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Dlgs
155/97
Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155
"Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE
concernenti l'igiene dei
prodotti alimentari"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 136 del 13 giugno 1997 - Supplemento
Ordinario n. 118
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria
per il 1994, ed in particolare l'articolo 32;
Vista la direttiva 93/43/CEE, del Consiglio del
14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari;
Vista la direttiva 93/3/CE, della Commissione del
26 gennaio 1996, recante deroga a talune norme della
direttiva 93/43/CEE, con riguardo al trasporto marittimo
di oli e grassi liquidi sfusi;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 777, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
107;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio
1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro della sanita', di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
degli affari esteri, di grazia e giustizia, del
tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - (Campo di
applicazione)
1. Il presente decreto stabilisce, fatte
salve le disposizioni previste da norme specifiche,
le norme generali di igiene dei prodotti alimentari
e le modalita' di verifica dell'osservanza di tali
norme.
Art. 2 - (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) igiene dei
prodotti alimentari, di seguito denominata "igiene":
tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza
e la salubrita' dei prodotti alimentari. Tali misure
interessano tutte le fasi successive alla produzione
primaria, che include tra l'altro la raccolta, la
macellazione e la mungitura, e precisamente: la
preparazione, la trasformazione, la fabbricazione,
il confezionamento, il deposito, il trasporto, la
distribuzione, la manipolazione, la vendita o la
fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore;
b) industria
alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con
o senza fini di lucro, che esercita una o piu' delle
seguenti attivita': la preparazione, la trasformazione,
la fabbricazione, il confezionamento, il deposito,
il trasporto, la distribuzione, la manipolazione,
la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione,
di prodotti alimentari;
c) alimenti
salubri: gli alimenti idonei al consumo umano dal
punto di vista igienico;
d) autorita'
competente: il Ministero della sanita', le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni
e le unita' sanitarie locali, secondo quanto previsto
dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni;
e) responsabile
dell'industria alimentare: il titolare dell'industria
alimentare ovvero il responsabile specificatamente
delegato.
Art. 3 - (Autocontrollo)
1. Il responsabile dell'industria deve garantire
che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione,
il confezionamento, il deposito, il trasporto, la
distribuzione, la manipolazione, la vendita o la
fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti
alimentari siano effettuati in modo igienico.
2. Il responsabile della industria alimentare
deve individuare nella propria attivita' ogni fase
che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza
degli alimenti e deve garantire che siano individuate,
applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure
di sicurezza avvalendosi dei seguenti principi su
cui e' basato il sistema di analisi dei rischi e
di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis
and Critical Control Points):
a) analisi dei
potenziali rischi per gli alimenti;
b) individuazione
dei punti in cui possono verificarsi dei rischi
per gli alimenti;
c) decisioni
da adottare riguardo ai punti critici individuati,
cioe' a quei punti che possono nuocere alla sicurezza
dei prodotti;
d) individuazione
ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza
dei punti critici;
e) riesame periodico,
ed in occasione di variazioni di ogni processo e
della tipologia d'attivita', dell'analisi dei rischi,
dei punti critici e delle procedure di controllo
e di sorveglianza.
3. Il responsabile dell'industria alimentare
deve tenere a disposizione dell'autorita' competente
preposta al controllo tutte le informazioni concernenti
la natura, la frequenza e i risultati alla procedura
di cui al comma 2.
4. Qualora a seguito dell'autocontrollo di
cui al comma 2, il responsabile dell'industria alimentare
constati che i prodotti possano presentare un rischio
immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio
dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in
condizione tecnologiche simili informando le autorita'
competenti sulla natura del rischio e fornendo le
informazioni relative al ritiro degli stessi; il
prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto
la sorveglianza e la responsabilita' dell'autorita'
sanitaria locale fino al momento in cui, previa
autorizzazione della stessa, non venga distrutto
o utilizzato per fini diversi dal consumo umano
o tratto in modo da garantirne la sicurezza; le
spese sono a carico del titolare dell'industria
alimentare.
5. Le industrie alimentari devono attenersi
alle disposizioni di cui all'allegato, fatte salve
quelle piu' dettagliate o rigorose attualmente vigenti
purche' non costituiscano restrizione o ostacolo
agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono
essere effettuate con regolamento del Ministro della
sanita' previo espletamento delle procedure comunitarie.
Art. 4 - (Manuali di corretta
prassi igienica)
1. Al fine di facilitare l'applicazione delle
misure di cui all'articolo 3, possono essere predisposti
manuali di corretta prassi igienica tenendo conto,
ove necessario, del Codice internazionale di prassi
raccomandato e dei principi generali di igiene del
Codex Alimentarius.
2. L'elaborazione dei manuali di cui al comma
1 e' effettuata dai settori dell'industria alimentare
e dai rappresentanti di altre parti interessate
quali le autorita' competenti e le associazioni
dei consumatori, in consultazione con i soggetti
sostanzialmente interessati tenendo conto, se necessario,
del Codice internazionale di prassi raccomandato
e dei principi generali di igiene del Codex Alimentarius.
3. I manuali di cui ai commi 1 e 2 possono
essere elaborati anche dall'Ente nazionale italiano
di unificazione (UNI).
4. Il Ministero della sanita' valuta la conformita'
all'articolo 3 dei manuali di cui ai commi 1 e 2
secondo le modalita' da esso stabilite e, se li
ritiene conformi, li trasmette alla Commissione
europea.
5. Ai fini dell'attuazione delle norme generali
di igiene e della predisposizione dei manuali di
corretta prassi igienica, le industrie alimentari
possono tenere anche conto delle norme europee della
serie EN 29000 ovvero ISO 9000.
Art. 5 - (Controlli)
1. Il controllo ufficiale per accertare che
le industrie alimentari osservino le prescrizioni
previste dall'articolo 3, si effettua conformemente
a quanto previsto dal decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 123; per tale controllo si deve tener conto
dei manuali di corretta prassi igienica di cui all'articolo
4.
2. Gli incaricati del controllo di cui al
comma 1 effettuano una valutazione generale dei
rischi potenziali concernenti la sicurezza degli
alimenti, in relazione alle attivita' svolte dall'industria
alimentare, prestando una particolare attenzione
ai punti critici di controllo dalla stessa evidenziati,
al fine di accertare che le operazioni di sorveglianza
e di verifica siano state effettuate correttamente
dal responsabile.
3. Al fine di determinare il rischio per
la salubrita' e la sicurezza dei prodotti alimentari
si tiene conto del tipo di prodotto, del modo in
cui e' stato trattato e confezionato e di qualsiasi
altra operazione cui esso e' sottoposto prima della
vendita o della fornitura, compresa la somministrazione
al consumatore, nonche' delle condizioni in cui
e' esposto o in cui e' immagazzinato.
4. I locali utilizzati per le attivita' di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), vengono
ispezionati con la frequenza, ove prevista, indicata
nel decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio
1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 132
alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1995;
tale frequenza puo' tuttavia essere modificata in
relazione al rischio.
5. Il controllo di prodotti alimentari in
impostazione si effettua in conformita' al decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 123.
Art. 6 - (Educazione sanitaria
in materia alimentare)
1. Il Ministero della sanita', d'intesa con
le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano
e le unita' sanitarie locali, promuove campagne
informative dei cittadini sull'educazione sanitaria
in materia di corretta alimentazione, anche, d'intesa
con il Ministero della pubblica istruzione, nelle
scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione
dei docenti di materie scientifiche e di educazione
fisica, nell'ambito delle attivita' didattiche previste
dalla programmazione annuale.
Art. 7 - (Modifiche
di talune disposizioni preesistenti)
1. All'articolo 4, primo comma, della legge
30 aprile 1962, n. 283, dopo la parola: "alimentazione"
sono inserite le seguenti: ", materiali e oggetti
destinati a venire a contatto con sostanze alimentari"
e, dopo la parola: "campioni" le parole:
"delle sostanze stesse" sono sostituite
dalle seguenti: "di tali sostanze, materiali
e oggetti".
2. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 777, introdotto dall'articolo 2 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, sono soppresse
le parole: "di zinco".
Art. 8 - (Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato il
responsabile dell'industria
alimentare e' punito con:
a) la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire due milioni a
lire dodici milioni per l'inosservanza dell'obbligo
di cui all'articolo 3, comma 3;
b) la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a
lire diciotto milioni per la mancata o non corretta
attuazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo
3, comma 2, o per l'inosservanza delle disposizioni
di cui all'articolo 3, comma 5;
c) la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni
a lire sessanta milioni per la violazione degli
obblighi di ritiro dal commercio previsti dall'articolo
3, comma 4.
2. L'Autorita' incaricata del controllo procede
all'applicazione delle sanzioni amministrative di
cui al comma 1, lettere a) e b), qualora il responsabile
dell'industria alimentare non provveda ad eliminare
il mancato o non corretto adempimento delle norme
di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, entro un congruo
termine prefissato.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni
di cui al comma 2, ovvero la violazione dell'obbligo
di ritiro dal commercio previsto dall'articolo 3,
comma 4, e' punito, se ne deriva pericolo per la
salubrita' e la sicurezza dei prodotti alimentari,
con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire
seicentomila a lire sessanta milioni.
Art. 9 - (Norme transitorie
e finali)
1. Le industrie alimentari devono adeguarsi
alle disposizioni del presente decreto entro dodici
mesi dalla data della sua entrata in vigore, fatta
eccezione per quelle che vendono o somministrano
prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali
devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data
della sua pubblicazione.
2. Nella applicazione delle disposizioni
di cui ai capitoli I e II dell'allegato, alle lavorazioni
alimentari svolte per la vendita diretta ai sensi
della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione
sul posto ai sensi della legge 5 dicembre 1985,
n. 730, nonche' per la produzione, la preparazione
e il confezionamento in laboratori annessi agli
esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari
destinate ad essere vendute nei predetti
esercizi, l'autorita' sanitaria competente per territorio
tiene conto delle effettive necessita' connesse
alla specifica attivita'.
(Si omette il testo dell'Allegato)
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