LEGGI NAZIONALI

Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio,
a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59
TITOLO I - Principi generali
Oggetto e finalità »»»
Libertà di impresa e libera circolazione
delle merci »»»
Obbligo di vendita »»»
Definizioni e ambito di applicazione del decreto
»»»
TITOLO II - Requisiti per l'esercizio dell'attività
commerciale
Requisiti di accesso all'attività »»»
TITOLO III - Esercizio dell'attività
di vendita al dettaglio sulle aree private in sede
fissa
Programmazione della rete distributiva »»»
Esercizi di vicinato »»»
Medie strutture di vendita »»»
Grandi strutture di vendita »»»
Disposizioni particolari »»»
TITOLO IV - Orari di vendita
Orario di apertura e di chiusura »»»
Comuni ad economia prevalentemente turistica e città
d'arte »»»
Disposizioni speciali »»»
TITOLO V - Offerta di vendita
Pubblicità dei prezzi »»»
Vendite straordinarie »»»
TITOLO VI - Forme speciali di vendita al dettaglio
Spacci interni »»»
Apparecchi automatici »»»
Vendita per corrispondenza, televisione o altri
sistemi di comunicazione »»»
Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
»»»
Propaganda a fini commerciali »»»
Commercio elettronico »»»
Sanzioni e revoca »»»
TITOLO VIII - Organismi associativi
Centri di assistenza tecnica »»»
Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia
collettiva fidi »»»
TITOLO IX - Disposizioni
transitorie e finali
Disciplina transitoria »»»
Disposizioni finali »»»
TITOLO X - Commercio al dettaglio
su aree pubbliche
Definizioni »»»
Esercizio dell'attività »»»
Sanzioni »»»
Disposizioni transitorie e finali »»»
TITOLO XI - Inadempienza
delle regioni
Intervento sostitutivo »»»
TITOLO
I - Principi generali
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto stabilisce i principi
e le norme generali sull'esercizio dell'attività
commerciale.
2. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto
dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi
statuti e delle relative norme di attuazione
3. La disciplina in materia di commercio persegue
le seguenti finalità:
a) la trasparenza
del mercato, la concorrenza, la libertà di
impresa e la libera circolazione delle merci;
b)
la tutela del consumatore, con particolare
riguardo all'informazione, alla possibilità
di approvvigionamento, al servizio di prossimità,
all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
c) l'efficienza,
la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva,
nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta,
anche al fine del contenimento dei prezzi;
d) il pluralismo
e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture
distributive e le diverse forme di vendita, con particolare
riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del
ruolo delle piccole e medie imprese;
e) la valorizzazione
e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree
urbane, rurali, montane, insulari.
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Libertà
di impresa e libera circolazione delle merci
1. L'attività commerciale si fonda sul
principio della libertà di iniziativa economica
privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione
ed è esercitata nel rispetto dei principi
contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante
norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
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Obbligo di
vendita
1. In conformita' a quanto stabilito dall'articolo
1336 del codicecivile, il titolare dell'attivita'
commerciale al dettaglio procede alla vendita nel
rispetto dell'ordine temporale della richiesta.
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Definizioni
e ambito di applicazione del decreto
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per commercio all'ingrosso, l'attività
svolta da chiunque professionalmente acquista merci
in nome e per conto proprio e le rivende ad altri
commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad
utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori
in grande. Tale attività può assumere
la forma di commercio interno, di importazione o
di esportazione;
b) per commercio
al dettaglio, l'attività svolta da chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per conto
proprio e le rivende, su aree private in sede fissa
o mediante altre forme di distribuzione, direttamente
al consumatore finale;
c) per superficie
di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata
alla vendita, compresa quella occupata da banchi,
scaffalature e simili. Non costituisce superficie
di vendita quella destinata a magazzini, depositi,
locali di lavorazione, uffici e servizi;
d) per esercizi
di vicinato quelli aventi superficie di vendita
non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione
residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq.
nei comuni con popolazione residente superiore a
10.000 abitanti;
e) per medie
strutture di vendita gli esercizi aventi superficie
superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a
1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore
a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione
residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi
strutture di vendita gli esercizi aventi superficie
superiore ai limiti di cui al punto e);
g)
per centro commerciale, una media o una grande
struttura di vendita nella quale più esercizi
commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione
specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni
e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini
del presente decreto per superficie di vendita di
un centro commerciale si intende quella risultante
dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi
al dettaglio in esso presenti;
h)
per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di
enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative
di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché
la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle
strutture militari esclusivamente a favore di coloro
che hanno titolo ad accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione
o altri sistemi di comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
2. Il presente decreto non si applica:
a)
ai farmacisti e ai direttori di farmacie
delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio
ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n.
362, e successive modificazioni, qualora vendano
esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità
medicinali, dispositivi medici e presidi medicochirurgici;
b) ai titolari
di rivendite di generi di monopolio qualora vendano
esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge
22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni,
e al relativo regolamento di esecuzione, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1958, n. 1074, e successive modificazioni;
c)
alle associazioni dei produttori ortofrutticoli
costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967,
n. 622, e successive modificazioni;
d)
ai produttori agricoli, singoli o associati,
i quali esercitino attività di vendita di
prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo
2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959,
n. 125, e successive modificazioni, e alla legge
9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
e)
alle vendite di carburanti nonché
degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento
approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303,
e successive modificazioni. Per vendita di carburanti
si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione,
compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti
di distribuzione automatica di cui all'articolo
16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970,
n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n.32;
f) agli artigiani
iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo
comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la
vendita nei locali di produzione o nei locali a
questi adiacenti dei beni di produzione propria,
ovvero per la fornitura al committente dei beni
accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione
del servizio;
g) ai pescatori
e alle cooperative di pescatori, nonché ai
cacciatori, singoli o associati, che vendano al
pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti
ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio
della loro attività e a coloro che esercitano
la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente
raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio
dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti
similari;
h) a chi venda
o esponga per la vendita le proprie opere d'arte,
nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo,
comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica
od informativa, realizzate anche mediante supporto
informatico;
i) alla vendita
dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo
106 delle disposizioni approvate con regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
l) all'attività
di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento
delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti
nei confronti dei visitatori, purchè riguardi
le sole merci oggetto delle manifestazioni e non
duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni
stesse;
m)
agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche
private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali
che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo,
anche su supporto informatico, di propria o altrui
elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.
3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura
delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre
1965, e successive modificazioni, nonché
dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.
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TITOLO II - Requisiti per l'esercizio
dell'attività commerciale
Requisiti di accesso all'attività
1. Ai sensi del presente decreto l'attività
commerciale può essere esercitata con riferimento
ai seguenti settori merceologici: alimentare e non
alimentare.
2. Non possono esercitare l'attività
commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a)
coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che
hanno riportato una condanna, con sentenza passata
in giudicato, per delitto non colposo, per il quale
è prevista una pena detentiva non inferiore
nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata,
in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c)
coloro che hanno riportato una condanna a pena
detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato,
per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del
libro II del codice penale, ovvero di ricettazione,
riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro
di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che
hanno riportato due o più condanne a pena detentiva
o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attività, accertate con
sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti
previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515,
516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode
nella preparazione o nel commercio degli alimenti,
previsti da leggi speciali;
e) coloro che
sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione
di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei
cui confronti sia stata applicata una delle misure
previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero
siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali
o per tendenza.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al
comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni
previste dall'articolo 688 del codice di procedura
penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968,
n.15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
4. Il divieto di esercizio dell'attività
commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo,
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal
giorno in cui la pena è stata scontata o si
sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena, dal
giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività
di commercio relativa al settore merceologico alimentare,
anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata
di persone, è consentito a chi è in
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato
con esito positivo un corso professionale per il commercio
relativo al settore merceologico alimentare, istituito
o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome
di Trento e di Bolzano;
b) avere esercitato
in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio,
l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio
di prodotti alimentari;
o avere prestato la propria opera, per almeno due
anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti
l'attività nel settore alimentare, in qualità
di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione
o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro
il terzo grado dell'imprenditore, in qualità
di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione
all'INPS;
c) essere stato
iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti
il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n.
426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle
lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del
decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
6. In caso di società il possesso di
uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto
con riferimento al legale rappresentante o ad altra
persona specificamente preposta all'attività
commerciale.
7. Le regioni stabiliscono le modalità
di organizzazione, la durata e le materie del corso
professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone
l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali
con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate
in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni
imprenditoriali del commercio più rappresentative
e gli enti da queste costituiti.
8. Il corso professionale ha per oggetto materie
idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni
relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione
del consumatore. Prevede altresì materie che
hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione,
manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia
freschi che conservati.
9. Le regioni stabiliscono le modalità
di organizzazione, la durata e le materie, con particolare
riferimento alle normative relative all'ambiente,
alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori,
oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare
il livello professionale o riqualificare gli operatori
in attività. Possono altresì prevedere
forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi
dei titolari delle piccole e medie imprese del settore
commerciale.
10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle
azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito
dei propri programmi di formazione professionale.
11. L'esercizio dell'attività di commercio
all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti
ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato
al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo
istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959,
n. 125, è soppresso.
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TITOLO III - Esercizio dell'attività
di vendita al dettaglio sulle aree private in sede
fissa
Programmazione della rete distributiva
1. Le regioni, entro un anno dalla data di
pubblicazione del presente decreto definiscono gli
indirizzi generali per l'insediamento delle attività
commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) favorire la
realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento
con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore
produttività del sistema e la qualità
dei servizi da rendere al consumatore;
b) assicurare,
nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo
delle grandi strutture di vendita, il rispetto del
principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato
sviluppo delle diverse tipologie distributive;
c)
rendere compatibile l'impatto territoriale
e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare
riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico
e l'inquinamento e valorizzare la funzione commerciale
al fine della riqualificazione del tessuto urbano,
in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani
degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo
allo sviluppo del commercio;
d) salvaguardare
e riqualificare i centri storici anche attraverso
il mantenimento delle caratteristiche morfologiche
degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi
alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
e) salvaguardare
e riqualificare la rete distributiva nelle zone di
montagna, rurali ed insulari anche attraverso la creazione
di servizi commerciali polifunzionali e al fine di
favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto
commerciale;
f) favorire gli
insediamenti commerciali destinati al recupero delle
piccole e medie imprese già operanti sul territorio
interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali reali e con facoltà di prevedere
a tale fine forme di incentivazione;
g) assicurare,
avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato
di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza
della rete distributiva, attraverso la costituzione
di appositi osservatori, ai quali partecipano anche
i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni
dei consumatori, delle imprese del commercio e dei
lavoratori dipendenti coordinati da un Osservatorio
nazionale costituito presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
2. Le regioni, entro il termine di cui al comma
1, fissano i criteri di programmazione urbanistica
riferiti al settore commerciale, affinchè gli
strumenti urbanistici comunali individuino:
a) le aree da
destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare,
quelle nelle quali consentire gli insediamenti di
medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
b) i limiti ai
quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali
in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali
e ambientali, nonché dell'arredo urbano, ai
quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri
storici e nelle località di particolare interesse
artistico e naturale;
c) i vincoli di
natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti
la disponibilità di spazi pubblici o di uso
pubblico e le quantità minime di spazi per
parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita;
d) la correlazione
dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione
edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili
e dell'autorizzazione all'apertura di una media o
grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone
la contestualità.
3. Le regioni, nel definire gli indirizzi generali
di cui al comma 1, tengono conto principalmente delle
caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
a) le aree metropolitane
omogenee, al fine di pervenire ad una programmazione
integrata tra centro e realtà periferiche;
b)
le aree sovracomunali configurabili come un
unico bacino di utenza, per le quali devono essere
individuati criteri di sviluppo omogenei;
c) i centri storici,
al fine di salvaguardare e qualificare la presenza
delle attività commerciali e artigianali in
grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare
gli esercizi aventi valore storico e artistico ed
evitare il processo di espulsione delle attività
commerciali e artigianali;
d)
i centri di minore consistenza demografica
al fine di svilupparne il tessuto economicosociale
anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali
ed in particolare dei collegamenti viari.
4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri
di cui al presente articolo, le regioni acquisiscono
il parere obbligatorio delle rappresentanze degli
enti locali e procedono, altresì, alla consultazione
delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese
del commercio.
5. Le regioni stabiliscono il termine, non
superiore a centottanta giorni, entro il quale i comuni
sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici
generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale
alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. In caso di inerzia da parte del comune,
le regioni provvedono in via sostitutiva adottando
le norme necessarie, che restano in vigore fino alla
emanazione delle norme comunali.
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Esercizi
di vicinato
1. L'apertura, il trasferimento di sede e
l'ampliamento della superficie fino ai limiti di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), di un esercizio
di vicinato sono soggetti a previa comunicazione
al comune competente per territorio e possono essere
effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1
il soggetto interessato dichiara:
a)
di essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 5;
b) di avere
rispettato i regolamenti locali di polizia urbana,
annonaria e igienicosanitaria, i regolamenti edilizi
e le norme urbanistiche nonché quelle relative
alle destinazioni d'uso;
c) il settore
o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie
di vendita dell'esercizio;
d) l'esito della
eventuale valutazione in caso di applicazione della
disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
c).
3. Fermi restando i requisiti igienicosanitari,
negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita
dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25
marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo
immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi
il servizio di somministrazione e le attrezzature
ad esso direttamente finalizzati.
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Medie
strutture di vendita
1. L'apertura, il trasferimento di sede e
l'ampliamento della superficie fino ai limiti di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), di una
media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione
rilasciata dal comune competente per territorio,
anche in relazione agli
obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) il settore
o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie
di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali
comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e
3, del presente decreto.
3. Il comune, sulla base delle disposizioni
regionali e degli obiettivi indicati all'articolo
6, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori
e le organizzazioni imprenditoriali del commercio,
adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni
di cui al comma 1.
4. Il comune adotta le norme sul procedimento
concernente le domande relative alle medie strutture
di vendita;
stabilisce il termine, comunque non superiore ai
novanta giorni dalla data di ricevimento, entro
il quale le domande devono ritenersi accolte qualora
non venga comunicato il provvedimento di diniego,
nonché tutte le altre norme atte ad assicurare
trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa
e la partecipazione al procedimento ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
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Grandi strutture
di vendita
1. L'apertura, il trasferimento di sede e
l'ampliamento della superficie di una grande struttura
di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata
dal comune competente per territorio.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) il settore
o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie
di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali
comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e
3, del presente decreto.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione
è esaminata da una conferenza di servizi
indetta dal comune, salvo quanto diversamente stabilito
nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta
giorni dal ricevimento, composta da tre membri,
rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia
e il comune medesimo, che decide in base alla conformità
dell'insediamento ai criteri di programmazione di
cui all'articolo 6. Le deliberazioni della conferenza
sono adottate a maggioranza dei componenti entro
novanta giorni dalla convocazione;
il rilascio dell'autorizzazione è subordinato
al parere favorevole del rappresentante della regione.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi,
svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo
consultivo i rappresentanti dei comuni contermini,
delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese
del commercio più rappresentative in relazione
al bacino d'utenza dell'insediamento interessato.
Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del
territorio di altra regione confinante, la conferenza
dei servizi ne informa la medesima e ne richiede
il parere non vincolante ai fini del rilascio della
autorizzazione.
5. La regione adotta le norme sul procedimento
concernente le domande relative alle grandi strutture
di vendita;
stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi
giorni dalla data di convocazione della conferenza
di servizi di cui al comma 3 entro il quale le domande
devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato
il provvedimento di diniego, nonché tutte
le altre norme atte ad assicurare trasparenza e
snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione
al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modifiche.
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Disposizioni
particolari
1. La regione prevede disposizioni per favorire
lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane,
rurali e insulari, per riqualificare la rete distributiva
e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale
nei centri storici, nonché per consentire
una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese
esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima
applicazione del nuovo regime amministrativo. In
particolare, prevede:
a) per i comuni,
le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore
a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane
e insulari, la facoltà di svolgere congiuntamente
in un solo esercizio, oltre all'attività
commerciale, altri servizi di particolare interesse
per la collettività, eventualmente in convenzione
con soggetti pubblici o privati. Per queste aree
le regioni possono prevedere l'esenzione di tali
attività da tributi regionali;
per tali esercizi gli enti locali possono stabilire
particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per
i tributi di loro competenza;
b) per centri
storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico,
artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori
poteri ai comuni relativamente alla localizzazione
e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare
al fine di rendere compatibili i servizi commerciali
con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità,
alla mobilità dei consumatori e all'arredo
urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione
tributaria e di sostegno finanziario;
c) per le aree
di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6,
comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali
i comuni, per un periodo non superiore a due anni,
possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione
all'apertura degli esercizi di vicinato sulla base
di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo
esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto
urbano ed in relazione a programmi di qualificazione
della rete commerciale finalizzati alla realizzazione
di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze
dei consumatori.
2. La regione stabilisce criteri e modalità
ai fini del riconoscimento della priorità
alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura
di una media o grande struttura di vendita che prevedono
la concentrazione di preesistenti medie o grandi
strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego
del personale dipendente, ovvero, qualora trattasi
di esercizi appartenenti al settore non alimentare,
alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione
professionale per il commercio o risulta in possesso
di adeguata qualificazione. Il rilascio della nuova
autorizzazione comporta la revoca di quelle relative
alle strutture preesistenti, prese in considerazione
ai fini della predetta priorità.
3. La regione stabilisce altresì i
casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una
media struttura di vendita e all'ampliamento della
superficie di una media o di una grande struttura
di vendita è dovuta a seguito di concentrazione
o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi
dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n.
426, per la vendita di generi di largo e generale
consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta
la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti
esercizi. Nell'applicazione della presente disposizione
la regione tiene conto anche della condizione relativa
al reimpiego del personale degli esercizi concentrati
o accorpati.
4. La regione può individuare le zone
del proprio territorio alle quali applicare i limiti
massimi di superficie di vendita di cui all'articolo
4, lettere d) ed e), in base alle caratteristiche
socioeconomiche, anche in deroga al criterio della
consistenza demografica.
5. Ai fini della realizzazione del sistema
di monitoraggio previsto dall'articolo 6, comma
1, lettera g), la conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
su proposta del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, definisce i contenuti di una
modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni
e le autorizzazioni di cui al presente decreto.
Per lo stesso scopo i dati relativi al settore merceologico
e alla superficie e all'ubicazione degli esercizi
di vendita sono denunciati all'ufficio del registro
delle imprese, che li iscrive nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative.
Tali dati sono messi a disposizione degli osservatori
regionali e nazionale di cui al predetto articolo
6.
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TITOLO IV - Orari di vendita
Orario
di apertura e di chiusura
1. Gli orari di apertura e di chiusura al
pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio
sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti
nel rispetto delle disposizioni del presente articolo
e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni
locali dei consumatori, delle imprese del commercio
e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto
disposto dall'articolo 36, comma 3, della legge
8 giugno 1990, n. 142.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4,
gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio
possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni
della settimana dalle ore sette alle ore ventidue.
Nel rispetto di tali limiti l'esercente può
liberamente determinare l'orario di apertura e di
chiusura del proprio esercizio non superando comunque
il limite delle tredici ore giornaliere.
3. L'esercente è tenuto a rendere
noto al pubblico l'orario di effettiva apertura
e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli
o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano
la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio
e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni
di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura
infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le organizzazioni di
cui al comma 1, individua i giorni e le zone del
territorio nei quali gli esercenti possono derogare
all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.
Detti giorni comprendono comunque quelli del mese
di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche
o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.
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Comuni
ad economia prevalentemente turistica e città
d'arte
1. Nei comuni ad economia prevalentemente
turistica, nelle città d'arte o nelle zone
del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano
liberamente gli orari di apertura e di chiusura
e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo
11, comma 4.
2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto
nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei
livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni
locali dei consumatori, delle imprese del commercio
e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono
definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3,
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, anche su
proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni
dei consumatori, delle imprese del commercio e del
turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni
individuano i comuni ad economia prevalentemente
turistica, le città d'arte o le zone del
territorio dei medesimi e i periodi di maggiore
afflusso turistico nei quali gli esercenti possono
esercitare la facoltà di cui al comma 1.
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Disposizioni
speciali
1. Le disposizioni del presente titolo non
si applicano alle seguenti tipologie di attività:
le rivendite di generi di monopolio;
gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi
e ai complessi turistici e alberghieri;
gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle
aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni
ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
alle rivendite di giornali;
le gelaterie e gastronomie;
le rosticcerie e le pasticcerie;
gli esercizi specializzati nella vendita di bevande,
fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili,
libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette,
opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline,
articoli da ricordo e artigianato locale, nonché
le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività
di vendita previste dal presente comma siano svolte
in
maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.
2. Gli esercizi del settore alimentare devono
garantire l'apertura al pubblico in caso di più
di due festività consecutive. Il sindaco definisce
le modalità per adempiere all'obbligo di cui
al presente comma.
3. I comuni possono autorizzare, in base alle
esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche
del territorio, l'esercizio dell'attività di
vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato
numero di esercizi di vicinato.
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TITOLO V - Offerta di vendita
Pubblicità dei prezzi
1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio
nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e
nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree
pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati,
debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile,
il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di
un cartello o con altre modalità idonee allo
scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici
dello stesso valore è sufficiente l'uso di
un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei
reparti di tali esercizi organizzati con il sistema
di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione
del prezzo deve essere osservato in ogni caso per
tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita
al dettaglio si trovi già impresso in maniera
chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che
risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi
dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa
l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al
dettaglio per unità di misura.
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Vendite
straordinarie
1. Per vendite straordinarie si intendono
le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione
e le vendite promozionali nelle quali l'esercente
dettagliante offre condizioni favorevoli, reali
ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate
dall'esercente dettagliante al fine di esitare in
breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di:
cessazione dell'attività commerciale, cessione
dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro
locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono
essere effettuate in qualunque momento dell'anno,
previa comunicazione al comune dei dati e degli
elementi comprovanti tali fatti.
3. Le vendite di fine stagione riguardano
i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili
di notevole deprezzamento se non vengono venduti
entro un certo periodo di tempo.
4. Le vendite promozionali sono effettuate
dall'esercente dettagliante per tutti o una parte
dei prodotti merceologici e per periodi di tempo
limitato.
5. Nelle vendite disciplinate dal presente
articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve
essere espresso in percentuale sul prezzo normale
di vendita che deve essere comunque esposto.
6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli
enti locali, le organizzazioni dei consumatori e
delle imprese del commercio, disciplinano le modalità
di svolgimento, la pubblicità anche ai fini
di una corretta informazione del consumatore, i
periodi e la durata delle vendite di liquidazione
e delle vendite di fine stagione.
7. Per vendita sottocosto si intende la vendita
al pubblico di uno o più prodotti effettuata
ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle
fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul
valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa
connessa alla natura del prodotto e diminuito degli
eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al
prodotto medesimo purchè documentati.
8. Ai fini della disciplina delle vendite
sottocosto il Governo si avvale della facoltà
prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge
15 marzo 1997, n.59. Per gli aspetti sanzionatori,
fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre
1990, n.287, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 22, commi 2 e 3.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato promuove la sottoscrizione di
codici di autoregolamentazione delle vendite di
cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative
delle imprese produttrici e distributive.
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TITOLO VI - Forme speciali di
vendita al dettaglio
Spacci interni
1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti
da enti o imprese, pubblici o privati, di militari,
di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli
privati, nonché la vendita nelle scuole e negli
ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno
titolo ad accedervi è soggetta ad apposita
comunicazione al comune competente per territorio
e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico,
che non abbiano accesso dalla pubblica via.
2. L'attività può essere iniziata
decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata
la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5
della persona preposta alla gestione dello spaccio,
il rispetto delle norme in materia di idoneità
dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione
e la superficie di vendita.
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Apparecchi
automatici
1. La vendita dei prodotti al dettaglio per
mezzo di apparecchi automatici è soggetta
ad apposita comunicazione al comune competente per
territorio.
2. L'attività può essere iniziata
decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata
la sussistenza del possesso dei requisiti di cui
all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione,
nonché, se l'apparecchio automatico viene
installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle
norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. La vendita mediante apparecchi automatici
effettuata in apposito locale ad essa adibito in
modo esclusivo, è soggetta alle medesime
disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio
di vendita.
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Vendita
per corrispondenza, televisione o altri sistemi
di comunicazione
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza
o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione
è soggetta a previa comunicazione al comune
nel quale l'esercente ha la residenza, se persona
fisica, o la sede legale. L'attività può
essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione.
2. È vietato inviare prodotti al consumatore
se non a seguito di specifica richiesta. È
consentito l'invio di campioni di prodotti o di
omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1
deve essere dichiarata la sussistenza del possesso
dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore
merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita
sono effettuate tramite televisione, l'emittente
televisiva deve accertare, prima di metterle in
onda, che il titolare dell'attività è
in possesso dei requisiti prescritti dal presente
decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio.
Durante la trasmissione debbono essere indicati
il nome e la denominazione o la ragione sociale
e la sede del venditore, il numero di iscrizione
al registro delle imprese ed il numero della partita
IVA. Agli organi di vigilanza è consentito
il libero accesso al locale indicato come sede del
venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate
per mezzo della televisione o di altri sistemi di
comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione
per conto terzi deve essere in possesso della licenza
prevista dall'articolo 115 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo
si applicano altresì le disposizioni di cui
al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in
materia di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali.
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Vendite
effettuate presso il domicilio dei consumatori
1. La vendita al dettaglio o la raccolta
di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei
consumatori, è soggetta a previa comunicazione
al comune nel quale l'esercente ha la residenza,
se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata
decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata
la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo
5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende
avvalersi per l'esercizio dell'attività di
incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità
di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la
residenza o la sede legale e risponde agli effetti
civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati
devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
5, comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un
tesserino di riconoscimento alle persone incaricate,
che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti
richiesti dall'articolo 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui
al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente,
deve contenere le generalità e la fotografia
dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede
e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa,
nonché del nome del responsabile dell'impresa
stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere
esposto in modo visibile durante le operazioni di
vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati
si applicano anche nel caso di operazioni di vendita
a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante
sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui
ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore
che effettua personalmente le operazioni disciplinate
dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica
altresì la disposizione dell'articolo 18,
comma 7.
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Propaganda
a fini commerciali
1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi
e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda
commerciale presso il domicilio del consumatore
o nei locali nei quali il consumatore si trova,
anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio,
cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni
sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento
di cui all'articolo 19, commi 4, 5, 6 e 8.
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Commercio
elettronico
1. Il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato promuove l'introduzione e l'uso
del commercio elettronico con azioni volte a:
a) sostenere
una crescita equilibrata del mercato elettronico;
b) tutelare
gli interessi dei consumatori;
c) promuovere
lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento
per operatori del settore ed operatori del servizio;
d)
predisporre azioni specifiche finalizzate
a migliorare la competitività globale delle
imprese, con particolare riferimento alle piccole
e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio
elettronico;
e) favorire
l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità
volte a garantire l'affidabilità degli operatori
e ad accrescere la fiducia del consumatore;
f) garantire
la partecipazione italiana al processo di cooperazione
e negoziazione europea ed internazionale per lo
sviluppo del commercio elettronico.
2. Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
può stipulare convenzioni e accordi di programma
con soggetti pubblici o privati interessati, nonché
con associazioni rappresentative delle imprese e
dei consumatori.
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Sanzioni
e revoca
1. Chiunque viola le disposizioni di cui
agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente
decreto è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire
30.000.000.
2. In caso di particolare gravità o di
recidiva il sindaco può inoltre disporre
la sospensione della attività di vendita
per un periodo non superiore a venti giorni. La
recidiva si verifica qualora sia stata commessa
la stessa violazione per due volte in un anno, anche
se si è proceduto al pagamento della sanzione
mediante oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli
articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente
decreto è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire
6.000.000.
4. L'autorizzazione all'apertura è revocata
qualora il titolare:
a) non inizia
l'attività di una media struttura di vendita
entro un anno dalla data del rilascio o entro due
anni se trattasi di una grande struttura di vendita,
salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) sospende
l'attività per un periodo superiore ad un
anno;
c) non risulta
più provvisto dei requisiti di cui all'articolo
5, comma 2;
d) nel caso
di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia
igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività
disposta ai sensi del comma 2.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio
di vicinato qualora il titolare:
a) sospende
l'attività per un periodo superiore ad un
anno;
b)
non risulta più provvisto dei requisiti
di cui all'articolo 5, comma 2;
c) nel caso
di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia
igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività
disposta ai sensi del comma 2.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività
il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio
di vendita.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo
l'autorità competente è il sindaco
del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima
autorità pervengono i proventi derivanti
dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze
ingiunzioni di pagamento.
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TITOLO VIII - Organismi associativi
Centri di assistenza tecnica
1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento
della rete distributiva possono essere istituiti centri
di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma
consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del settore a livello provinciale
e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati
dalla regione all'esercizio delle attività
previste nello statuto con modalità da definirsi
con apposito provvedimento e sono finanziabili con
il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge
7 agosto 1997, n. 266.
2. I centri svolgono, a favore delle imprese,
attività di assistenza tecnica e di formazione
e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica
e organizzativa, gestione economica e finanziaria
di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari,
sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente,
igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente
previste dallo statuto di cui al comma 1, nonché
attività finalizzate alla certificazione di
qualità degli esercizi commerciali.
3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi
dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto
tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti.
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Interventi
per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva
fidi
1. I consorzi e le cooperative di garanzia
collettiva fidi di cui all'articolo 9, comma 9,
del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito
dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive
modifiche, possono costituire società finanziarie
aventi per finalità lo sviluppo delle imprese
operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.
2. I requisiti delle società finanziarie,
richiesti per l'esercizio delle attività
di cui al presente articolo, sono i seguenti:
a) siano ispirate
ai principi di mutualità, richiamati espressamente
e inderogabilmente nei rispettivi statuti;
b)
siano costituite da almeno 30 consorzi e
cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al
comma 1, distribuiti sull'intero territorio nazionale;
c)
siano iscritte all'apposito elenco tenuto
dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, in conformità al decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385;
c-bis)
alla realizzazione di servizi di progettazione
e assistenza tecnica agli operatori del settore
anche mediante la costituzione di societa' partecipate
dalle societa' finanziarie previste dal comma 1
(1).
3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza
del commercio, del turismo e dei servizi, per le
finalità di cui al presente articolo, possono
promuovere società finanziarie che abbiano
i requisiti nel medesimo previsti.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato può disporre il finanziamento
delle società finanziarie per le attività
destinate:
a) all'incremento
di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle
società finanziarie di cui al comma 1 e destinati
alla prestazione di controgaranzie a favore dei
consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva
fidi partecipanti;
b) alla promozione
di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza
ed efficacia operativa dei soggetti costituenti;
c) alla promozione
di interventi destinati a favorire le fusioni tra
consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.
5. Con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni,
sono fissati i criteri e le modalità per
gli interventi di cui al comma 4.
6. Gli interventi previsti dal presente articolo,
nel limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998,
sono posti a carico delle risorse disponibili, per
gli interventi di cui alla legge 1 marzo 1986, n.
64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo
4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato è autorizzato a trasferire
la somma suddetta ad apposita sezione del Fondo
di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46.
----------
(1) Lettera aggiunta dall'art. 54,
L 23/12/98, n. 448.
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TITOLO IX - Disposizioni
transitorie e finali
Disciplina transitoria
1. I soggetti titolari di autorizzazione per
l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti
appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato
5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e
all'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre
1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti
i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente,
fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari,
e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata
d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a
partire dalla data di pubblicazione del presente decreto,
ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle
speciali riservate ai
titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto
ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, nonché
quella riservata ai soggetti titolari di rivendite
di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
17 settembre 1996, n. 561.(1)
2. A partire dalla data di pubblicazione del
presente decreto sono soggette a previa comunicazione
al comune competente per territorio il trasferimento
della proprietà o della gestione dell'attività,
il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie
degli esercizi di vendita entro i limiti di superficie
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d). Resta
fermo l'obbligo per il subentrante del possesso dell'iscrizione
al registro degli esercenti il commercio secondo quanto
previsto dall'articolo 49 del decreto ministeriale
4 agosto 1988, n. 375.
3. Fino al termine di cui all'articolo 26,
comma 1, non può essere negata l'autorizzazione
all'apertura di un esercizio avente una superficie
di vendita non superiore a 1.500 mq in caso di concentrazione
di esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma
1, lettera d), operanti nello stesso comune e autorizzati
ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971,
n. 426, alla data di pubblicazione del presente decreto,
per la vendita di generi di largo e generale consumo.
La superficie di vendita del nuovo esercizio deve
essere pari alla somma dei limiti massimi indicati
alla predetta lettera d), tenuto conto del numero
degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione
comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.
4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione
all'apertura di un nuovo esercizio prevista dall'articolo
24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, in corso di
istruttoria alla data di pubblicazione del presente
decreto, sono esaminate ai sensi della predetta legge
n. 426 del 1971 e decise con provvedimento espresso
entro e non oltre 90 giorni dalla suddetta data.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto e
fino al termine del periodo di cui all'articolo 26,
comma 1, è sospesa la presentazione delle domande,
tranne nel caso di cui al comma 3.
5. Le domande di rilascio delle autorizzazioni
previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno
1971, n. 426, già trasmesse alla giunta regionale
per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio
1998 e corredate a norma secondo attestazione del
responsabile del procedimento, sono esaminate e decise
con provvedimento espresso entro centottanta giorni
dalla suddetta data.
6. Fino alla emanazione delle disposizioni
di cui all'articolo 6, fatto comunque salvo quanto
previsto dal successivo articolo 31, alle domande
di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli
26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, non trasmesse
alla giunta regionale per il prescritto nulla osta
alla data del 16 gennaio 1998, nonché alle
domande per il rilascio delle
medesime autorizzazioni presentate successivamente
e fino alla data di pubblicazione del presente decreto,
non è dato seguito. Dalla data di pubblicazione
del presente decreto e fino all'emanazione delle disposizioni
di cui all'articolo 6 è sospesa la presentazione
delle domande.
7. I soggetti titolari di esercizi di vicinato,
autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n.
426, ed iscritti da almeno cinque anni alla gestione
pensionistica presso l'INPS, che cessano l'attività
e restituiscono il titolo autorizzatorio nei ventiquattro
mesi successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono usufruire di un indennizzo
teso a favorire la loro ricollocazione professionale.
8. Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento
definisce criteri e modalità per l'erogazione
dell'indennizzo di cui al comma 7, l'entità
dello stesso e la relativa modulazione tenuto conto
dell'anzianità di esercizio dei titolari, della
eventuale esclusività dell'attività
commerciale esercitata quale fonte di reddito, della
situazione patrimoniale e della tipologia dell'attività
svolta.
9. La concessione dell'indennizzo di cui al
comma 7 è stabilita nel limite di 20 miliardi
di lire per l'anno 1998 e di lire 40 miliardi per
ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico delle risorse
disponibili, per gli interventi di cui alla legge
1 marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo
di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato è autorizzato
a trasferire le somme suddette ad apposita sezione
del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio
1982, n 46.
----------
(1) Comma modificato dall'art. 2-bis,
DL 29/10/99, n. 383.
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Disposizioni
finali
1. Ad eccezione dell'articolo 6, dell'articolo
10, dell'articolo 15, commi 7, 8 e 9, dell'articolo
21, dell'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e
del comma 3 del presente articolo, le norme contenute
nel presente decreto hanno efficacia a decorrere
dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua
pubblicazione.
2. È vietato l'esercizio congiunto
nello stesso locale dell'attività di vendita
all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe stabilite
dalle regioni. Resta salvo il diritto acquisito
dagli esercenti in attività alla data di
cui al comma 1.
3. Ai fini della commercializzazione restano
salve le disposizioni concernenti la vendita di
determinati prodotti previste da leggi speciali.
[4. Fino al termine di cui al comma 1 resta
salvo quanto previsto in materia di esercizio dell'attività
di vendita di giornali, quotidiani e periodici dalla
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche,
e ai soggetti titolari di dette attività
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
25, comma 1. Decorso tale termine all'attività
di vendita di giornali, quotidiani e periodici si
applica la disciplina generale prevista dal presente
decreto, fatta salva la parità di trattamento
nelle condizioni di vendita e di distribuzione delle
testate.] (1)
5. È soggetto alla sola comunicazione
al comune competente per territorio il trasferimento
della gestione o della proprietà per atto
tra vivi o per causa di morte, nonché la
cessazione dell'attività relativa agli esercizi
di cui agli articoli 7, 8 e 9.
Nel caso di cui al presente comma si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
7.
6. Sono abrogate: la legge 11 giugno 1971,
n. 426, e successive modificazioni, ed il decreto
ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, a esclusione
del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e
delle disposizioni concernenti il registro esercenti
il commercio relativamente alla attività
di somministrazione di alimenti e bevande di cui
alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alla attività
ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217;
la legge 28 luglio 1971, n. 558;
la legge 19 marzo 1980, n. 80, come modificata dalla
legge 12 aprile 1991, n. 130;
l'articolo 8 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n.
697, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 1982, n. 887, come riformulato dall'articolo
1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1987,
n. 121;
l'articolo 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 15;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 384;
l'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre
1996, n. 561;
l'articolo 2, commi 89 e 90 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nonché ogni altra norma contraria
al presente decreto o con esso incompatibile. Sono
soppresse le voci numeri 50, 55 e 56 della tabella
c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 407.
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(1) Comma abrogato dall'art. 4, L
13/04/99, n. 108.
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TITOLO
X - Commercio al dettaglio su aree pubbliche
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intendono:
a) per commercio
sulle aree pubbliche, l'attività di vendita
di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti
e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese
quelle del demanio marittimo o sulle aree private
delle quali il comune abbia la disponibilità,
attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b)
per aree pubbliche, le strade, i canali, le
piazze, comprese quelle di proprietà privata
gravate da servitù di pubblico passaggio ed
ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso
pubblico;
c) per posteggio,
la parte di area pubblica o di area privata della
quale il comune abbia la disponibilità che
viene data in concessione all'operatore autorizzato
all'esercizio dell'attività commerciale;
d) per mercato,
l'area pubblica o privata della quale il comune abbia
la disponibilità, composta da più posteggi,
attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività
per uno o più o tutti i giorni della settimana
o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio,
la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione
di pubblici servizi;
e) per fiera,
la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei
giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle
quali il comune abbia la disponibilità, di
operatori autorizzati ad esercitare il commercio su
aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze,
eventi o festività;
f)
per presenze in un mercato, il numero delle
volte che l'operatore si è presentato in tale
mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto
o meno svolgere l'attività;
g) per presenze
effettive in una fiera, il numero delle volte che
l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività
in tale fiera.
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Esercizio
dell'attività
1. Il commercio sulle aree pubbliche può
essere svolto:
a) su posteggi
dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi
area purchè in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui
al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione
rilasciata a persone fisiche o a società
di persone regolarmente costituite secondo le norme
vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività
di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo
di un posteggio è rilasciata, in base alla
normativa emanata dalla regione, dal sindaco del
comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio
in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività
di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in
forma itinerante è rilasciata, in base alla
normativa emanata dalla regione, dal comune nel
quale il richiedente ha la residenza, se persona
fisica, o la sede legale.
L'autorizzazione di cui al presente comma abilita
anche alla vendita al domicilio del consumatore
nonché nei locali ove questi si trovi per
motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento
o svago.
5. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) il settore
o i settori merceologici e, qualora non intenda
esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio
del quale chiede la concessione.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività
sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione
alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della
regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata,
sia nell'ambito delle altre regioni del territorio
nazionale.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività
di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari
abilita anche alla somministrazione dei medesimi
se il titolare risulta in possesso dei requisiti
prescritti per l'una e l'altra attività.
L'abilitazione alla somministrazione deve risultare
da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche
dei prodotti alimentari è soggetto alle norme
comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze
igienico sanitarie. Le modalità di vendita
e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti
dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
9. L'esercizio del commercio disciplinato
dal presente articolo nelle aree demaniali marittime
è soggetto al nulla osta da parte delle competenti
autorità marittime che stabiliscono modalità
e condizioni per l'accesso alle aree predette.
10. Senza permesso del soggetto proprietario
o gestore è vietato il commercio sulle aree
pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle
autostrade.
11. I posteggi, temporaneamente non occupati
dai titolari della relativa concessione in un mercato,
sono assegnati giornalmente, durante il periodo
di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti
legittimati ad esercitare il commercio sulle aree
pubbliche, che vantino il più alto numero
di presenze nel mercato di cui trattasi.
12. Le regioni, entro un anno dalla data di
pubblicazione del presente decreto, emanano le norme
relative alle modalità di esercizio del commercio
di cui al presente articolo, i criteri e le procedure
per il rilascio, la revoca e la sospensione nei
casi di cui all'articolo 29, nonché la reintestazione
dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività
per atto tra vivi o in caso di
morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi.
Le regioni determinano altresì gli indirizzi
in materia di orari ferma restando la competenza
in capo al sindaco a fissare i medesimi.
13. Le regioni, al fine di assicurare il
servizio più idoneo a soddisfare gli interessi
dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le
altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì,
sulla base delle caratteristiche economiche del
territorio secondo quanto previsto dall'articolo
6, comma 3, del presente decreto, della densità
della rete distributiva e della popolazione residente
e fluttuante, i criteri generali ai quali i comuni
si devono attenere per la determinazione delle aree
e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento
dell'attività, per l'istituzione, la soppressione
o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente
o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione
di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono,
altresì, le caratteristiche tipologiche delle
fiere, nonché le modalità di partecipazione
alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio
della priorità nell'assegnazione dei posteggi
fondato sul più alto numero di presenze effettive.
14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento,
provvedono all'emanazione delle disposizioni previste
dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio
dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo
forme di consultazione delle organizzazioni dei
consumatori e delle imprese del commercio.
15. Il comune, sulla base delle disposizioni
emanate dalla regione stabilisce l'ampiezza complessiva
delle aree da destinare all'esercizio dell'attività,
nonché le modalità di assegnazione
dei posteggi, la loro superficie e i criteri di
assegnazione delle aree riservate agli agricoltori
che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al
fine di garantire il miglior servizio da rendere
ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie
merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.
16. Nella deliberazione di cui al comma 15
vengono individuate altresì le aree aventi
valore archeologico, storico, artistico e ambientale
nelle quali l'esercizio del commercio di cui al
presente articolo è vietato o sottoposto
a condizioni particolari ai fini della salvaguardia
delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti
e limitazioni all'esercizio anche per motivi di
viabilità, di carattere igienico sanitario
o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono
altresì deliberate le norme procedurali per
la presentazione e l'istruttoria delle domande di
rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta
giorni dalla data di ricevimento, entro il quale
le domande devono ritenersi accolte qualora non
venga comunicato il provvedimento di diniego,
nonché tutte le altre norme atte ad assicurare
trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa
e la partecipazione al procedimento, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
17. Al fine di valorizzare e salvaguardare
il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali,
montane ed insulari, le regioni e i comuni possono
stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione,
per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza
per le attività effettuate su posteggi posti
in comuni e frazioni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree
metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.
18. In caso di inerzia da parte del comune,
le regioni provvedono in via sostitutiva, adottando
le norme necessarie, che restano in vigore fino
all'emanazione delle norme comunali.
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Sanzioni
1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree
pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori
dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa,
nonché senza l'autorizzazione o il permesso
di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e
con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti
stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree
pubbliche dalla deliberazione del comune di cui
all'articolo 28 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.000.000 a lire 6.000.000.
3. In caso di particolare gravità
o di recidiva il sindaco può disporre la
sospensione dell'attività di vendita per
un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva
si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per due volte in un anno, anche se si
è proceduto al pagamento della sanzione mediante
oblazione.
4. L'autorizzazione è revocata:
a) nel caso
in cui il titolare non inizia l'attività
entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio,
salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) nel caso
di decadenza dalla concessione del posteggio per
mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare
per periodi di tempo complessivamente superiori
a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia,
gravidanza o servizio militare;
c) nel caso
in cui il titolare non risulti più provvisto
dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo
l'autorità competente è il sindaco
del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima
autorità pervengono i proventi derivanti
dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze
ingiunzioni di pagamento.
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Disposizioni
transitorie e finali
1. I soggetti che esercitano il commercio
sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime
disposizioni che riguardano gli altri commercianti
al dettaglio di cui al presente decreto purchè
esse non contrastino con specifiche disposizioni
del presente titolo.
2. Fino all'emanazione delle disposizioni
attuative di cui all'articolo 28 continuano ad applicarsi
le norme previgenti.
3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli
operatori prima dell'entrata in vigore del presente
decreto e delle disposizioni attuative di cui all'articolo
28.
4. La disciplina di cui al presente titolo
non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri
e ai coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche
la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge
9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni,
salvo che per le disposizioni relative alla concessione
dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività
in forma itinerante.
5. Resta salvo il divieto di vendere sulle
aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione
diverse da quelle poste in vendita in recipienti
chiusi nei limiti e con le modalità di cui
all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
e successive modifiche, nonché il divieto
di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti
preziosi. È abolito ogni precedente divieto
di vendita di merci ivi incluso quello della vendita
del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto
dei requisiti igienicosanitari.
6. Sono abrogate: la legge 28 marzo 1991,
n. 112, come modificata dalla legge 15 novembre
1995, n. 480, e dalla legge 25 marzo 1997, n. 77;
l'articolo 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25;
il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, come
modificato dal decreto ministeriale 15 maggio 1996,
n. 350. È soppressa la voce n. 62 della tabella
c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 407.
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TITOLO
XI - Inadempienza delle regioni

Intervento sostitutivo
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, qualora le regioni
non esercitino le funzioni amministrative ad esse
conferite dal presente decreto nei tempi dal medesimo
previsti, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato richiede l'adempimento ponendo
un termine non inferiore a sessanta giorni. Qualora
la regione inadempiente non provveda nel termine assegnato,
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita la regione inadempiente
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
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