LEGGI REGIONALI

Legge Regionale
19/01 del 04/09/2001 (vigente)
Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19
Bollettino Ufficiale regionale 06 09
2001 n. 39
Interventi regionali a sostegno delle attività
turistico-ricettive e commerciali.
CAPO I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Finalità e oggetto »»»
Articolo 2 - Applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato CE »»»
CAPO II - Interventi a sostegno delle attività
turistico-ricettive
Articolo 3 - Soggetti beneficiari »»»
Articolo 4 - Iniziative agevolabili »»»
Articolo 5 - Strumenti finanziari »»»
Articolo 6 - Contributi in conto capitale »»»
Articolo 7 - Mutui a tasso agevolato »»»
CAPO III - Interventi a
sostegno delle attività commerciali
Articolo 8 - Soggetti beneficiari »»»
Articolo 9 - Iniziative agevolabili »»»
Articolo 10 - Strumenti finanziari »»»
Articolo 11 - Contributi in conto capitale »»»
Articolo 12 - Mutui a tasso agevolato »»»
CAPO IV - Interventi a sostegno
delle associazioni e dei consorzi di operatori turistici
Articolo 13 - Soggetti beneficiari »»»
Articolo 14 - Iniziative agevolabili »»»
Articolo 15 - Contributi in conto capitale »»»
CAPO V - Disciplina delle
procedure per la concessione delle agevolazioni
Articolo 16 - Presentazione delle domande e istruttoria
»»»
Articolo 17 - Istruttoria automatica »»»
Articolo 18 - Istruttoria valutativa »»»
Articolo 19 - Concessione e revoca delle agevolazioni
»»»
Articolo 20 - Rinvio »»»
CAPO VI - Fondi di rotazione
Articolo 21 - Fondi di rotazione »»»
Articolo 22 - Gestione dei fondi di rotazione »»»
CAPO VII - Controlli e sanzioni
Articolo 23 - Vincoli e mutamento di destinazione,
alienazione e sostituzione dei beni »»»
Articolo 24 - Vigilanza »»»
Articolo 25 - Revoca delle agevolazioni »»»
Articolo 26 - Sanzioni »»»
CAPO VIII - Disposizioni
finanziarie
Articolo 27 - Disposizioni finanziarie »»»
Articolo 28 - Dichiarazione d'urgenza »»»
CAPO
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - (Finalità e oggetto)
1. La Regione Valle d'Aosta, in conformità
agli indirizzi della programmazione nazionale e regionale
e al fine di favorire e sostenere lo sviluppo dell'economia
turistica e commerciale valdostana, promuove l'attuazione
di iniziative volte alla riqualificazione e al potenziamento
delle attività turistico-ricettive e commerciali.
2. Per le finalità di cui al comma 1,
la presente legge disciplina la concessione di agevolazioni
in favore dei soggetti di cui agli articoli 3, 8 e
13, con unità locali ubicate in Valle d'Aosta
ed ivi operanti nei settori della ricettività
turistica e del commercio.
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Articolo
2 - (Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
CE)
1. Le agevolazioni previste dalla presente
legge sono concesse nel rispetto delle disposizioni
di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione
del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato
a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,
serie L 10, del 13 gennaio 2001.
2. Nei casi in cui la presente legge preveda
la concessione di agevolazioni in regime de minimis,
si applica quanto disposto dal regolamento (CE) n.
69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, serie L 10, del 13 gennaio 2001.
3. La presente legge non si applica ai settori
esclusi dal campo di applicazione del regolamento
(CE) n. 69/2001 e del regolamento (CE) n. 70/2001.
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CAPO II - INTERVENTI A SOSTEGNO
DELLE ATTIVITA' TURISTICO-RICETTIVE
Articolo 3 - (Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di
cui all'articolo 5 i seguenti soggetti:
a) le piccole
e medie imprese, singole o associate, operanti nei
settori della ricettività turistica alberghiera
e della ricezione turistica all'aperto;
b) i proprietari
di strutture alberghiere e di ricezione turistica
all'aperto che intendano mantenerne la destinazione
d'uso, che non siano grandi imprese;
c) le piccole
e medie imprese, singole o associate, operanti nei
settori della ricettività turistica extralberghiera,
limitatamente agli esercizi di affittacamere e di
case e appartamenti per vacanze.
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Articolo
4 - (Iniziative agevolabili)
1. Possono essere ammesse alle agevolazioni
di cui all'articolo 5 le seguenti iniziative:
a)
realizzazione di nuovi alberghi e complessi
ricettivi turistici all'aperto;
b) ristrutturazione,
ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di
strutture ricettive alberghiere e di complessi turistici
ricettivi all'aperto già esistenti e classificati
ai sensi della normativa regionale vigente, nonché
riorganizzazione dell'attività di impresa;
c) ristrutturazione
e arredamento di edifici o complessi di edifici già
esistenti per ricavarne, nel rispetto della vigente
normativa regionale di settore, strutture alberghiere,
complessi ricettivi turistici all'aperto, strutture
per l'esercizio dell'attività di affittacamere,
case e appartamenti per vacanze;
d) realizzazione
di strutture complementari in stretta connessione
all'attività ricettiva.
2. Le spese ammissibili per la realizzazione
delle iniziative di cui al comma 1 riguardano:
a)
lavori e opere edili, compresi gli impianti
tecnici, le spese di progettazione, di direzione lavori
e di collaudo;
b) acquisto, anche
attraverso la cessione di quote societarie, di fabbricati
o porzioni di fabbricati, finalizzati alle iniziative
di cui al comma 1, limitatamente agli esercizi alberghieri
e ai complessi ricettivi turistici all'aperto; per
i complessi ricettivi turistici all'aperto già
esistenti e classificati ai sensi della normativa
regionale vigente, acquisto di terreni che rappresentino
non meno di un terzo della superficie del complesso
e che includano i fabbricati in cui sono allocati
i servizi generali;
c) acquisto di
macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, programmi
informatici e altri beni strumentali strettamente
funzionali all'esercizio dell'attività;
d) costituzione
di liquidità in caso di creazione di nuova
azienda, limitatamente agli esercizi alberghieri;
e) investimenti,
materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo
del commercio elettronico;
f) studi e consulenze
per il marketing, la pianificazione e l'organizzazione
aziendale;
g) attestazioni
di qualità.
3. Non sono ammissibili alle agevolazioni di
cui all'articolo 5 le compravendite di beni immobili
tra parenti e affini di primo grado e tra coniugi.
Nell'ipotesi di acquisto da società in cui
il richiedente l'agevolazione rivesta la qualità
di socio, ovvero nell'ipotesi di acquisto da società
i cui soci siano legati al richiedente l'agevolazione
dai predetti vincoli di parentela, affinità
o coniugio ovvero, infine, nell'ipotesi d'identità
di soci tra le parti contraenti, l'importo dell'agevolazione
massima concedibile è determinato in proporzione
alle quote appartenenti a soci diversi da quelli sopracitati.
4. Sono in ogni caso escluse dalla concessione
delle agevolazioni le iniziative relative alle strutture
a carattere di multiproprietà.
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Articolo
5 - (Strumenti finanziari)
1. Per favorire la realizzazione delle iniziative
di cui all'articolo 4, possono essere concessi, per
ciascuna iniziativa, contributi in conto capitale,
o, in alternativa anche parziale, mutui a tasso agevolato,
della durata massima di quindici anni più due
di preammortamento, a valere sui fondi di rotazione
di cui all'articolo 21.
2. Le spese di cui all'articolo 4, comma 2,
sono altresì finanziabili in regime de minimis,
fino alla misura massima del 50 per cento in equivalente
sovvenzione lordo.
3. Le agevolazioni di cui alla presente legge
sono concesse limitatamente alle iniziative avviate
successivamente alla presentazione della relativa
domanda, fatti salvi i contributi in conto capitale,
in regime de minimis, che possono essere concessi
anche con riferimento alle spese sostenute nei dodici
mesi antecedenti la presentazione della domanda.
4. L'apporto finanziario del soggetto beneficiario
dell'intervento non può in ogni caso essere
inferiore al 25 per cento dell'investimento oggetto
di agevolazione.
Articolo
6 - (Contributi in conto capitale)
1. Il limite minimo di spesa ammissibile per
poter accedere ai contributi in conto capitale è
di lire 10 milioni (euro 5.164,57) e quello massimo,
nel corso di un triennio, per la stessa struttura,
è di lire 2 miliardi (euro 1.032.913,80).
2. Per la realizzazione delle iniziative concernenti
l'attività di affittacamere e l'esercizio di
case e appartamenti per vacanze, le agevolazioni sono
concesse esclusivamente mediante l'erogazione di contributi
in conto capitale, in regime de minimis, fino alla
misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.
3. Per le spese di cui all'articolo 4, comma
2, lettere e), f) e g), le agevolazioni sono concesse
esclusivamente mediante l'erogazione di contributi
in conto capitale, in regime de minimis, fino alla
misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.
Il limite minimo di spesa ammissibile è di
lire 2 milioni (euro 1.032,91) e quello massimo è
di lire 50 milioni (euro 25.822,84).
4. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 sono considerati
al netto degli oneri fiscali.
5. I contributi in conto capitale possono essere
erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione
di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa
di importo almeno pari alla somma da erogare.
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Articolo
7 - (Mutui a tasso agevolato)
1. Il limite minimo di spesa ammissibile per
poter accedere ai mutui a tasso agevolato è
di lire 50 milioni (euro 25.822,84) e quello massimo,
nel corso di un triennio, per la stessa struttura,
è di lire 10 miliardi (euro 5.164.568,99).
2. In deroga a quanto stabilito al comma 1
e all'articolo 5, comma 1, per le spese di cui all'articolo
4, comma 2, lettera d), può essere concesso,
esclusivamente in regime de minimis, in proporzione
alle dimensioni dell'azienda, un mutuo a tasso agevolato
nella misura massima di lire 60 milioni (euro 30.987,41)
e della durata massima di quarantadue mesi, inclusi
sei mesi di preammortamento, fino alla misura massima
del 20 per cento in equivalente sovvenzione lordo.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati
al netto degli oneri fiscali.
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CAPO III - INTERVENTI A SOSTEGNO
DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI
Articolo
8 - (Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di
cui all'articolo 10 i seguenti soggetti:
a) le piccole
e medie imprese, singole o associate, del commercio,
dei pubblici esercizi o che esercitino altre attività
economiche nel settore dei servizi, individuate con
la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo
20, comma 1;
b) i proprietari
di strutture commerciali e di pubblici esercizi che
intendano mantenerne la destinazione d'uso, che non
siano grandi imprese;
c) i centri polifunzionali
di servizio di cui all'articolo 12 della legge regionale
7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio
dell'attività commerciale);
d) i centri di
assistenza tecnica di cui all'articolo 14 della l.r.
12/1999.
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Articolo
9 - (Iniziative agevolabili)
1. I soggetti di cui all'articolo 8, comma
1, lettere a), b) e c), possono essere ammessi ad
agevolazione per le iniziative concernenti la realizzazione,
la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento,
la riqualificazione di strutture adibite o da adibire
all'esercizio dell'attività, nonché
la riorganizzazione dell'attività di impresa.
2. Le spese ammissibili per la realizzazione
delle iniziative di cui al comma 1 riguardano:
a) lavori e opere
edili, compresi gli impianti tecnici, le spese di
progettazione, di direzione lavori e di collaudo;
b) acquisto, anche
attraverso la cessione di quote societarie, di fabbricati
o porzioni di fabbricati finalizzati alle iniziative
di cui al comma 1, limitatamente ai soggetti di cui
all'articolo 8, comma 1, lettere a) e c);
c) acquisto di
macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, programmi
informatici e altri beni strumentali strettamente
funzionali all'esercizio dell'attività;
d) costituzione
di liquidità in caso di creazione di nuova
azienda, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo
8, comma 1, lettere a) e c);
e) investimenti,
materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo
del commercio elettronico;
f) studi e consulenze
per il marketing, la pianificazione e l'organizzazione
aziendale;
g) attestazioni
di qualità.
3. Non sono ammissibili alle agevolazioni di
cui all'articolo 10 le compravendite di beni immobili
tra parenti e affini di primo grado e tra coniugi.
Nell'ipotesi di acquisto da società in cui
il richiedente l'agevolazione rivesta la qualità
di socio, ovvero nell'ipotesi di acquisto da società
i cui soci siano legati al richiedente l'agevolazione
dai predetti vincoli di parentela, affinità
o coniugio ovvero, infine, nell'ipotesi d'identità
di soci tra le parti contraenti, l'importo dell'agevolazione
massima concedibile è determinato in proporzione
alle quote appartenenti a soci diversi da quelli sopracitati.
4. I soggetti di cui all'articolo 8, comma
1, lettera d), possono essere ammessi ad agevolazione
per la costituzione e l'avvio dell'attività,
nonché per eventuali successive riorganizzazioni.
Le agevolazioni sono concesse esclusivamente mediante
l'erogazione di contributi in conto capitale, in regime
de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento
della spesa ammissibile.
5. Le spese ammissibili per la realizzazione
delle iniziative di cui al comma 4 riguardano:
a) acquisto di
nuovi macchinari, attrezzature, automezzi, arredi,
programmi informatici e altri beni strumentali strettamente
funzionali all'esercizio dell'attività;
b) studi e consulenze
per il marketing, la pianificazione e l'organizzazione
aziendale;
c) certificazioni
o attestazioni di qualità.
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Articolo
10 - (Strumenti finanziari)
1. Per favorire la realizzazione delle iniziative
di cui all'articolo 9, possono essere concessi, per
ciascuna iniziativa, contributi in conto capitale,
o in alternativa anche parziale, mutui a tasso agevolato,
della durata massima di quindici anni per le spese
di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), e
di cinque anni per le spese di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), a valere sui fondi di rotazione
di cui all'articolo 21.
2. Le spese di cui all'articolo 9, comma 2,
sono altresì finanziabili in regime de minimis,
fino alla misura massima del 50 per cento in equivalente
sovvenzione lordo.
3. Le agevolazioni di cui alla presente legge
sono concesse limitatamente alle iniziative avviate
successivamente alla presentazione della relativa
domanda, fatti salvi i contributi in conto capitale,
in regime de minimis, che possono essere concessi
anche con riferimento alle spese sostenute nei dodici
mesi antecedenti la presentazione della domanda.
4. L'apporto finanziario del soggetto beneficiario
dell'intervento non può in ogni caso essere
inferiore al 25 per cento dell'investimento oggetto
di agevolazione.
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Articolo
11 - (Contributi in conto capitale)
1. Il limite minimo di spesa ammissibile per
poter accedere ai contributi in conto capitale è
di lire 10 milioni (euro 5.164,57) e quello massimo,
nel corso di un triennio, per la stessa struttura,
è di lire 2 miliardi (euro 1.032.913,80).
2. Per le spese di cui all'articolo 9, comma
2, lettere e), f) e g), le agevolazioni sono concesse
esclusivamente mediante l'erogazione di contributi
in conto capitale, in regime de minimis, fino alla
misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.
Il limite minimo di spesa ammissibile è di
lire 2 milioni (euro 1.032,91) e quello massimo di
lire 50 milioni (euro 25.822,84).
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati
al netto degli oneri fiscali.
4. I contributi in conto capitale possono essere
erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione
di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa
di importo almeno pari alla somma da erogare.
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Articolo
12 - (Mutui a tasso agevolato)
1. Il limite minimo di spesa ammissibile per
poter accedere ai mutui a tasso agevolato è
di lire 50 milioni (euro 25.822,84) e quello massimo,
nel corso di un triennio, per la stessa struttura,
è di lire 5 miliardi (euro 2.582.284,49).
2. In deroga a quanto stabilito al comma 1
e all'articolo 10, comma 1, per le spese di cui all'articolo
9, comma 2, lettera d), può essere concesso,
esclusivamente in regime de minimis, in proporzione
alle dimensioni dell'azienda, un mutuo a tasso agevolato
nella misura massima di lire 60 milioni (euro 30.987,41)
e della durata massima di quarantadue mesi, inclusi
sei mesi di preammortamento, fino alla misura massima
del 20 per cento in equivalente sovvenzione lordo.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati
al netto degli oneri fiscali.
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CAPO IV - INTERVENTI
A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI CONSORZI DI OPERATORI
TURISTICI
Articolo 13 - (Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di
cui all'articolo 15 le associazioni e i consorzi di
operatori turistici riconosciuti ai sensi della normativa
regionale vigente.
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Articolo
14 - (Iniziative agevolabili)
1. I soggetti di cui all'articolo 13 possono
essere ammessi ad agevolazione per specifiche iniziative
finalizzate ad ottimizzare la vendita dei servizi
offerti dagli associati; le iniziative devono essere
articolate in progetti organici nei quali sono indicati,
fra l'altro:
a) gli obiettivi
da perseguire;
b) i mercati di
intervento ed i segmenti di domanda interessati;
c) le azioni programmate
e le modalità del loro svolgimento;
d) un dettagliato
preventivo delle spese, corredato dell'indicazione
delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione
del progetto, in aggiunta all'eventuale contributo
regionale.
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Articolo
15 - (Contributi in conto capitale)
1. Il limite minimo di spesa ammissibile per
poter accedere ai contributi in conto capitale è
di lire 10 milioni (euro 5.164,57) e quello massimo
è di lire 200 milioni (euro 103.291,38).
2. I contributi in conto capitale sono concessi
in regime de minimis, fino alla misura massima del
50 per cento della spesa ammissibile.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati
al netto degli oneri fiscali.
4. I contributi in conto capitale possono essere
erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione
di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa
di importo almeno pari alla somma da erogare.
5. I contributi in conto capitale, in regime
de minimis, possono essere concessi anche con riferimento
alle spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la
presentazione della domanda.
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CAPO V - DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE
DELLE AGEVOLAZIONI

Articolo 16 - (Presentazione delle
domande e istruttoria)
1. Le domande per la concessione delle agevolazioni
disciplinate dalla presente legge sono presentate
alle strutture regionali competenti in materia di
incentivazione alle attività ricettive e commerciali,
di seguito denominate strutture competenti, e sono
sottoposte dalle medesime strutture all'istruttoria
automatica di cui all'articolo 17, qualora gli importi
di spesa ammissibile non siano superiori a lire 100
milioni (euro 51.645,69) e all'istruttoria valutativa
di cui all'articolo 18, qualora gli importi di spesa
ammissibile siano superiori a lire 100 milioni (euro
51.645,69).
2. Per l'istruttoria delle domande concernenti
le spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettere
e), f) e g), e 9, commi 2, lettere e), f) e g), e
5, lettere b) e c), la Regione può stipulare
apposite convenzioni con soggetti che abbiano competenza
in materia di assistenza tecnico-economica alle imprese.
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Articolo 17 - (Istruttoria automatica)
1. L'istruttoria automatica consiste nell'accertamento
della completezza e della regolarità delle
domande presentate e della documentazione allegata,
relativamente alle agevolazioni erogate sotto forma
di contributi in conto capitale.
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Articolo 18
- (Istruttoria valutativa)
1. L'istruttoria valutativa consiste nell'accertamento
della validità tecnica, economica e finanziaria
dell'iniziativa, cui la domanda per la concessione
delle agevolazioni si riferisce, anche mediante la
simulazione degli effetti economici e finanziari attesi,
nonché della pertinenza e della compatibilità
delle spese previste in relazione all'iniziativa da
finanziare.
2. Le strutture competenti, verificata la regolarità
tecnica e formale delle domande pervenute, provvedono
a trasmetterle alla Finanziaria regionale Valle d'Aosta
- Società per azioni (Finaosta S.p.A.) che
effettua un'analisi economico-finanziaria delle iniziative;
a tal fine, la Regione stipula apposita convenzione
con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti
dallo svolgimento dell'attività di consulenza,
compresa l'entità dei compensi da corrispondere.
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Articolo
19 - (Concessione e revoca delle agevolazioni)
1. La concessione delle agevolazioni, il rigetto
delle relative domande e l'eventuale revoca nei casi
previsti dall'articolo 25 sono disposti con deliberazione
della Giunta regionale, fatta salva, per quanto concerne
i mutui a tasso agevolato, l'accettazione da parte
di Finaosta S.p.A., sulla base delle garanzie offerte.
2. Salvo quanto disposto dagli articoli 6,
comma 5, 11, comma 4, e 15, comma 4, l'erogazione
delle agevolazioni è subordinata alla verifica
della completezza e della regolarità della
documentazione di spesa relativa alle iniziative che
formano oggetto della domanda di agevolazione.
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Articolo
20 - (Rinvio)
1. La disciplina di ogni altro adempimento
o aspetto relativo ai procedimenti di cui alla presente
legge, compresa l'individuazione della documentazione
di spesa e di quella da allegare alle domande, è
demandata alla Giunta regionale che, sentite le commissioni
consiliari competenti, vi provvede con apposita deliberazione
da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata
in vigore della legge medesima.
2. La Giunta regionale prevede, se del caso,
in relazione alle risorse finanziarie disponibili,
la formazione di apposite graduatorie, secondo criteri
di valutazione stabiliti con propria deliberazione,
sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.
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CAPO VI - FONDI DI ROTAZIONE

Articolo 21 - (Fondi di rotazione)
1. La Giunta regionale è autorizzata
a costituire fondi di rotazione regionali per la concessione
dei mutui a tasso agevolato previsti dalla presente
legge, determinandone l'importo e le modalità
di versamento e di prelievo.
2. Al conto consuntivo della Regione, per ciascun
esercizio finanziario, sono allegati i rendiconti
sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, dei
fondi di cui al comma 1.
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Articolo
22 - (Gestione dei fondi di rotazione)
1. I fondi di cui all'articolo 21 sono alimentati
per gli anni 2001 e per quelli successivi dalle seguenti
risorse:
a) stanziamento
iniziale previsto dalla presente legge, nonché
appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;
b) rimborso delle
rate di preammortamento e di ammortamento dei mutui;
c) rimborso anticipato
dei mutui;
d) interessi maturati
sulle giacenze dei fondi;
e) somme versate
dai mutuatari ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
2. Nella convenzione di cui all'articolo 18,
comma 2, sono disciplinate le modalità di costituzione
e di gestione dei fondi di cui all'articolo 21, anche
con riferimento all'entità dei compensi da
corrispondere e alle modalità di rendicontazione
dell'attività svolta, i cui oneri sono posti
a carico dei fondi medesimi, nonché ai meccanismi
di determinazione dei tassi di interesse, delle percentuali
di intervento e della durata del periodo di ammortamento,
nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto
previsti dalla presente legge.
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CAPO VII - CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 23
- (Vincoli e mutamento di destinazione, alienazione
e sostituzione dei beni)
1. Le agevolazioni relative alle spese di acquisto
di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui agli
articoli 4, comma 2, lettera b), e 9, comma 2, lettera
b), non sono ripetibili, per il medesimo immobile,
se non sono trascorsi più di dieci anni dalla
stipulazione del precedente contratto di mutuo.
2. I soggetti beneficiari sono obbligati a
mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare
o cedere i beni finanziati, separatamente dall'azienda,
per i seguenti periodi:
a)
cinque anni decorrenti dalla data di erogazione
dell'agevolazione, quando si tratti delle spese di
cui agli articoli 4, comma 2, lettere c) ed e), e
9, commi 2, lettere c) ed e), e 5, lettera a);
b) per un periodo
di tempo pari a quello della durata originariamente
fissata per il mutuo o quindici anni decorrenti dalla
data di erogazione delle agevolazioni, fatti salvi
eventuali vincoli urbanistici di durata superiore,
quando si tratti delle spese di cui agli articoli
4, comma 2, lettere a) e b), e 9, comma 2, lettere
a) e b).
3. Il vincolo sugli immobili è reso
pubblico a cura e spese del soggetto beneficiario
mediante trascrizione presso l'ufficio dei registri
immobiliari competente per territorio.
4. Le agevolazioni percepite non devono essere
restituite qualora i beni finanziati siano sostituiti
con altri della stessa natura, previa autorizzazione
del dirigente della struttura competente.
5. In caso di cessione di azienda i finanziamenti
a tasso agevolato in capo al cedente possono essere
trasferiti al cessionario che sia in possesso dei
requisiti previsti dalla presente legge.
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Articolo
24 - (Vigilanza)
1. Le strutture competenti possono disporre,
in qualsiasi momento, idonei controlli, anche a campione,
sui programmi e sulle iniziative oggetto di agevolazione,
allo scopo di verificarne lo stato di attuazione,
nonché di accertare il rispetto di ogni altro
obbligo o adempimento previsto dalla presente legge
e dal provvedimento di concessione, nonché
la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni
rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione
dell'agevolazione.
2. Per lo svolgimento dei controlli di cui
al comma 1, le strutture competenti possono avvalersi
di Finaosta S.p.A..
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Articolo
25 - (Revoca delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni sono revocate qualora il
soggetto beneficiario:
a) non adempia
l'obbligo di cui all'articolo 23, comma 2;
b)
non ultimi le iniziative correlate alle spese
di cui agli articoli 4, comma 2, lettera a), e 9,
comma 2, lettera a), riguardanti opere edili, entro
il termine previsto dalle rispettive concessioni edilizie
o effettui dette opere in difformità dalle
concessioni medesime;
c) non ultimi
le iniziative correlate alle spese di cui agli articoli
4, comma 2, e 9, commi 2 e 5, non riguardanti opere
edili, entro un anno dalla data di concessione dell'agevolazione.
Qualora le iniziative siano correlate alla realizzazione
di opere edili, il predetto termine decorre dalla
data di scadenza della relativa concessione edilizia;
d) non ultimi
le iniziative di cui all'articolo 14, comma 1, entro
un anno dalla data di concessione dell'agevolazione.
2. La revoca dell'agevolazione è altresì
disposta qualora dai controlli effettuati emerga la
non veridicità delle dichiarazioni e delle
informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini
della concessione dell'agevolazione medesima.
3. In caso di revoca, l'agevolazione percepita
è restituita alla Regione o, nel caso di mutui
a tasso agevolato, a Finaosta S.p.A. entro sessanta
giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento,
con le seguenti modalità:
a) l'intero ammontare
del contributo in conto capitale, maggiorato degli
interessi calcolati con le modalità di cui
al comma 4;
b)
il capitale residuo del mutuo, maggiorato della
differenza tra gli interessi calcolati con le modalità
di cui al comma 4 e gli interessi corrisposti.
4. Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente
tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta
restituzione e sono calcolati sulla base della media
ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita
al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.
5. Nel provvedimento di revoca sono fissate
le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo
comunque non superiore a dodici mesi.
6. La revoca dell'agevolazione può essere
disposta anche in misura parziale purché proporzionale
all'inadempimento riscontrato.
7. La mancata restituzione dell'agevolazione
entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto,
per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni
altra agevolazione prevista dalla presente legge,
per un periodo di cinque anni decorrente dalla data
di adozione del provvedimento di revoca.
8. Per le piccole e medie imprese di cui all'articolo
3, la Giunta regionale può disporre la revoca
parziale dell'agevolazione, in relazione alla mancata
osservanza delle disposizioni in materia di rilevazioni
statistiche delle persone alloggiate.
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Articolo 26
- (Sanzioni)
1. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui
all'articolo 23, comma 2, comporta, oltre alla revoca,
anche parziale, dell'agevolazione, l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente
nel pagamento di una somma di denaro da un minimo
della metà ad un massimo dell'intero importo
del beneficio indebitamente fruito.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative
di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati
minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).
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CAPO VIII - DISPOSIZIONI
FINANZIARIE

Articolo 27 - (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dalla applicazione della
presente legge è determinato complessivamente
in lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per l'anno
2001 e in annui euro 516.000 a decorrere dall'anno
2002.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura
nello stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione per l'anno finanziario 2001 e di quello
pluriennale per gli anni 2001/2003 negli obiettivi
programmatici 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi) per
le finalità di cui agli articoli 16, comma
2, 18, comma 2 e 24, comma 2; 2.2.2.11. (Interventi
promozionali per il commercio) per le finalità
di cui all'articolo 10; 2.2.2.12. (Interventi promozionali
per il turismo) per le finalità di cui all'articolo
15, 2.2.2.13. (Interventi promozionali per lo sviluppo
di attività alberghiere ed extralberghiere)
per le finalità di cui all'articolo 5, e si
provvede mediante riduzione di pari importo dello
stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale
per il finanziamento di spese di investimento), dell'obiettivo
programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento
previsto al punto B.2.2. (Interventi regionali a sostegno
delle attività turistico-ricettive e commerciali)
dell'allegato n. 1 ai bilanci annuale e pluriennale.
3. I proventi delle sanzioni amministrative
di cui all'articolo 26 sono introitati al capitolo
7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni)
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
della Regione.
4. Per l'applicazione della presente legge
la Giunta regionale è autorizzata ad apportare,
con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore
regionale competente in materia di bilancio e finanze,
le occorrenti variazioni di bilancio, e, nell'ambito
delle finalità della legge stessa, variazioni
tra gli obiettivi programmatici indicati al comma
2, con esclusione dell'obiettivo programmatico 2.1.6.01..
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Articolo
28 - (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente
ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione.
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