso vendere
solo merci già presenti nell'esercizio, con
divieto di introdurne di nuove, sia acquistate sia
in conto deposito.
8. L'esaurimento delle scorte deve essere
portato a conoscenza del pubblico con avviso ben
visibile dall'esterno del locale di vendita, con
le stesse forme e rilievo grafico adoperato per
evidenziare la presenza di vendita straordinaria
nel locale.
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CAPO IV - Disposizioni transitorie
e finali
Disposizioni
transitorie e finali
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, i comuni provvedono:
a) alla ricognizione
dei principali dati e delle caratteristiche dell'apparato
distributivo al dettaglio in sede fissa e su aree
pubbliche esistenti nel proprio territorio e delle
relative problematiche, con particolare riguardo alle
medie strutture di vendita ed alla rete
distributiva dei centri storici;
b) alla redazione
di studi preliminari, sulla base delle risultanze
della ricognizione di cui alla lettera a), finalizzati
all'emanazione dei provvedimenti comunali di cui agli
articoli 4 e 9;
c) alla ricognizione
dello stato di informatizzazione della gestione dei
dati e delle procedure relativi al commercio ed alla
comunicazione delle risultanze alla struttura regionale
competente;
d) ad inoltrare
alla giunta regionale motivata istanza di inserimento,
anche di sole sue parti, nel novero dei comuni o frazioni
a prevalente economia turistica.
2. Successivamente all'approvazione da parte
del consiglio regionale del provvedimento attuativo
in materia economico-commerciale di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), i comuni integrano le analisi
e gli studi preliminari, trasformandoli in progetti
di regolamentazione, sviluppo e promozione della rete
distributiva.
3. I comuni verificano la necessità
di adeguamento degli strumenti urbanistici generali
e attuativi alle disposizioni degli articoli 7 e 8
e a quelle in essi richiamate, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge;
gli eventuali adeguamenti dei relativi PRGC, anche
in considerazione di quanto previsto dall'art. 7,
comma 4, vanno perfezionati entro i termini previsti
dalla legge regionale n. 11/1998.
Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 13,
comma 2, della legge regionale n. 11/1998, la Regione
provvede ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto
legislativo n. 114/1998.
4. In sede di prima applicazione della presente
legge, i comuni sono individuati, ai fini delle disposizioni
di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 114/1998,
sulla base del decreto del Presidente della giunta
regionale n. 345 del 24 luglio 1972.
5. L'esame delle istanze relative alle grandi
strutture di vendita ha luogo sulla base degli indirizzi
e dei criteri contenuti nel provvedimento di cui all'art.
2, comma 1, lettera a).
L'esame delle istanze relative alle medie strutture
di vendita ha luogo sulla base dei provvedimenti comunali
di indirizzo e programmazione di cui al precedente
art. 4. Fino all'entrata in vigore del provvedimento
di cui all'art. 2, comma 1, non può essere
negata l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento
di una media struttura, a condizione che la superficie
di vendita attivata non superi i limiti dimensionali
previsti dall'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 114/1998, in caso di concentrazione
o
accorpamento:
a) di esercizi
di vicinato operanti nello stesso comune e autorizzati,
ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971,
n. 426 (Disciplina del commercio), per la vendita
di generi di largo e generale consumo alla data del
24 aprile 1998;
b) di medie strutture
di vendita operanti nello stesso comune e autorizzate,
ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/1971, per
la vendita di generi di largo e generale consumo alla
data del 24 aprile 1998.
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Dichiarazione
d'urgenza
1. La presente legge é dichiarata urgente
ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà
in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione autonoma
Valle d'Aosta.
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