LEGGI REGIONALI

Legge Regionale
75/90 del 27/11/1990 (vigente)
Legge regionale 27 novembre 1990, n. 75.
Adesione della Regione al Consorzio Garanzia
Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle
d'Aosta. Interventi a favore dei Consorzi Garanzia
Fidi.
(B.U. 4 dicembre 1990, n. 49).
CAPO I - Consorzio di garanzia
FIDI tra gli esercenti le libere professioni in
Valle d'Aosta
Art. 1. - Partecipazione della
Regione »»»
CAPO II - Consorzi garanzia
FIDI
Art. 2. - Interventi per l'abbattimento
del tasso su operazioni di investimento »»»
Art. 3. - Tasso di interesse
a carico dei soggetti aderenti ai Consorzi
»»»
Art. 4. - Interventi per operazioni
di consolidamento gestionale »»»
Art. 5. - Controllo regionale sulla destinazione
dei finanziamenti »»»
CAPO
III - Consorzio garanzia FIDI fra gli industriali
della Valle d'Aosta
Art. 6. - Interventi per l'abbattimento del
tasso di interesse su operazioni di anticipazioni
su cessioni di crediti commerciali (factoring) »»»
CAPO
IV - Disposizioni finanziarie
Art. 7. - Finanziamenti »»»
Art. 8. - Norme finanziarie »»»
Art. 9. - Variazioni al bilancio »»»
CAPO
I - CONSORZIO DI GARANZIA FIDI TRA GLI ESERCENTI
LE LIBERE PROFESSIONI IN VALLE D'AOSTA
Art. 1. (Partecipazione della Regione).
1. La Regione partecipa alla costituzione
di un Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere
professioni in Valle d'Aosta.
2. Il Presidente della Giunta regionale o,
in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore
regionale alle Finanze, è autorizzato a sottoscrivere
gli atti necessari per l'adesione al consorzio.
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CAPO II - CONSORZI GARANZIA FIDI
Art. 2. (Interventi per l'abbattimento
del tasso su operazioni di investimento).
1. La Regione Valle d'Aosta che ai sensi
delle leggi regionali 11 agosto 1976, n. 32 e successive
modificazioni, 16 giugno 1978, n. 22 e successive
modificazioni, 16 giugno 1978, n. 23 e successive
modificazioni, 16 giugno 1978, n. 25 e successive
modificazioni e 24 agosto 1982, n. 43, aderisce
rispettivamente:
a)
al Consorzio Garanzia Fidi fra industriali
della Valle d'Aosta;
b) al Consorzio
Garanzia Fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta;
c) al Consorzio
Confidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta;
d) al Consorzio
Confidi fra commercianti della Valle d'Aosta;
e) al Consorzio
Garanzia Fidi fra gli agricoltori della Valle d'Aosta;
interviene finanziariamente a favore di ogni singolo
consorzio, per l'abbattimento dei tassi di interesse
praticati dagli istituti di credito convenzionati
per operazioni di investimento, fino ad un massimo
del 50 percento del tasso di riferimento stabilito
dal Ministero del Tesoro per ciascun settore.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono
estesi al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti
le libere professioni in Valle d'Aosta.
3. Si intendono operazioni di investimento
ai sensi del comma 1:
a) le spese
per l'acquisto - compreso il terreno -, l'ampliamento,
la ristrutturazione e l'ammodernamento di immobili,
nonché le spese per l'acquisto di attrezzature,
impianti, arredi e infrastrutture, comprese quelle
relative al risparmio energetico e all'inquinamento,
da destinare alle attività dei soggetti aderenti
ai consorzi;
b) le spese
per l'acquisto e l'impianto delle aziende, le spese
relative alla promozione e distribuzione di prodotti
aziendali nonché le spese relative all'attività
di ricerca e acquisto di brevetti.
4. I Consorzi indicati alle lettere a), b),
c), d) ed e) del comma 1, nonché il Consorzio
di cui al comma 2, devono presentare all'Assessorato
delle Finanze, all'inizio di ciascun esercizio un
programma degli interventi che intendono attuare,
nel quale venga specificata l'entità del
finanziamento proposto per ciascun tipo di operazione
nonché un rendiconto consuntivo delle somme
utilizzate nell'esercizio precedente.
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Art. 3.
(Tasso di interesse a carico dei soggetti aderenti
ai Consorzi).
1. Il tasso di interesse a carico dei soggetti
aderenti ai Consorzio, beneficiari degli interventi
di cui all'articolo 2, non può comunque essere
inferiore al tasso minimo stabilito dalla corrispondente
normativa statale concernente il credito agevolato.
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Art. 4.
(Interventi per operazioni di consolidamento gestionale).
1. Per gli anni 1990 e 1991, al fine di consolidare
lo sviluppo della Valle d'Aosta, consentendo la
prosecuzione del programma di trasformazione delle
imprese in atto, i consorzi di cui al comma 1 dell'articolo
2, possono destinare una quota non superiore al
30 percento del finanziamento concesso a norma del
medesimo articolo 2, per operazioni finanziarie,
da realizzarsi tramite le banche convenzionate.
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Art. 5. (Controllo
regionale sulla destinazione dei finanziamenti).
1. I soggetti aderenti ai consorzi, beneficiari
degli interventi di cui agli artt. 2 e 4, sono tenuti
a consentire, in qualsiasi momento, il controllo,
da parte degli Assessori regionali competenti per
materia, sulla destinazione dei finanziamenti medesimi.
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CAPO III - CONSORZIO GARANZIA
FIDI FRA GLI INDUSTRIALI DELLA VALLE D'AOSTA
Art. 6. (Interventi per l'abbattimento
del tasso di interesse su operazioni di anticipazioni
su cessioni di crediti commerciali (factoring).
1. La Giunta regionale è autorizzata
a concedere, annualmente, un contributo al Consorzio
Garanzia Fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta
per l'abbattimento del tasso di interesse sulle
operazioni di anticipazione su cessioni di credito
commerciali (factoring) perfezionate dalle imprese
industriali aderenti al consorzio e aventi sede
in Valle d'Aosta.
2. Il contributo di cui al comma 1, fissato
per il 1990 in Lire 500 milioni è concesso
in conto interessi fino al limite massimo del 50
percento del tasso di riferimento fissato dal Ministero
del Tesoro per il settore dell'industria.
3. L'accreditamento del contributo è
disposto a favore del Consorzio Garanzia Fidi fra
gli industriali della Valle d'Aosta per il tramite
degli istituti di credito convenzionati.
4. Al Consorzio Garanzia Fidi fra gli industriali
della Valle d'Aosta, al termine dell'esercizio 1990,
fornisce all'Amministrazione regionale un rendiconto
consuntivo recante il numero delle operazioni agevolate,
l'importo complessivo, il contributo regionale utilizzato
e l'eventuale contributo residuo.
5. Le quote di contributo di cui al comma
1 eventualmente non utilizzate annualmente potranno
essere utilizzate dal Consorzio Garanzia Fidi fra
gli industriali della Valle d'Aosta, per le stesse
finalità, negli anni successivi.
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CAPO IV - DISPOSIZIONI
FINANZIARIE
Art. 7. (Finanziamenti).
1. La Giunta regionale, è autorizzata,
sulla base dei programmi di intervento presentati
dai Consorzi secondo quanto disposto dal comma 4
dell'articolo 2, ad erogare annualmente contributi
ai consorzi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
2.
2. Per l'anno 1990 i contributi di cui al
comma 1 sono determinati nei seguenti importi:
a) Consorzio
Garanzia Fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta
Lire 3.500.000.000;
b)
Consorzio Garanzia Fidi tra gli albergatori
della Valle d'Aosta Lire 1.500.000.000;
c) Consorzio
Garanzia Confidi tra gli artigiani della Valle d'Aosta
Lire 1.000.000.000;
d) Consorzio
Garanzia Confidi tra commercianti della Valle d'Aosta
Lire 1.400.000.000;
e) Consorzio
Garanzia Fidi tra gli agricoltori Lire 700.000.000;
f) Consorzio
Garanzia Fidi fra esercenti le libere professioni
Lire 100.000.000.
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Art. 8.
(Norme finanziarie).
1. L'onere derivante dall'applicazione della
presente legge, valutato in complessive Lire 8.200.000.000
per l'anno 1990, graverà sui capitoli del
bilancio di previsione per l'anno in corso come
specificato all'articolo 9.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma
1 si provvede:
a) quanto a
Lire 7.000.000.000 mediante riduzione dello stanziamento
previsto al capitolo 50150 " Fondo globale
per il finanziamento di spese per ulteriori programmi
di sviluppo (spese di investimento) " del bilancio
di previsione per l'anno in corso a valere sull'apposito
accantonamento iscritto all'allegato n. 8 al bilancio
stesso;
b) quanto a
Lire 1.200.000.000 mediante l'iscrizione di maggiori
entrate accertate sul capitolo 00300 del bilancio
di previsione per il corrente esercizio derivanti
dalla tassa di concessione della Casa da Gioco di
Saint-Vincent.
3. A decorrere dall'anno 1991 gli oneri saranno
determinati con la legge di approvazione dei relativi
bilanci ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale
27 dicembre 1989, n. 90.
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Art. 9.
(Variazioni al bilancio).
1. Al bilancio di previsione della Regione
per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate
le seguenti variazioni:
Parte entrata
In aumento
Cap. 00300 " Tassa di concessione della Casa
da Gioco di Saint-Vincent L. 1.200.000.000
Parte spesa
In diminuzione
Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento
di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese
di investimento) " L. 7.000.000.000
In aumento
Cap. 24100 di nuova istituzione
"Programma regionale: 2.1.2.
Codificazione: 2.1.2.4.3.5.10.32.03
Contributo al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti
le libere professioni
- LR 27 novembre 1990, n. 75 "
L. 100.000.000
Cap. 31405 " Contributi al Consorzio Garanzia
Fidi tra gli agricoltori della Valle d'Aosta
- LR 24 agosto 1982, n. 43 "
L. 700.000.000
Cap. 36000 " Contributo al Consorzio
Garanzia Fidi tra gli industriali
- LR 11 agosto 1976, n. 32
- LR 16 giugno 1978, n. 24
- LR 19 giugno 1984, n. 25 "
L. 3.500.000.000
Cap. 36670 " Contributo al Consorzio
Garanzia Fidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta
- LR 16 giugno 1978, n. 23
- LR 19 giugno 1984, n. 25 "
L. 1.000.000.000
Cap. 36900 " Contributo al Consorzio Garanzia
Fidi tra i commercianti
- LR 16 giugno 1978, n. 25
- LR 19 giugno 1984, n. 25 "
L. 1.400.000.000
Cap. 37850 " Contributo al Consorzio
Garanzia Fidi tra gli albergatori
- LR 16 giugno 1978, n. 22
- LR primo giugno 1984, n. 19
- LR 2 novembre 1987, n. 90 "
L. 1.500.000.000
Totale in aumento L. 8.200.000.000
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