LEGGI REGIONALI

Legge Regionale
6/01 del 15/03/2001 (vigente)
Legge regionale 15 marzo 2001, n. 6.
Riforma dell'organizzazione turistica regionale.
Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999,
n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività
commerciale) e abrogazione delle leggi regionali
29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14,
2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio
1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35.
(B.U. 20 marzo 2001, n. 13).
CAPO I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Oggetto e finalità »»»
CAPO II - Attività di promozione, coordinamento
e monitoraggio
Articolo 2 - Organizzazione dell'attività
promozionale turistica »»»
Articolo 3 - Attività di coordinamento e
monitoraggio »»»
Articolo 4 - Modificazioni all'articolo 11 della
l.r. 12/1999 »»»
Articolo 5 - Inserimento dell'articolo 11 bis alla
l.r. 12/1999 »»»
Articolo 6 - Sistema Informativo Regionale del Commercio
e del Turismo »»»
Articolo 7 - Programma informatico »»»
Articolo 8 - Modalità di realizzazione della
Banca dati regionale »»»
CAPO III - Valorizzazione e commercializzazione
dell'offerta turistico-commerciale
Articolo 9 - Promozione delle iniziative di commercializzazione
»»»
Articolo 10 - Riconoscimento di consorzi e associazioni
di operatori turistici »»»
CAPO IV - Informazione,
assistenza e accoglienza turistica
SEZIONE I - Servizi di informazione, assistenza
e accoglienza turistica
Articolo 11 - Organizzazione dei servizi »»»
SEZIONE II - Aziende di informazione e accoglienza
turistica - Syndacats d'initiatives
Articolo 12 - Istituzione delle Aziende di Informazione
e Accoglienza Turistica - Syndicats d'initiatives
»»»
Articolo 13 - Ambito territoriale delle Aziende
»»»
Articolo 14 - Compiti delle Aziende »»»
Articolo 15 - Uffici di Informazione Turistica »»»
Articolo 16 - Organi dell'Azienda »»»
Articolo 17 - Assemblea »»»
Articolo 18 - Compiti dell'Assemblea »»»
Articolo 19 - Comitato esecutivo »»»
Articolo 20 - Presidente »»»
Articolo 21 - Collegio dei revisori dei conti »»»
Articolo 22 - Indennità di carica, gettoni
di presenza e trasferta »»»
Articolo 23 - Controlli »»»
Articolo 24 - Scioglimento degli organi delle Aziende.
Atti obbligatori »»»
Articolo 25 - Entrate delle Aziende »»»
Articolo 26 - Gestione finanziaria e contabile »»»
Articolo 27 - Personale delle Aziende »»»
Articolo 28 - Fondo per il finanziamento delle Aziende
»»»
SEZIONE III - Associazioni
Pro Loco
Articolo 29 - Definizione, costituzione e funzionamento
»»»
Articolo 30 - Fondo per il finanziamento delle Pro
loco »»»
CAPO V - Disposizioni finanziarie,
finali e transitorie
Articolo 31 - Abrogazioni »»»
Articolo 32 - Disposizioni transitorie »»»
Articolo 33 - Disposizioni finanziarie »»»
Articolo 34 - Dichiarazione d'urgenza »»»
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Oggetto e finalità).
1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del
turismo nel territorio regionale, la presente legge
detta norme per la riforma dell'organizzazione turistica
della Valle d'Aosta, in particolare per quanto concerne:
a) la pianificazione,
il coordinamento, il monitoraggio e la realizzazione
di iniziative dirette alla promozione dell'offerta
turistico-commerciale regionale nel suo complesso,
tenuto conto che l'intero territorio della regione
è considerato turisticamente rilevante;
b) la promozione
di idonei strumenti di valorizzazione e commercializzazione
dell'offerta turistico-commerciale regionale in
tutte le sue componenti ed articolazioni;
c) l'organizzazione,
sul territorio regionale, di adeguati servizi di
informazione, assistenza e accoglienza turistica.
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CAPO II - ATTIVITA' DI
PROMOZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
Art. 2. (Organizzazione dell'attività
promozionale turistica).
1. Al fine di incrementare il movimento turistico
verso il territorio regionale e di favorire il prolungamento
delle stagioni turistiche, nonché la destagionalizzazione
e la più ampia diffusione sul territorio
dei flussi turistici, la Regione provvede alla pianificazione
e all'attuazione di idonee iniziative destinate
ad affermare sul mercato nazionale ed internazionale
un'adeguata immagine della Valle d'Aosta, nonché
a promuoverne l'offerta turistica nel suo complesso.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono definite
ed approvate dalla Giunta regionale e consistono
in:
a)
effettuazione di campagne pubblicitarie sui
mercati di origine dei flussi turistici, avvalendosi
dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei;
b) partecipazione
a o organizzazione di mostre, fiere, esposizioni,
manifestazioni, spettacoli e convegni aventi particolare
riflesso sull'immagine turistica della Valle d'Aosta;
c) acquisto,
edizione e produzione di materiale promozionale
e pubblicitario;
d) effettuazione
di studi, indagini e ricerche volti a raccogliere
elementi utili per l'impostazione e la successiva
verifica dell'efficacia dell'attività promozionale
e per la conoscenza, l'organizzazione e la valorizzazione
delle risorse turistiche regionali;
e) individuazione
di un logo identificativo del prodotto turistico
regionale da utilizzare nell'ambito delle iniziative
promozionali e pubblicitarie attuate dalla Regione
e, previa autorizzazione della struttura regionale
competente in materia di turismo, nell'ambito di
quelle attuate da operatori turistici;
f) effettuazione
di ogni altra iniziativa idonea a favorire l'incremento
del movimento turistico verso la regione e la migliore
organizzazione dell'offerta turistica valdostana.
3. Nello svolgimento dell'attività
promozionale, la Regione può avvalersi della
collaborazione e del concorso di enti pubblici e
privati.
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Art. 3.
(Attività di coordinamento e monitoraggio).
1. La Regione promuove la creazione di strumenti
in grado di realizzare un efficace e continuo raccordo
fra le strategie di comunicazione, promozione e
accoglienza turistica e le iniziative attuate per
la commercializzazione del prodotto turistico regionale,
nonché di assicurare una adeguata azione
di monitoraggio del mercato e dell'offerta turistico-commerciale
valdostana.
2. L'Osservatorio regionale del commercio
e del turismo previsto dall'articolo 11 della legge
regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive
per l'esercizio dell'attività commerciale),
come modificato dall'articolo 4 della presente legge,
rientra tra gli strumenti di cui al comma 1 e persegue
le seguenti finalità:
a)
garantire gli elementi informativi per impostare
la programmazione regionale nei settori del commercio
e del turismo e per valutare il grado di attuazione
ed efficacia degli interventi;
b) promuovere
l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle
informazioni e delle statistiche per una migliore
conoscenza dei settori del commercio e turismo,
valorizzando i dati ricavabili dagli archivi di
natura amministrativa, curando un rapporto di scambio
informativo tra le banche dati degli enti pubblici,
evitando duplicazioni di adempimenti per gli operatori
e per le stesse Amministrazioni pubbliche.
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Art. 4.
(Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 12/1999).
1. (1).
2. (2).
3. (3).
4. Il comma 6 dell'articolo 11 della l.r.
12/1999 è abrogato.
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Art. 5. (4).
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Art. 6.
(Sistema Informativo Regionale del Commercio e del
Turismo).
1. E' istituito il Sistema Informativo Regionale
del Commercio e del Turismo (SIRECT), per lo svolgimento
delle seguenti attività:
a) valutazione
della consistenza e della evoluzione delle caratteristiche
strutturali della rete distributiva al dettaglio
e comparazione del fenomeno distributivo tra le
varie parti del territorio regionale e la rete distributiva
nazionale;
b) realizzazione
di un sistema di monitoraggio del mercato turistico
in grado di fornire informazioni a carattere dinamico
sui principali fenomeni del mercato stesso e di
garantire una costante osservazione delle caratteristiche
e della evoluzione delle imprese turistiche al fine
di favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta
turistica regionale.
2. Alla realizzazione e alla gestione del
SIRECT provvede l'Assessorato regionale competente
in materia di turismo e commercio, in collaborazione
con la struttura regionale competente in materia
di sistemi informativi e con i Comuni, sulla base
delle indicazioni fornite dall'Osservatorio regionale
del commercio e del turismo.
3. Per gli adempimenti di cui al comma 2,
possono essere stipulate convenzioni con soggetti,
pubblici e privati, aventi specifica competenza
nei settori della distribuzione commerciale, del
marketing e del turismo.
4. Nell'ambito del SIRECT è realizzata
una Banca dati regionale centralizzata contenente
i principali dati relativi alla rete di vendita
e all'infrastruttura turistica, nonché al
monitoraggio del mercato turistico e commerciale.
5. I Comuni e le Aziende di informazione
e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives
di cui all'articolo 12 collaborano al regolare aggiornamento
della Banca dati regionale sulla base dei dati statistici
e amministrativi in loro possesso e, nel caso dei
Comuni, sulla base dei dati relativi alle autorizzazioni
rilasciate e alle comunicazioni pervenute.
6. L'Assessorato regionale competente in
materia di turismo e commercio definisce le modalità
di accesso alla Banca dati regionale da parte dei
privati interessati.
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Art.
7. (Programma informatico).
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, la struttura regionale competente
in materia di sistemi informativi, in collaborazione
con l'Assessorato regionale competente in materia
di turismo e commercio e sulla base delle indicazioni
fornite dall'Osservatorio regionale del commercio
e del turismo, cura, avvalendosi di esperti, la
creazione di un programma informatico di archiviazione
dei principali dati delle attività turistiche
e della rete distributiva, che sia compatibile con
il sistema informatico dei servizi camerali, in
grado di gestire le procedure di autorizzazione
e di comunicazione previste dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. Il programma di cui al comma 1 è
ceduto gratuitamente ed è utilizzato dai
Comuni e dalle Aziende di informazione e accoglienza
turistica ¤ Syndicats d'initiatives.
3. La Giunta regionale definisce con propria
deliberazione le modalità di collegamento
dei Comuni con la struttura regionale competente
in materia di servizi camerali ai fini dell'acquisizione
dei dati relativi alle iscrizioni nel registro delle
imprese e nel repertorio economico ed amministrativo.
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Art.
8. (Modalità di realizzazione della Banca
dati regionale).
1. La Banca dati regionale di cui all'articolo
6, comma 4, è costituita per fasi successive
nel corso di un triennio.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, il soggetto incaricato della gestione
del SIRECT provvede, con la collaborazione dei Comuni
e della struttura regionale competente in materia
di servizi camerali, a raccogliere i dati relativi
alle caratteristiche anagrafiche e tipologiche degli
esercizi commerciali e turistici della regione.
3. Entro il termine di cui al comma 2, i
Comuni forniscono notizie sulle principali variazioni
intervenute nella rete distributiva al dettaglio
nel corso dell'anno 2000.
4. Entro venti mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, il soggetto incaricato della
gestione del SIRECT invia a ciascun Comune l'elenco
delle attività commerciali e turistiche operanti
nel rispettivo territorio, affinché il Comune
provveda, entro sessanta giorni, al riscontro della
loro correttezza e completezza e all'aggiornamento
in relazione alle variazioni intervenute.
5. Entro tre anni dall'entrata in vigore
della presente legge, la Banca dati regionale è
integrata, con le procedure e le modalità
definite dall'Assessorato regionale competente in
materia di turismo e commercio, sulla base delle
indicazioni fornite dall'Osservatorio regionale
del commercio e del turismo, da ulteriori dati utili
ai fini di una più completa conoscenza dell'infrastruttura
turistica e commerciale della regione.
6. Ultimata la fase di costituzione della
Banca dati regionale, l'aggiornamento dei dati avviene
secondo modalità e tempi definiti dall'Assessorato
regionale competente in materia di turismo e commercio,
sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio
regionale del commercio e del turismo.
7. L'Assessorato regionale competente in
materia di turismo e commercio promuove altresì
l'ulteriore arricchimento della Banca dati regionale
mediante:
a) la rilevazione,
anche a campione, di ulteriori dati e notizie sulla
rete distributiva al dettaglio e sull'infrastruttura
turistica;
b)
la raccolta di dati acquisiti da altri enti
regionali, nazionali o internazionali, istituti
di ricerca ed altri organismi specializzati;
c) l'effettuazione
di indagini sui prezzi e sui consumi di residenti
e turisti.
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CAPO III - VALORIZZAZIONE
E COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICO-COMMERCIALE
Art. 9. (Promozione delle iniziative
di commercializzazione).
1. Per garantire la maggiore efficacia delle
attività volte alla promozione e alla commercializzazione
dell'offerta turistico-commerciale valdostana, la
Regione:
a) favorisce
la costituzione dei consorzi e delle associazioni
di cui all'articolo 10, quale fondamentale strumento
di aggregazione finalizzato ad una più efficace
commercializzazione del prodotto turistico locale;
b) promuove
la predisposizione e la commercializzazione di pacchetti
turistici che comprendano e valorizzino le diverse
componenti dell'offerta turistica regionale.
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Art. 10.
(Riconoscimento di consorzi e associazioni di operatori
turistici).
1. La Regione riconosce i consorzi e le associazioni
di operatori turistici costituiti, in uno o più
ambiti territoriali delle Aziende di informazione
e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives,
la cui attività abbia almeno ad oggetto la
promozione e la vendita dei servizi turistici prodotti
dagli operatori associati.
2. Il riconoscimento è concesso su
istanza delle associazioni o dei consorzi a ciò
interessati con decreto dell'Assessore regionale
competente in materia di turismo, subordinatamente
alla verifica che il relativo statuto non precluda
in alcun modo la possibilità di adesione
da parte di qualsiasi operatore turistico, operante
nell'ambito territoriale interessato o nel territorio
di Comuni limitrofi, il quale accetti e rispetti
le condizioni poste dallo statuto medesimo.
3. Possono far parte di un consorzio o di
una associazione riconosciuti gli operatori turistici
che hanno sede operativa nell'ambito territoriale
in cui è costituito il medesimo consorzio
o associazione.
4. La vendita diretta al pubblico da parte
dei consorzi o delle associazioni riconosciuti,
se limitata ai servizi prodotti dai propri associati,
non è soggetta ad autorizzazione di agenzia
di viaggi e turismo.
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CAPO IV - INFORMAZIONE,
ASSISTENZA E ACCOGLIENZA TURISTICA

SEZIONE I - SERVIZI DI INFORMAZIONE, ASSISTENZA
E ACCOGLIENZA TURISTICA
Art. 11. (Organizzazione dei
servizi).
1. I servizi di informazione, accoglienza
e assistenza turistica sono svolti dalle Aziende
di informazione e accoglienza turistica - Syndicats
d'initiatives e dalle associazioni Pro loco.
2. I servizi di cui al comma 1 sono svolti
ed organizzati anche in conformità agli indirizzi
e alle direttive formulati dall'Assessorato regionale
competente in materia di turismo.
3. Per omogeneizzare ed incrementare la qualità,
l'efficienza e l'economicità dei servizi
di cui al comma 1, nonché al fine di assicurare
il conseguimento degli obiettivi attinenti la realizzazione
della Banca dati di cui all'articolo 6, comma 4,
e del sistema informativo turistico di cui al comma
4, la Regione promuove iniziative di formazione
volte ad elevare la professionalità degli
addetti.
4. La Regione promuove inoltre la realizzazione
di un sistema informativo turistico, basato su una
banca dati informatizzata e gestita in rete con
le Aziende di informazione e accoglienza turistica
- Syndicats d'initiatives e con gli operatori turistici
interessati; la Regione cura inoltre la distribuzione
sulle reti telematiche delle informazioni contenute
nella banca dati turistica.
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SEZIONE II - AZIENDE DI
INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - SYNDICATS
D'INITIATIVES
Art. 12. (Istituzione delle
Aziende di Informazione e Accoglienza Turistica
- Syndicats d'initiatives).
1. Al fine di assicurare sul territorio regionale
una più capillare e razionale organizzazione
dei servizi di informazione, assistenza e accoglienza
turistica, sono istituite le Aziende di Informazione
e Accoglienza Turistica - Syndicats d'initiatives
(AIAT), di seguito denominate Aziende.
2. Le Aziende hanno personalità giuridica
di diritto pubblico e autonomia amministrativa,
gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria,
nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli
atti di indirizzo adottati dalla Regione.
3. Le Aziende operano in collaborazione con
gli operatori e le organizzazioni turistiche territorialmente
interessati.
4. L'iniziativa per la istituzione di una
Azienda è assunta da uno o più Comuni,
il cui territorio complessivamente soddisfi i requisiti
di cui all'articolo 13 ed è approvata con
deliberazione della Giunta regionale; la relativa
istanza è indirizzata all'Assessorato regionale
competente in materia di turismo ed è corredata
di copia degli atti deliberativi con cui i Comuni
richiedenti approvano l'iniziativa.
5. Entro centoventi giorni dal ricevimento
dell'istanza, la struttura regionale competente
in materia di turismo provvede a trasmettere alla
Giunta regionale una motivata proposta di approvazione
o di reiezione dell'istanza.
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Art.
13. (Ambito territoriale delle Aziende).
1. Ai fini della costituzione di una Azienda,
il relativo ambito territoriale deve possedere i
seguenti requisiti:
a) estensione
sull'intero territorio di almeno un Comune;
b) esistenza
di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
non inferiori a 7.000 posti letto ufficialmente
censiti, di cui almeno 3.500 presso esercizi alberghieri.
2. Si prescinde dal requisito di cui al comma
1, lettera b), qualora l'ambito territoriale dell'Azienda
sia esteso sull'intero territorio di tutti i Comuni
di una Comunità montana oppure qualora l'ambito
territoriale, di particolare interesse turistico,
sia caratterizzato dalla presenza di collegamento
internazionale stradale e sciistico.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, qualora
l'ambito territoriale sia costituito da più
Comuni, ciascuno degli stessi deve essere limitrofo
rispetto ad almeno un Comune rientrante nel medesimo
ambito.
4. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale può
provvedere alla modificazione e all'aggiornamento
del requisito di cui al comma 1, lettera b).
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Art. 14.
(Compiti delle Aziende).
1. E' compito delle Aziende:
a) assicurare,
in attuazione e in conformità degli indirizzi
e delle direttive di cui all'articolo 11, comma
2, i servizi di informazione, accoglienza ed assistenza
turistica, attuando a tale scopo tutte le iniziative
comunque funzionali al soddisfacimento delle esigenze
della clientela turistica;
b) promuovere,
coordinare e anche, in collaborazione con altre
Aziende, enti pubblici e privati ed associazioni
locali, attuare la realizzazione di manifestazioni,
spettacoli, convegni, eventi e ogni altra attività
destinata a qualificare l'animazione turistica della
località;
c)
realizzare e diffondere materiale illustrativo
ed informativo atto a favorire la conoscenza delle
risorse turistiche del proprio ambito territoriale;
d) istituire
e gestire uffici periferici o strumenti idonei all'informazione
turistica;
e)
effettuare la rilevazione dei dati statistici
concernenti il movimento turistico, secondo le modalità
stabilite dai competenti organi statali e regionali
e operando adeguati controlli sulla correttezza
e tempestività dei dati forniti dagli operatori;
f) collaborare
con la Regione, per l'attuazione di iniziative di
promozione;
g)
svolgere attività di supporto e di
cooperazione nei confronti dei consorzi e associazioni
di cui all'articolo 10 e degli operatori turistici
allo scopo di favorirne e coordinarne l'attività
di commercializzazione del prodotto turistico locale;
h) collaborare,
nel rispetto degli indirizzi e direttive regionali,
alla realizzazione e alla gestione della Banca dati
di cui all'articolo 6, comma 4, e del sistema informativo
turistico di cui all'articolo 11, comma 4.
2. Qualora ciò sia funzionale alla
migliore realizzazione degli obiettivi di cui al
comma 1, lettera a), le Aziende hanno facoltà
di assumere, senza finalità di lucro, la
gestione di infrastrutture e servizi di interesse
turistico-ricreativo e sportivo.
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Art. 15.
(Uffici di Informazione Turistica).
1. Le Aziende possono istituire propri uffici
di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) nei
Comuni inclusi nel proprio ambito territoriale.
2. E' consentito l'uso della denominazione
IAT anche agli uffici di informazione eventualmente
gestiti dalle associazioni Pro loco o dai Centri
polifunzionali di servizio di cui all'articolo 12
della l.r. 12/1999, sulla base di apposite convenzioni
con le Aziende territorialmente competenti volte
a garantire l'idoneità dei locali, delle
attrezzature e del personale addetto.
3. Gli IAT adottano il medesimo segno distintivo,
le cui caratteristiche sono stabilite con deliberazione
della Giunta regionale.
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Art. 16.
(Organi dell'Azienda).
1. Sono organi dell'Azienda:
a) l'Assemblea;
b) il Comitato
esecutivo;
c) il Presidente;
d)
il Collegio dei revisori dei conti.
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Art. 17.
(Assemblea).
1. L'Assemblea dell'Azienda è nominata
con decreto dell'Assessore regionale competente
in materia di turismo ed è composta da:
a) il Sindaco,
o un consigliere comunale da questi designato, di
ciascun Comune compreso nell'ambito territoriale
dell'Azienda;
b) un rappresentante
di ciascuna delle seguenti categorie, designato
d'intesa dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative operanti a livello regionale e su
proposta delle associazioni locali, qualora esistenti:
1) albergatori;
2) esercenti di centri turistici all'aperto;
3) esercenti impianti a fune;
4) commercianti;
5) altri pubblici esercenti;
c) un rappresentante
delle associazioni Pro loco esistenti nell'ambito
territoriale dell'Azienda;
d) un rappresentante
delle scuole di sci autorizzate ed operanti nell'ambito
territoriale dell'Azienda;
e) un rappresentante
delle società locali di guide alpine autorizzate
ed operanti nell'ambito territoriale dell'Azienda;
f) un rappresentante
delle associazioni di accompagnatori della natura
costituite ed operanti nell'ambito territoriale
dell'Azienda;
g) un rappresentante
dei consorzi o delle associazioni di operatori turistici
riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, aventi sede
nell'ambito territoriale dell'Azienda;
h) un rappresentante
dei lavoratori del settore turistico, designato
d'intesa tra le organizzazioni sindacali operanti
nella regione;
i) un esperto
in materia di turismo designato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale competente
in materia di turismo, anche quale componente del
Comitato esecutivo.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate
dal responsabile amministrativo dell'Azienda.
3. La struttura regionale competente in materia
di turismo richiede alle categorie di cui al comma
1, lettere b), c), d), e), f), g) e h), di designare
i propri rappresentati in seno all'Assemblea; qualora
la designazione non avvenga entro trenta giorni
dalla richiesta, provvede la Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore regionale competente in
materia di turismo, previa diffida ad adempiere
entro un termine non superiore a quindici giorni.
4. I componenti dell'Assemblea, con l'eccezione
dei rappresentanti dei Comuni e della Regione, debbono
risiedere o svolgere in modo continuativo la propria
attività nell'ambito territoriale dell'Azienda.
5. L'Assemblea dura in carica cinque anni.
6. L'Assemblea è convocata dal Presidente
almeno due volte l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi
la necessità; deve essere inoltre convocata
entro il termine di quindici giorni dalla richiesta
fatta da almeno un terzo dei propri componenti.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese
a maggioranza di voti e con la presenza della maggioranza
dei componenti; in caso di parità, prevale
il voto del Presidente.
8. Se gli intervenuti non rappresentano la
maggioranza dei componenti, l'Assemblea è
nuovamente convocata non prima di cinque giorni
dalla prima convocazione e con il medesimo ordine
del giorno; in seconda convocazione le deliberazioni
sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e
8 si applicano fatta salva ogni diversa disposizione
statutaria.
10. I componenti dell'Assemblea decadono
dalla carica quando perdano i requisiti di cui al
comma 4 o quando non intervengano, senza giustificato
motivo, a tre sedute consecutive dell'Assemblea.
In tal caso, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
regionale competente in materia di turismo, a seguito
di segnalazione da parte del responsabile amministrativo
dell'Azienda, provvede alla relativa sostituzione.
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Art. 18.
(Compiti dell'Assemblea).
1. L'Assemblea assicura il necessario coordinamento
tra gli operatori interessati allo sviluppo del
turismo nell'ambito territoriale di competenza e
definisce gli indirizzi generali dell'azione dell'Azienda;
l'Assemblea in particolare provvede a:
a) approvare
lo statuto;
b) eleggere
il Presidente;
c) nominare
i membri del Comitato esecutivo di propria competenza;
d) approvare
il bilancio di previsione e il rendiconto;
e) approvare
i programmi di attività dell'Azienda e formulare
annualmente gli indirizzi da impartire al Comitato
esecutivo per l'attuazione dei programmi stessi.
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Art. 19.
(Comitato esecutivo).
1. Il Comitato esecutivo è nominato
dall'Assemblea ed è composto dal Presidente
e da quattro membri, di cui tre nominati dall'Assemblea,
anche al di fuori dei componenti l'Assemblea stessa;
il quarto membro è l'esperto designato dalla
Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma
1, lettera i); le funzioni di segretario sono svolte
dal responsabile amministrativo dell'Azienda.
2. Qualora il Presidente dovesse coincidere
con l'esperto in materia di turismo di cui al comma
1, l'Assemblea provvede a nominare un altro membro.
3. I componenti del Comitato esecutivo debbono
avere adeguata esperienza nel settore turistico
o essere in possesso di titoli di studio idonei
a comprovare la loro competenza nello specifico
settore.
4. Il Comitato esecutivo resta in carica
per la stessa durata dell'Assemblea.
5. Il Comitato esecutivo attua gli indirizzi
formulati dall'Assemblea, adotta i provvedimenti
necessari al regolare funzionamento dell'Azienda
e tutti gli atti non espressamente attribuiti alla
competenza dell'Assemblea.
6. Il Comitato esecutivo si riunisce almeno
una volta al mese, su convocazione del Presidente.
7. Le deliberazioni del Comitato esecutivo
sono prese a maggioranza di voti e con la presenza
della maggioranza dei componenti; in caso di parità,
prevale il voto del Presidente.
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Art. 20.
(Presidente).
1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea
tra i suoi membri nella prima riunione di insediamento
e dura in carica sino al rinnovo dell'Assemblea
ovvero sino alla elezione di un nuovo Presidente;
l'Assemblea deve procedere a nuove elezioni quando
ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti
in carica.
2. L'elezione è valida se ad essa
partecipa la maggioranza dei componenti l'Assemblea.
E' eletto colui che ottiene il maggior numero di
voti. In caso di parità, è eletto
il candidato più anziano.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell'Azienda, convoca e presiede l'Assemblea e il
Comitato esecutivo, svolge funzioni di impulso dell'attività
dell'Azienda, vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione
dei provvedimenti deliberati dall'Assemblea e dal
Comitato esecutivo.
4. Il Presidente può adottare, in
caso di urgenza e necessità, i provvedimenti
di competenza del Comitato esecutivo, da sottoporre
alla ratifica del Comitato stesso nella seduta immediatamente
successiva e comunque non oltre venti giorni dalla
data di adozione; i provvedimenti perdono efficacia
sin dall'inizio se non sono ratificati nei termini
suddetti.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente,
le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente eletto
dal Comitato esecutivo tra i suoi componenti.
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Art. 21.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. Il Collegio dei revisori dei conti è
unico per tutte le Aziende, è nominato con
decreto dell'Assessore regionale competente in materia
di turismo e dura in carica cinque anni; è
composto da tre esperti in materia di amministrazione
e contabilità pubblica iscritti nel registro
dei revisori dei conti, di cui due designati dalla
Giunta regionale, che provvede altresì ad
indicare il Presidente del Collegio, e uno designato
dal Consiglio permanente degli enti locali di cui
all'articolo 60 della legge 7 dicembre 1998, n.
54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).
2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita
il controllo amministrativo-contabile sugli atti
di amministrazione delle Aziende, riferendone all'Assemblea
e formulando eventuali rilievi e suggerimenti.
3. I revisori si riuniscono periodicamente
e possono assistere, senza diritto di voto e con
funzioni consultive, alle sedute dell'Assemblea
e del Comitato esecutivo.
4. I revisori possono, in qualunque momento,
effettuare, anche individualmente, ispezioni e controlli
ed accedere a tutti i documenti dai quali traggono
origine le spese.
5. I revisori sono tenuti a fornire alla
Regione informazioni sulle ispezioni effettuate
e, su richiesta della stessa, ogni informazione
o notizia che essi abbiano facoltà di ottenere
per effetto della loro appartenenza al Collegio.
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Art. 22.
(Indennità di carica, gettoni di presenza
e trasferta).
1. Al Presidente compete un'indennità
di carica la cui entità è determinata
con deliberazione dell'Assemblea, entro i limiti
massimi stabiliti con deliberazione della Giunta
regionale.
2. Ai membri del Comitato esecutivo, compreso
il Presidente, spetta un gettone di presenza pari
a lire 50.000 (euro 25,82) a seduta, nonché
il rimborso di eventuali spese di trasferta, nella
misura e con le modalità stabilite per i
dipendenti regionali.
3. Ai componenti il Collegio dei revisori
dei conti spetta un'indennità di carica annua
ragguagliata al minimo previsto dalle tariffe dei
dottori commercialisti; nel caso del presidente
del Collegio tale indennità è aumentata
del 30 per cento.
4. Ai componenti il Collegio dei revisori
dei conti spetta inoltre il rimborso delle eventuali
spese, nella misura e con le modalità di
cui al comma 2.
5. Le spese relative alla corresponsione
delle indennità di cui al comma 3 sono ripartite
in parti uguali tra tutte le Aziende, mentre i rimborsi
di cui al comma 4 sono posti a carico delle Aziende
nell'interesse delle quali le trasferte sono state
effettuate.
6. Gli oneri derivanti dalla corresponsione
delle indennità e dei rimborsi sono in ogni
caso posti a carico dei bilanci delle Aziende.
7. L'ammontare
delle indennità può essere ridefinito
dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
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Art. 23.
(Controlli).
1. Le deliberazioni concernenti lo statuto,
il bilancio di previsione e il rendiconto sono sottoposte
a controllo preventivo di legittimità e diventano
esecutive se, entro trenta giorni dalla loro ricezione,
l'Assessore regionale competente in materia di turismo
non comunichi un provvedimento motivato di annullamento
o non faccia richiesta di chiarimenti ai sensi del
comma 2. Le deliberazioni diventano comunque esecutive
qualora, prima del decorso dello stesso termine,
l'Assessore dia comunicazione di non aver riscontrato
vizi di legittimità.
2. L'Assessore può richiedere per
una sola volta chiarimenti o elementi integrativi
di giudizio. In tal caso, il termine per l'esercizio
del controllo inizia nuovamente a decorrere dal
ricevimento dei chiarimenti richiesti.
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Art. 24.
(Scioglimento degli organi delle Aziende. Atti obbligatori).
1. Gli organi delle Aziende possono essere
sciolti con provvedimento della Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale competente
in materia di turismo, in caso di gravi irregolarità
amministrative, per gravi violazioni di legge, di
regolamenti o di direttive regionali e per altre
gravi disfunzioni o mancanze tali da compromettere
il normale funzionamento dell'Azienda; lo scioglimento
dell'Assemblea comporta la decadenza del Presidente
e del Comitato esecutivo.
2. Contestualmente al provvedimento di scioglimento,
la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
regionale competente in materia di turismo, provvede
alla nomina di un commissario per l'amministrazione
dell'Azienda.
3. I nuovi organi debbono essere nominati
entro tre mesi dalla data di adozione del provvedimento
di scioglimento.
4. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione
di un atto obbligatorio, l'Assessore regionale competente
in materia di turismo diffida l'Azienda a compierlo
assegnando un congruo termine, decorso inutilmente
il quale nomina un commissario ad acta, che provvede
entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
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Art.
25. (Entrate delle Aziende).
1. Le entrate delle Aziende sono costituite
da:
a) contributi
concessi dalla Regione ai sensi dell'articolo 28;
b) finanziamenti,
contributi e rimborsi degli enti locali, di altri
enti pubblici e di privati;
c) redditi e
proventi patrimoniali;
d) eventuali
proventi derivanti dalle gestioni e dalle attività
economiche di cui all'articolo 14, comma 2.
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Art. 26.
(Gestione finanziaria e contabile).
1. Le Aziende deliberano annualmente, entro
il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario
per l'anno successivo, redatto in termini di competenza
e con l'osservanza dei principi di unità,
universalità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità.
2. Gli stanziamenti sul bilancio di previsione
hanno carattere autorizzatorio costituendo limite
agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi
per conto terzi.
3. Il totale delle entrate finanzia indistintamente
il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.
4. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio
e termina il 31 dicembre dello stesso anno e rappresenta
l'unità temporale della gestione; dopo il
31 dicembre non possono più effettuarsi accertamenti
di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio
scaduto.
5. Le entrate sono iscritte in bilancio al
lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali
spese ad esse connesse.
6. Tutte le spese sono iscritte in bilancio
integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative
entrate.
7. La gestione finanziaria è unica
e sono vietate le gestioni di entrate e di spese
non iscritte in bilancio.
8. Il bilancio di previsione è redatto
in pareggio finanziario complessivo.
9. La dimostrazione dei risultati di gestione
del bilancio avviene mediante il rendiconto, che
comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio
ed è deliberato entro il 30 giugno dell'anno
seguente all'esercizio finanziario di riferimento.
10. Il conto del bilancio dimostra, rispetto
alle previsioni, i risultati finali della gestione
autorizzatoria contenuta nel bilancio e si conclude
con la dimostrazione del contenuto contabile di
amministrazione, in termini di avanzo, pareggio
e disavanzo.
11. Il conto del patrimonio rileva i risultati
della gestione patrimoniale e riassume la consistenza
del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando
le variazioni intervenute nel corso dello stesso
rispetto alla consistenza iniziale.
12. La Giunta regionale definisce con propria
deliberazione gli indirizzi e le direttive tecniche
concernenti ogni altro adempimento connesso alla
gestione finanziaria e contabile delle Aziende.
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Art. 27.
(Personale delle Aziende).
1. Il personale delle Aziende appartiene
al comparto unico del pubblico impiego della Valle
d'Aosta e i relativi contratti regionali sono stipulati
dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali
di cui all'articolo 46 della legge regionale 23
ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione
dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta
e revisione della disciplina del personale).
2. Al personale delle Aziende si applicano
le disposizioni di cui alla l.r. 45/1995, da ultimo
modificata dalla legge regionale 22 marzo 2000,
n. 9.
3. La dotazione organica delle Aziende non
può prevedere posti di qualifica dirigenziale.
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Art.
28. (Fondo per il finanziamento delle Aziende).
1. Per il sostegno dell'attività delle
Aziende è istituito il Fondo per il finanziamento
delle AIAT, da ripartire come segue:
a)
per il 42 per cento, in proporzione alla
consistenza numerica degli uffici, calcolata attribuendo
un punteggio sulla base dei seguenti criteri e tenuto
conto che, fatta pari a 100 la somma dei punteggi
relativi all'insieme delle Aziende, la quota di
finanziamento è ripartita in proporzione
diretta al punteggio ottenuto da ciascuna Azienda:
1) punti 1: alle sedi delle Aziende;
2) punti 0,50: ad ogni ufficio IAT, situato presso
le sedi delle Aziende;
3) punti 0,25: per ciascun altro ufficio IAT, purché
funzionante con carattere di continuità e
a condizione che l'apertura al pubblico sia avvenuta
entro la scadenza dell'esercizio finanziario precedente;
b)
per il 40 per cento, in proporzione diretta
al numero delle presenze alberghiere ed extralberghiere
ufficialmente rilevate durante l'anno solare precedente
nell'ambito territoriale di competenza di ogni Azienda,
fatto pari a 100 il totale delle presenze stesse
registrate nel medesimo periodo sull'insieme degli
ambiti territoriali di tutte le Aziende;
c) per il 6
per cento, in proporzione diretta al numero dei
Comuni compresi nell'ambito territoriale di competenza
di ogni Azienda, fatto pari a 100 il numero complessivo
dei Comuni inclusi negli ambiti territoriali di
tutte le Aziende.
2. Una quota del 2 per cento è riservata
al finanziamento di specifiche esigenze di acquisizione
di mobili e attrezzature, nella misura massima del
50 per cento della spesa effettivamente sostenuta
e regolarmente documentata.
3. La residua quota del 10 per cento, incrementata
delle somme eventualmente ancora disponibili dopo
la concessione dei contributi di cui al comma 2,
è ripartita in proporzione diretta agli introiti
e ai contributi ottenuti da privati durante l'esercizio
precedente e regolarmente iscritte in bilancio,
fatto pari a 100 il totale di tali entrate ottenute
nel medesimo periodo dall'insieme delle Aziende.
4. Eventuali integrazioni, in corso di esercizio,
del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite in proporzione
diretta all'ammontare dei contributi già
concessi con le modalità di cui al comma
1.
5. La concessione dei contributi è
disposta con provvedimento della Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale competente
in materia di turismo; le proposte per la concessione
dei contributi di cui al comma 1 sono istruite dalla
struttura regionale competente in materia di turismo,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge finanziaria relativa all'esercizio di
competenza; le istanze per l'ottenimento dei contributi
di cui al comma 2 sono inoltrate entro il 30 aprile
di ogni anno all'Assessorato regionale competente
in materia di turismo, che provvede entro il 30
giugno ad elaborare e a sottoporre alla Giunta regionale
le relative proposte di concessione del contributo
richiesto.
6. In caso di costituzione di nuove Aziende,
alla determinazione del contributo regionale necessario
a garantire l'iniziale finanziamento dei nuovi enti,
si provvede con legge regionale, con la quale viene
altresì disposta la necessaria integrazione
del Fondo di cui al comma 1.
7. La Giunta regionale può disporre
la sospensione o la riduzione dei contributi qualora
l'attività dell'Azienda non sia conforme
agli indirizzi e alle direttive regionali.
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SEZIONE III - ASSOCIAZIONI
PRO LOCO
Art. 29. (Definizione, costituzione
e funzionamento).
1. Assumono la denominazione di Pro loco
le associazioni che si costituiscono con lo scopo
di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica
di una località.
2. Presso l'Assessorato regionale competente
in materia di turismo è istituito l'elenco
regionale delle associazioni Pro loco.
3. Per l'iscrizione nell'elenco regionale,
le Pro loco richiedenti debbono soddisfare le seguenti
condizioni:
a) costituzione
e funzionamento in località in cui non operi
altra Pro loco iscritta nell'elenco regionale e
che non sia sede di una Azienda;
b) ambito operativo
coincidente con l'intero territorio di un Comune;
c) statuto approvato
dal Comune nel quale hanno sede.
4. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco
regionale, la Pro loco interessata presenta all'Assessorato
regionale competente in materia di turismo apposita
istanza, corredata di copia dell'atto costitutivo,
dello statuto e dell'elenco nominativo dei soci.
5. L'Assessorato, accertata la sussistenza
delle condizioni di cui al comma 3, iscrive la Pro
loco nell'elenco regionale.
6. Qualora sia accertata la sopravvenuta
mancanza di taluna delle condizioni di cui al comma
3 o l'inosservanza dello statuto o il mancato o
irregolare funzionamento degli organi della Pro
loco per un periodo superiore a sei mesi, l'Assessorato
ne dispone la cancellazione dall'elenco regionale.
7. Entro il 30 novembre di ogni anno, le
Pro loco trasmettono i programmi delle manifestazioni
che intendono svolgere nell'anno successivo all'Azienda
nel cui territorio sono comprese o, qualora non
siano ricomprese nell'ambito territoriale di alcuna
Azienda, all'Assessorato regionale competente in
materia di turismo.
8. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni
di conflitto o di sovrapposizione tra le varie iniziative,
l'Azienda o l'Assessorato possono chiedere di apportare
modifiche ai programmi proposti.
9. In caso di mancata trasmissione dei programmi
entro il termine di cui al comma 7 o in mancanza
di accordo sulle modifiche da apportare, i contributi
di cui all'articolo 30, comma 2, sono ridotti del
30 per cento.
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Art. 30.
(Fondo per il finanziamento delle Pro loco).
1. Per il sostegno dell'attività delle
Pro loco è istituito il Fondo per il finanziamento
delle associazioni Pro loco, alla cui ripartizione
partecipano tutte le Pro loco iscritte nell'elenco
regionale di cui all'articolo 29, comma 2, e che
abbiano presentato, all'Assessorato regionale competente
in materia di turismo, entro il 31 marzo di ogni
anno, un programma delle attività da svolgere
durante l'esercizio in corso, corredato del bilancio
delle entrate e delle uscite previste, della documentazione
attestante di aver ottemperato alle disposizioni
di cui all'articolo 29, commi 7 e 8, nonché
del bilancio consuntivo dell'attività svolta
durante l'esercizio precedente.
2. L'80% del Fondo di cui al comma 1 è
ripartito in parti uguali tra tutte le Pro loco
aventi diritto; le eventuali somme da portare in
diminuzione ai sensi dell'articolo 29, comma 9,
sono aggiunte a quelle oggetto di ulteriore ripartizione
ai sensi del comma 4.
3. Una quota del 10 per cento è riservata
al finanziamento di specifiche esigenze di acquisizione
di mobili e attrezzature, nella misura massima del
50 per cento della spesa effettivamente sostenuta
e regolarmente documentata.
4. La residua quota del 10 per cento, incrementata
delle somme eventualmente ancora disponibili dopo
la concessione dei contributi di cui ai commi 2
e 3, nonché le eventuali integrazioni del
Fondo di cui al comma 1, che possano verificarsi
in corso di esercizio, sono ripartite in proporzione
diretta agli introiti e ai contributi ottenuti da
privati durante l'esercizio precedente e regolarmente
iscritte in bilancio, fatto pari a 100 il totale
di tali entrate ottenute nel medesimo periodo dall'insieme
delle Pro loco.
5. La concessione dei contributi è
disposta, con provvedimenti della Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale competente
in materia di turismo.
6. A decorrere dall'anno 2002 gli interventi
a favore delle Pro loco saranno considerati trasferimenti
finanziari agli enti locali con vincolo di destinazione,
ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge
regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali
in materia di finanza locale).
7. Allo scopo di attuare le disposizioni
di cui al comma 6, la Giunta regionale determina
con propria deliberazione le modalità di
trasferimento dei fondi alle Pro loco.
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CAPO V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
FINALI E TRANSITORIE
Art. 31.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 29 gennaio
1987, n. 9;
b) 17 febbraio
1989, n. 14;
c)
2 marzo 1992, n. 4;
d) 24 giugno
1992, n. 33;
e) 12 gennaio
1994, n. 1;
f) 28 luglio
1994, n. 35.
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Art. 32.
(Disposizioni transitorie).
1. Le Aziende di promozione turistica (APT),
regolarmente costituite ai sensi della l.r. 9/1987
ed esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono trasformate in Aziende anche
qualora, a seguito delle istanze di cui al comma
2, il loro ambito territoriale sia esteso al solo
Comune in cui le stesse hanno sede. Le Aziende succedono
in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi,
facenti capo alle ex APT e pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i Comuni inclusi negli
ambiti territoriali delle ex APT possono richiedere
la costituzione di nuove Aziende o l'inclusione
nell'ambito territoriale di altra Azienda. La relativa
istanza deve essere approvata da ciascuno dei Comuni
interessati ed inoltrata all'Assessorato regionale
competente in materia di turismo.
3. L'istanza di cui al comma 2 è approvata
dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
regionale competente in materia di turismo, qualora
sussistano i requisiti di cui all'articolo 13. Con
il medesimo atto di approvazione, la Giunta regionale
definisce, nel rispetto delle disposizioni concernenti
le relazioni sindacali, le modalità di assegnazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie,
sentito il parere dei Presidenti delle ex APT e
dei Sindaci dei Comuni interessati, tenuto conto
dell'esigenza di salvaguardare la funzionalità
delle ex APT e di non apportare sostanziali modifiche
alla preesistente distribuzione sul territorio di
beni ed attrezzature.
4. Scaduto il termine di cui al comma 2,
sono nominati i nuovi organi delle Aziende. Fino
alla nomina, restano in carica gli organi delle
ex APT esistenti alla data del 31 dicembre 2000.
Entro sessanta giorni dalla nomina dei nuovi organi,
le Aziende adeguano lo statuto e i propri regolamenti
alle disposizioni della presente legge; in attesa
dell'adeguamento, si applicano le disposizioni,
statutarie e regolamentari, vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. Scaduto il medesimo termine di cui al
comma 2, i Comuni che non siano inclusi nell'ambito
territoriale di alcuna Azienda hanno diritto di
entrare a far parte di un'Azienda il cui ambito
territoriale sia ad essi limitrofo e che sia almeno
parzialmente esteso sul territorio della Comunità
montana di appartenenza; a tal fine, il Comune di
Aosta si intende facente parte della Comunità
montana Monte Emilius.
6. Per le finalità di cui al comma
5, i Comuni interessati inoltrano la relativa istanza
all'Assessorato regionale competente in materia
di turismo. Entro trenta giorni, la Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale competente
in materia di turismo provvede, con proprio decreto,
alla determinazione del nuovo ambito territoriale
dell'Azienda, con l'inclusione del territorio del
Comune richiedente e alla conseguente integrazione
della composizione dell'Assemblea.
7. In sede di prima applicazione della presente
legge, la durata dell'Osservatorio regionale del
commercio e del turismo, in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 11 bis, comma 8, della l.r. 12/1999,
inserito dall'articolo 5 della presente legge, coincide
con la durata della legislatura in corso.
8. In sede di prima applicazione della presente
legge, la durata delle Assemblee delle Aziende coincide
con la durata della legislatura regionale in corso.
9. Le Pro loco che alla data di entrata in
vigore della presente legge risultano iscritte all'elenco
di cui all'articolo 26 della l.r. 9/1987 sono iscritte
di diritto all'elenco regionale di cui all'articolo
29, comma 2.
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Art.
33. (Disposizioni finanziarie).
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione
della presente legge, valutati per l'anno 2001 in
complessive lire 18.000 milioni trovano copertura
nel bilancio di previsione per l'anno medesimo:
a)
quanto a lire 11.000 milioni nello stanziamento
iscritto nel capitolo 64100 (Spese per pubblicità
ed azioni promozionali turistiche);
b)
quanto a lire 6.000 milioni nello stanziamento
iscritto nel capitolo 64300, la cui descrizione
è così modificata: "Fondo per
il finanziamento delle AIAT";
c) quanto a
lire 1.000 milioni nello stanziamento iscritto nel
capitolo 64301 (Fondo per il finanziamento delle
Pro-loco).
2. A decorrere dall'anno 2002 gli oneri per
l'applicazione della presente legge saranno determinati
con legge finanziaria di cui all'articolo 19 della
legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in
materia di bilancio e di contabilità generale
della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
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Art. 34.
(Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo,
dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà
in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(1) Sostituisce la lettera a), comma 2, art. 11
della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.
(2) Sostituisce la lettera b), comma 2, art. 11
della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.
(3) Sostituisce il comma 4, art. 11 della L.R. 7
giugno 1999, n. 12.
(4) Inserisce l'art. 11 bis nella L.R. 7 giugno
1999, n. 12.
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