LEGGI REGIONALI

Legge Regionale
20/99 del 02/08/1999 (vigente)
Legge regionale 2 agosto 1999, n. 20.
Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche
alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina
delle manifestazioni fieristiche). (B.U. 10 agosto
1999, n. 35).
CAPO
I - Principi generali
Articolo 1 - Ambito di applicazione »»»
Articolo 2 - Definizioni »»»
Articolo 3 - Caratteristiche ed articolazione merceologica
delle manifestazioni »»»
Articolo 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività
»»»
CAPO II - Disciplina delle autorizzazioni
Articolo 5 - Autorizzazione di tipo A »»»
Articolo 6 - Procedura di rilascio delle autorizzazioni
di tipo A »»»
Articolo 7 - Subingresso nelle autorizzazioni di
tipo A »»»
Articolo 8 - Autorizzazione di tipo B »»»
Articolo 9 - Revoca e sospensione delle autorizzazioni
»»»
CAPO III - Programmazione del commercio su aree
pubbliche
Articolo 10 - Criteri per la razionalizzazione del
commercio su aree pubbliche »»»
Articolo 11 - Deliberazioni comunali »»»
Articolo 12 - Adempimenti nei confronti dell'Osservatorio
regionale del commercio e del turismo »»»
CAPO IV - Norme per l'esercizio
dell'attività
Articolo 13 - Rilascio delle concessioni di posteggio
nelle fiere »»»
Articolo 14 - Assegnazione temporanea di posteggi
nei mercati e nelle fiere »»»
Articolo 15 - Computo delle presenze »»»
Articolo 16 - Orari del commercio su aree pubbliche
»»»
Articolo 17 - Aree particolari »»»
Articolo 18 - Uso di automezzi »»»
CAPO V - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 19 - Adempimenti dei Comuni »»»
Articolo 20 - Conversione delle autorizzazioni »»»
Articolo 21 - Modifica all'articolo 2 della legge
regionale 16 febbraio 1995, n. 6 »»»
Articolo 22 - Abrogazioni »»»
Articolo 23 - Dichiarazione d'urgenza »»»
CAPO
I - PRINCIPI GENERALI
Art.
1. (Ambito di applicazione).
1. Con la presente legge
la Regione Valle d'Aosta disciplina l'esercizio
del commercio su aree pubbliche.
2. Le relative norme si applicano a tutti
gli operatori di commercio su aree pubbliche nonché,
limitatamente all'uso delle aree e delle soste,
ai produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio
1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in
sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli
agricoltori produttori diretti).
3. La Giunta regionale può emanare
appositi provvedimenti per la disciplina degli aspetti
attuativi della presente legge.
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Art.
2. (Definizioni).
1. Ai fini degli articoli che seguono, si
intendono:
a) per autorizzazioni
di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio,
di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio,
a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo
1997, n. 59);
b) per autorizzazioni
di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio
ed in forma itinerante, di cui all'articolo 28,
comma 1, lettera b), del d.lgs. 114/1998;
c)
per concessione di posteggio, l'atto comunale
che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito
di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;
d)
per posteggio fuori mercato, un posteggio
destinato all'esercizio dell'attività e non
compreso nei mercati;
e)
per società di persone, le società
in nome collettivo e le società in accomandita
semplice;
f) per settori
merceologici, il settore alimentare ed il settore
non alimentare di cui all'articolo 5 del d.lgs.
114/1998;
g) per requisiti
soggettivi, i requisiti di accesso alle attività
commerciali previsti dall'articolo 5 del d.lgs.
114/1998;
h) per produttori
agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione
rilasciata ai sensi della l. 59/1963;
i) per mercato,
l'area pubblica o privata della quale il Comune
abbia la disponibilità, composta da più
posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio
dell'attività per uno o più o tutti
i giorni della settimana o del mese per l'offerta
integrata di merci al dettaglio, la somministrazione
di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici
servizi;
j) per fiera,
la manifestazione caratterizzata dall'afflusso,
nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private
delle quali il Comune abbia la disponibilità,
di operatori autorizzati ad esercitare il commercio
su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze,
eventi o festività;
k) per presenza
in un mercato, il numero delle volte in cui l'operatore
si è presentato in tale mercato prescindendo
dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
l)
per presenze effettive in una fiera, il numero
delle volte in cui l'operatore ha effettivamente
esercitato l'attività in tale fiera;
m) per autorizzazioni
temporanee, le autorizzazioni rilasciate a coloro
che siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti,
in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie
di persone, nei limiti dei posteggi appositamente
individuati.
m bis) per mostre-mercato
di interesse locale, le manifestazioni sul suolo
pubblico o privato, di cui il Comune abbia la disponibilità,
concernenti particolari specializzazioni merceologiche,
quali l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate,
l'oggettistica antica, i libri, le stampe, i fiori,
le piante, gli oggetti da collezione (1).
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Art.
3. (Caratteristiche ed articolazione merceologica
delle manifestazioni).
1. I mercati, in relazione al periodo di
svolgimento, si suddividono in:
a) annuali,
qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;
b) stagionali,
qualora si svolgano per un periodo non superiore
a sei mesi l'anno;
c) straordinari,
qualora si tratti di edizioni aggiuntive dello stesso
mercato, in giorni diversi ed ulteriori rispetto
a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
2. I Comuni possono determinare le tipologie
merceologiche dei posteggi delle fiere e dei mercati
oppure dei posteggi istituiti fuori mercato, stabilendo
vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie
di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione,
nonché prevedere fiere e mercati specializzati
nei quali almeno il settanta per cento dei posteggi
siano destinati alla vendita del medesimo prodotto
o di prodotti affini.
3. Al fine di consentire, nell'ambito dell'Osservatorio
regionale del commercio e del turismo di cui all'articolo
11 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi
e direttive per l'esercizio dell'attività
commerciale), un monitoraggio sull'andamento del
commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica
dei posteggi di cui al comma 2 è effettuata
con riferimento alle categorie di prodotti indicate
nell'allegato A.
4. Per il soddisfacimento di specifiche esigenze,
i Comuni possono prevedere l'esercizio del commercio
su aree pubbliche in posteggi fuori mercato, appositamente
individuati.
5. Al fine di valorizzare specifiche aree
urbane o rurali, nonché specifiche tradizioni
locali, attività culturali, economiche e
sociali, i Comuni possono istituire fiere o manifestazioni
commerciali che si svolgono su aree pubbliche o
private di cui abbiano la disponibilità.
A tali manifestazioni partecipano prioritariamente
gli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche
e nei posteggi in eccedenza possono essere ammessi
a partecipare anche i soggetti iscritti nel Registro
delle imprese.
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Art. 4.
(Requisiti per l'esercizio dell'attività).
1. Il commercio su aree pubbliche può
essere svolto da persone fisiche o da società
di persone ed è subordinato al possesso dei
requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale
di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998 ed al
rilascio delle prescritte autorizzazioni.
2. Ai fini della commercializzazione restano
salve le disposizioni concernenti la vendita di
determinati prodotti previste da leggi speciali.
3. L'aggiunta di un settore merceologico
al contenuto dell'autorizzazione è subordinata
alla sola verifica dei requisiti di cui all'articolo
5 del d.lgs. 114/1998.
4. E' ammesso il rilascio di più autorizzazioni
a favore del medesimo soggetto, persona fisica o
società. Le autorizzazioni a favore di società
sono intestate direttamente a queste.
5. E' consentita la rappresentanza del titolare
dell'autorizzazione, persona fisica o società,
da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a
condizione che, durante le attività di vendita,
egli sia munito di delega e del titolo originale
dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta
degli organi di vigilanza.
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CAPO
II - DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 5. (Autorizzazione di tipo
A).
1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio
su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è
rilasciata dal Comune dove questo si trova. Ciascun
singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta
il contestuale rilascio della concessione del posteggio
che ha validità di dieci anni, e non può
essere ceduta se non con l'insieme del complesso
dei beni, per mezzo del quale ciascuna autorizzazione
viene utilizzata, ed è automaticamente rinnovata
alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune,
adottata per motivi di pubblico interesse.
3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio
dell'attività con uso di posteggio, consente:
a) la partecipazione
alle fiere, anche fuori regione;
b) la vendita
in forma itinerante nel territorio regionale, al
di fuori del tempo di utilizzazione dei posteggi.
4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto,
persona fisica o società, non può
essere titolare di più di tre autorizzazioni,
e connesse concessioni di posteggio, salvo che fosse
già titolare di più concessioni di
posteggio all'entrata in vigore della legge 28 marzo
1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree
pubbliche) o che si tratti di società cui
vengano conferite più aziende per l'esercizio
del commercio su aree pubbliche relative a posteggi
esistenti nel medesimo mercato.
5. In relazione
a quanto disposto all'articolo 4, comma 5, è
ammesso in capo ad uno stesso soggetto, persona
fisica o società, il rilascio di più
autorizzazioni di tipo A per più mercati
anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed
orari.
6.
Nel rispetto delle disposizioni in materia
igienico-sanitaria, nonché dei limiti di
carattere merceologico disposti dai Comuni, l'operatore
può utilizzare il posteggio per la vendita
di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.
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Art. 6.
(Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo
A).
1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione
di tipo A e della relativa concessione di posteggio,
all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune
dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni
previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione
dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le
eventuali determinazioni di carattere merceologico
ed i criteri di priorità di accoglimento
delle istanze di cui al comma 4.
2. Entro il 14 gennaio ed il 14 luglio di
ciascun anno, i Comuni fanno pervenire all'Assessorato
competente in materia di commercio, i propri bandi
ai fini della pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione Valle d'Aosta entro i successivi trenta
giorni.
3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni
sono inoltrate ai Comuni a partire dalla data di
pubblicazione dei bandi nel Bollettino ufficiale
e debbono pervenire nel termine massimo di trenta
giorni da essa. Le domande pervenute ai Comuni fuori
termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna
priorità in futuro. L'esito dell'istanza
è comunicato agli interessati nel termine,
non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato
dai Comuni, decorso il quale l'istanza deve considerarsi
accolta.
4. Il Comune esamina le domande regolarmente
pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale
concessione per ciascun posteggio libero sulla base
di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine,
dei seguenti criteri:
a)
maggiore anzianità di presenza nel
mercato, determinata in base al numero di volte
che l'operatore si è presentato entro l'orario
d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver
potuto o meno svolgere l'attività;
b) anzianità
di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività
di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
c) altri eventuali
criteri integrativi disposti dal Comune ed indicati
nel bando;
d) ordine cronologico
di spedizione.
5. Qualora il Comune abbia fatto uso della
facoltà di ripartizione merceologica dei
posteggi, è redatta distinta graduatoria
per ciascun gruppo di posteggi individuato. È
ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più
graduatorie.
6. Nel caso di soppressione dei posteggi
in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi
hanno priorità assoluta nell'assegnazione
di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che
sia la merceologia trattata.
7. Sono escluse dall'applicazione della procedura
di cui al presente articolo, e sono rilasciate dai
Comuni, secondo propri criteri e modalità,
le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:
a) ai produttori
agricoli di cui alla l. 59/1963;
b) a posteggi
fuori mercato.
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Art. 7.
(Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A).
1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà
o gestione per atto tra vivi dell'attività
commerciale corrispondente all'autorizzazione di
tipo A, il cessionario inoltra al Comune sede del
posteggio la comunicazione di subingresso, allegandovi
l'autorizzazione originale e l'autocertificazione
del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5
del d.lgs. 114/1998.
2. Se il cessionario dell'attività
non è in possesso, al momento dell'atto di
trasferimento dell'azienda, dei requisiti di cui
all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998, l'esercizio
dell'attività commerciale e la reintestazione
dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento
che deve avvenire entro un anno.
3. Nel caso di cessione per causa di morte,
la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata
dagli eredi che assumono la gestione dell'attività,
i quali, anche in mancanza dei requisiti di cui
all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998, possono continuare
l'attività del dante causa per non oltre
sei mesi.
4. In ogni caso di subingresso in attività
di commercio su aree pubbliche, i titoli di priorità
acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario,
ad esclusione dell'anzianità di iscrizione
al Registro delle imprese. La disposizione si applica
anche al conferimento in società.
5. Non è ammessa la cessione dell'attività
relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni
per i quali è autorizzato l'uso del posteggio,
nell'ambito di un mercato a cadenza giornaliera.
6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza
del titolare di autorizzazione di tipo A, questi
ne dà comunicazione entro trenta giorni al
Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie
annotazioni.
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Art. 8. (Autorizzazione
di tipo B).
1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio
su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in
forma itinerante è rilasciata dal Comune
di residenza del richiedente o, in caso di società
di persone, dal Comune in cui ha sede legale la
società.
2. L'autorizzazione di tipo B abilita:
a) all'esercizio
del commercio in forma itinerante;
b) all'esercizio
del commercio nell'ambito delle fiere;
c) all'esercizio
del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente
ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non
occupati;
d)
alla vendita al domicilio, come definito
all'articolo 28, comma 4, del d.lgs. 114/1998.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante
permette di effettuare soste per il tempo necessario
a servire la clientela e, comunque, non superiori
ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con
obbligo, decorso detto periodo, di spostamento di
almeno cinquecento metri e divieto di tornare nel
medesimo punto nell'arco della giornata.
4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione
è inoltrata con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora
il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento
di diniego entro il termine, non superiore a novanta
giorni, fissato dal Comune stesso.
5. Nel caso di cambiamento di residenza della
persona fisica o di sede legale della società,
titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato
ne dà comunicazione entro trenta giorni al
Comune di nuova residenza o sede legale che provvede
al rilascio della nuova autorizzazione, previo ritiro
dell'autorizzazione originaria ed alla sua trasmissione
al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti.
Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi
dell'autorizzazione precedente ai fini della conservazione
delle priorità.
6. Nell'ipotesi di cessione in proprietà
o gestione per atto tra vivi dell'attività
commerciale corrispondente all'autorizzazione di
tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare al
proprio Comune di residenza la comunicazione di
subingresso, allegandovi l'autorizzazione originale
e l'autocertificazione del possesso dei requisiti
di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998. Qualora
il Comune di residenza del cessionario sia diverso
da quello del cedente, il titolo originale è
trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti
conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle
autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi
2, 3 e 4 dell'articolo 7.
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Art.
9. (Revoca e sospensione delle autorizzazioni).
1. L'autorizzazione è revocata:
a) nel caso
in cui l'operatore non risulti più in possesso
dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
b) nel caso
in cui l'operatore non inizi l'attività entro
sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale
dell'autorizzazione;
c) nel caso
di subingresso, qualora l'attività non venga
ripresa entro un anno dalla data del trasferimento
dell'azienda o dalla morte del dante causa;
d) qualora l'operatore
in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi,
senza giustificato motivo, compresi i casi di forza
maggiore nei periodi invernali, il posteggio assegnato
per periodi superiori complessivamente a quattro
mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto
del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni
stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia,
gravidanza o servizio militare. I periodi di non
utilizzazione del posteggio ricadenti nell'anno
concesso al subentrante non in possesso dei requisiti
per poterli ottenere non sono computati ai fini
della revoca;
e) qualora vi
siano rilevanti motivi di pubblico interesse. In
tal caso la revoca è disposta senza oneri
per il Comune e con diritto dell'operatore ad ottenere
un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile
economicamente equivalente salvo nel caso di spostamento
di fiere o mercati.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b),
c) e d) del comma 1, i Comuni, per gravi e comprovati
motivi indicati dal richiedente, possono disporre
la sospensione dei termini di revoca dell'autorizzazione
per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Il Comune, avuta notizia di una delle
fattispecie di revoca, la comunica all'interessato
fissando un congruo termine per le eventuali controdeduzioni,
decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.
4. L'autorizzazione è sospesa dal
Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma
3, del d.lgs. 114/1998. La sospensione è
disposta dal Comune con provvedimento distinto dall'irrogazione
della sanzione amministrativa.
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CAPO III - PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE
Art. 10. (Criteri per la razionalizzazione
del commercio su aree pubbliche).
1. Al fine di promuovere un equilibrato sviluppo
del commercio su aree pubbliche in relazione alla
rete di vendita al dettaglio in sede fissa, la Giunta
regionale, acquisito il parere delle rappresentanze
degli enti locali ed operata la consultazione delle
organizzazioni dei consumatori e delle imprese del
commercio maggiormente rappresentative a livello
regionale, ha facoltà di emanare indirizzi
per i Comuni, ai fini della determinazione dell'ampiezza
complessiva delle aree da destinare alle fiere e
ai mercati e del numero dei posteggi, sulla base
delle caratteristiche economiche del territorio,
secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 3,
del d.lgs. 114/1998.
2. Prima di procedere all'istituzione di
nuove fiere e mercati, i Comuni curano la riqualificazione
ed il potenziamento dell'offerta esistente, promuovendo
l'ampliamento del numero e delle dimensioni dei
posteggi già previsti, avendo come obiettivo
almeno trentadue metri quadri per posteggio.
3. Nell'individuare eventuali aree per fiere
o mercati di nuova istituzione o da trasferire,
i Comuni tengono conto principalmente:
a) delle previsioni
degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in
espansione o a vocazione turistica ed il riequilibrio
dell'offerta nelle varie parti del territorio, anche
in relazione alla rete distributiva in sede fissa;
b) delle esigenze
di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico,
storico, artistico, naturalistico e ambientale;
c) delle esigenze
di polizia stradale, con particolare riguardo alla
facilità di accesso degli operatori, anche
con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento
del traffico;
d) delle esigenze
di natura igienico-sanitaria e della possibilità
di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria.
4. I Comuni possono istituire fiere o mercati
specializzati solo previa verifica che il presumibile
bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale
e turistica, sia in grado di sostenere adeguatamente
la creazione di iniziative a merceologie limitate,
tenuto conto dell'esistenza di eventuali analoghe
iniziative in altri Comuni e del servizio offerto
dalle altre forme di distribuzione.
5. Per favorire la valorizzazione delle produzioni
tipiche regionali, nei mercati con almeno venticinque
posteggi debbono prevedersi, ove non esistenti e
qualora vengano richiesti, non meno di due ulteriori
posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari
o dell'artigianato, tipici della Valle d'Aosta.
6. I Comuni contermini, in numero di due
o più, qualora nei rispettivi mercati si
verifichi una caduta sistematica della domanda o
la presenza media di un numero troppo esiguo di
operatori o altra causa persistente di scarsa funzionalità
ed attrattività possono, sulla base di un
comune progetto e sentite le rappresentanze sindacali
degli operatori, deliberare la riduzione della frequenza
di svolgimento dei propri mercati ed il loro contestuale
ampliamento dimensionale. In tale ipotesi il rilascio
delle nuove autorizzazioni e l'assegnazione dei
posteggi aggiuntivi non è subordinato alla
procedura ordinaria di cui all'articolo 6, ma è
disposto, per ciascun mercato, a favore degli operatori
già presenti in quelli degli altri Comuni
che hanno partecipato al progetto. La scelta dei
posteggi è effettuata sulla base dell'anzianità
di frequenza e, a parità di questa, dell'anzianità
di iscrizione al Registro delle imprese.
7. Qualora in un Comune venga disposto lo
spostamento definitivo di mercati in altra sede
ovvero la soppressione di parte di un mercato con
contestuale creazione di un secondo mercato, gli
operatori hanno diritto alla conservazione dell'anzianità
ed alla riassegnazione dei posteggi sulla base delle
loro scelte, effettuate tenendo conto delle priorità
di cui all'articolo 6, comma 4.
8. Il disposto del comma 7 non si applica:
a) alle sospensioni
temporanee dei mercati, salvo, ove possibile, la
messa a disposizione degli operatori di altre aree
a titolo provvisorio;
b) al trasferimento
temporaneo di mercati;
c) alla variazione
di data di svolgimento.
9. Qualora nell'ambito di un mercato venga
a crearsi disponibilità di un posteggio,
per rinuncia o decadenza, il Comune, informati gli
operatori in esso presenti nelle forme più
idonee, può accogliere eventuali istanze
di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto
dei criteri di priorità di cui all'articolo
6, comma 4.
10. Il Comune può consentire il cambio
di posteggio di due operatori, mediante riassegnazione
a ciascuno di essi del posteggio dall'altro contestualmente
rinunciato.
11. Le procedure di cui ai commi 9 e 10 non
sono esperibili nel periodo in cui è in corso
la procedura di assegnazione di nuovi posteggi prevista
all'articolo 6.
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Art. 11.
(Deliberazioni comunali).
1. I Comuni, entro centottanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello locale o,
in assenza, a livello regionale dei consumatori
e delle imprese del commercio, con apposita deliberazione
consiliare, ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs.
114/1998, provvedono al riordino del settore del
commercio su aree pubbliche. La deliberazione, che
è aggiornata di norma ogni quattro anni,
contiene in particolare:
a) la ricognizione
di fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti
o da istituire, trasferire di luogo, modificare
o razionalizzare, con relative date e aree di svolgimento;
b) le eventuali
determinazioni di carattere merceologico;
c) la definizione
di eventuali priorità integrative;
d) le determinazioni
in materia di posteggi per i produttori agricoli
di cui alla l. 59/1963;
e) le determinazioni
in materia di commercio in forma itinerante;
f) le determinazioni
in materia di aree aventi valore storico, archeologico,
artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del
commercio è vietato o sottoposto a condizioni
particolari;
g) la determinazione
degli orari di vendita;
h) le norme
procedurali, ai sensi dell'articolo 28, comma 16,
del d.lgs. 114/1998;
i) la ricognizione
ed il riordino delle concessioni di posteggio;
j) il riordino
e l'eventuale ricostruzione delle graduatorie di
presenza;
k) le eventuali
agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi
ed entrate non tributarie, ai sensi dell'articolo
28, comma 17, del d.lgs. 114/1998.
2. Nella deliberazione di riordino del settore
sono stabiliti obiettivi specifici, da conseguire
con un programma articolato in fasi operative con
scadenze temporali, avendo cura, in particolare,
di conseguire nel minor tempo possibile:
a) l'integrazione
degli interventi in materia di commercio su aree
pubbliche con quelli previsti per il commercio su
area privata o sede fissa ai sensi del d.lgs. 114/1998,
con particolare riguardo agli interventi nei centri
storici ed alle possibili sinergie dei due settori
nell'ambito dei centri polifunzionali di servizio
previsti dalla normativa regionale;
b)
il miglioramento generalizzato delle condizioni
igienico-sanitarie delle attività di vendita,
mediante la predisposizione di programmi di controllo
e la contestuale messa a disposizione di infrastrutture
e servizi adeguati;
c) la maggiore
tutela ed informazione del consumatore, anche attraverso
l'introduzione dell'obbligo di indicazione dei prezzi
in Euro, all'interno di fiere e mercati.
3. I Comuni, sentite le organizzazioni maggiormente
rappresentative a livello locale o, in assenza,
a livello regionale delle imprese del commercio,
emanano regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:
a)
la cartografia dei posteggi con l'indicazione
del loro numero progressivo e della eventuale destinazione
merceologica;
b) le modalità
di accesso degli operatori al mercato o fiera e
la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
c) le modalità
tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente
liberi o comunque non assegnati;
d) le modalità
tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere
agli aventi diritto;
e)
le modalità e i divieti da osservarsi
nell'esercizio dell'attività di vendita;
f) le norme
atte a promuovere una maggiore informazione e la
tutela dei consumatori.
4. L'esercizio del commercio in forma itinerante
può essere interdetto solo in aree previamente
determinate e per motivi di:
a) tutela del
patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale;
b) sicurezza
nella circolazione stradale;
c) tutela igienico-sanitaria;
d) compatibilità
estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano
o per altri motivi di pubblico interesse.
5. I singoli Comuni, anche mediante accordi
con altri Comuni, possono individuare appositi percorsi
ed aree ove la permanenza degli operatori itineranti
non è sottoposta a vincoli temporali, in
generale o a determinate condizioni o in particolari
orari, nonché distanze minime da rispettare
nei confronti di mercati o fiere nei giorni di svolgimento.
6. Per la valorizzazione e la promozione
di fiere e mercati specializzati o aventi particolare
rilievo promozionale o turistico, i Comuni possono
stipulare convenzioni con Aziende di promozione
turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche,
consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche,
associazioni di categoria degli operatori, anche
prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e
di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza
del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione
e la definizione delle graduatorie.
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Art. 11 bis. (Mostre-mercato).
(2)
1. I Comuni possono prevedere lo svolgimento
sul proprio territorio di non più di tre
mostre-mercato all'anno, alle quali possono partecipare
soggetti che non esercitano l'attività commerciale
in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori
in modo sporadico ed occasionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono da considerarsi
venditori non professionali coloro che partecipano
per non più di sei volte all'anno alle mostre-mercato
organizzate dai Comuni della Valle d'Aosta.
3. La partecipazione alle mostre-mercato
è consentita unicamente a titolo individuale
e ad un solo componente dello stesso nucleo familiare
per ciascuna manifestazione.
4. Ai venditori non professionali non sono
richieste le autorizzazioni di cui alla presente
legge.
5. I soggetti di cui al comma 2, che intendono
partecipare ad una mostra ¤ mercato, devono
fare domanda al Sindaco, contenente:
a) le generalità,
la residenza e lo stato di famiglia;
b) l'indicazione
della manifestazione alla quale intendono partecipare
nonché la data di svolgimento della stessa;
c) l'attestazione
della condizione di venditore non professionale;
d) l'indicazione
del numero e delle mostre-mercato alle quali hanno
partecipato nel corso dell'anno;
e) la richiesta
di assegnazione di posteggio.
6. Le dichiarazioni di cui al comma 5, lettere
a), c) e d) sono rese mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo
36 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove
disposizioni in materia di procedimento amministrativo,
di diritto di accesso ai documenti amministrativi
e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della
legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).
7. Al venditore non professionale nei confronti
del quale è accertata la falsità delle
dichiarazioni di cui al comma 5, fatte salve le
responsabilità penali, è interdetta
la partecipazione a tutte le mostre-mercato del
territorio regionale, per la durata di anni tre.
A tale fine il Sindaco del Comune nel quale è
stata accertata la violazione delle prescrizioni
del presente articolo provvede a fare pubblicare
sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma
della Valle d'Aosta il nominativo del soggetto autore
dell'infrazione e a darne contestuale comunicazione
agli altri Comuni della regione.
8. Alle mostre-mercato possono partecipare
anche operatori che esercitano l'attività
commerciale in modo professionale.
9. Le mostre-mercato possono svolgersi su
determinazione del Sindaco anche in giorni domenicali
e festivi ed in deroga agli orari previsti per le
attività commerciali.
10. Con proprio provvedimento il Sindaco
stabilisce la data, il luogo, il numero di posteggi
da assegnare, nonché le altre modalità
e condizioni per lo svolgimento della mostra-mercato.
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Art.
12. (Adempimenti nei confronti dell'Osservatorio
regionale del commercio e del turismo).
1. Al fine di permettere una puntuale valutazione
delle problematiche del commercio su aree pubbliche
da parte dell'Osservatorio regionale del commercio
e del turismo, nonché di consentire un'adeguata
divulgazione delle informazioni, i Comuni trasmettono
all'Assessorato regionale competente in materia
di commercio:
a) le deliberazioni
di riordino del settore di cui all'articolo 11,
comprensive degli allegati tecnici;
b) un prospetto
riassuntivo trimestrale contenente il numero ed
il tipo, con indicazione dell'eventuale posteggio,
delle autorizzazioni rilasciate, sospese, cessate
o revocate;
c) un prospetto
riassuntivo annuale con la stima dell'afflusso dei
consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni.
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CAPO
IV - NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
Art. 13. (Rilascio delle concessioni
di posteggio nelle fiere).
1. Coloro che intendono partecipare alle
fiere, e vi sono abilitati ai sensi dell'articolo
28, comma 6, del d.lgs. 114/1998, debbono far pervenire
al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta
giorni prima della data fissata, istanza di concessione
di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione,
indicando gli estremi dell'autorizzazione con la
quale si intende partecipare e la merceologia principale
trattata. L'istanza è inoltrata con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
2. I Comuni, decorso il termine per l'inoltro
delle istanze, redigono la graduatoria di queste,
individuando in tal modo gli aventi diritto, tenuto
conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
a) anzianità
di presenza effettiva, intesa come il numero delle
volte che l'operatore ha effettivamente esercitato
nella fiera;
b) anzianità
di iscrizione al Registro delle imprese;
c) altri criteri
sussidiari disposti dal Comune;
d) ordine cronologico
di spedizione dell'istanza.
3. Qualora il Comune abbia fatto uso della
facoltà di ripartizione dei posteggi delle
fiere per categoria merceologica, è redatta
una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi
individuato. E' ammesso inoltrare istanza per l'inserimento
in più graduatorie.
4. Le graduatorie di cui ai commi 2 e 3 sono
affisse all'Albo pretorio, per almeno dieci giorni,
prima della data della manifestazione.
5. Il disposto dell'articolo 5, comma 4,
si applica anche alla partecipazione alle fiere.
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Art. 14.
(Assegnazione temporanea di posteggi nei mercati
e nelle fiere).
1. L'assegnazione temporanea dei posteggi
occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione
nei mercati è effettuata dal Comune di volta
in volta, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo
6, comma 4, indipendentemente dai prodotti trattati,
con il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. L'assegnazione temporanea dei posteggi
ordinariamente riservati ai produttori agricoli
di cui alla l. 59/1963, avviene, in primo luogo,
a favore dei medesimi.
3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea
nel caso di posteggi occupati da box ed altre strutture
fisse.
4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi
rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito
per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente
dai prodotti trattati e nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, sulla base, nell'ordine, dei
seguenti criteri:
a) inserimento
di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione,
non sono risultati fra gli aventi diritto, seguendo
l'ordine della graduatoria;
b) inserimento
degli altri operatori presenti, secondo i criteri
di cui all'articolo 13, comma 2.
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Art. 15.
(Computo delle presenze).
1. Il computo delle presenze, nei mercati
e nelle fiere, è effettuato con riferimento
non all'operatore, bensì all'autorizzazione
con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare;
i Comuni tengono il registro delle presenze e ne
curano l'affissione presso gli uffici comunali,
in modo che chiunque possa prenderne visione.
2. Qualora l'interessato sia in possesso
di più autorizzazioni valide per la partecipazione,
indica, all'atto dell'annotazione delle presenze,
con quale di essa intende partecipare.
3. I Comuni, per motivi di viabilità,
possono disporre il divieto di abbandono della fiera
o del mercato nel corso del loro svolgimento.
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Art. 16.
(Orari del commercio su aree pubbliche).
1. I Comuni stabiliscono gli orari dell'esercizio
del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) in assenza
di apposita determinazione liberamente assunta dai
Comuni, l'orario degli operatori su aree pubbliche
in forma itinerante coincide con quello stabilito
per gli esercizi al dettaglio;
b)
l'orario dei mercati deve tener conto delle
esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del
mattino;
c) i Comuni
possono prevedere orari particolari per l'esercizio
di commercio su aree pubbliche con somministrazione
di alimenti e bevande.
2. E' consentita, previo parere delle associazioni
di categoria del commercio e dei consumatori, l'istituzione
di mercati e fiere domenicali.
3. I Comuni, se a ciò non ostino preminenti
motivi di pubblico interesse, debbono evitare lo
spostamento di data dei mercati nei casi di coincidenza
con festività.
4. I Comuni, per motivi di pubblico interesse,
possono stabilire deroghe e limitazioni in materia
di orari a carattere transitorio.
5. Relativamente al commercio in forma itinerante,
i Comuni possono disporre il divieto di esercizio
nel periodo giornaliero di svolgimento di fiere
o mercati, anche relativamente a tutto il territorio
comunale, per evitare la dispersione delle risorse
e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.
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Art. 17.
(Aree particolari).
1. Senza permesso scritto e datato del soggetto
proprietario o gestore è vietato il commercio
su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni
e nelle autostrade.
2. Qualora uno o più soggetti mettano
gratuitamente a disposizione del Comune un'area
privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta,
per l'esercizio dell'attività di commercio
su aree pubbliche, essa può essere inserita
fra le aree da utilizzare per fiere, mercati e posteggi
fuori mercato previa verifica dell'idoneità
dell'area e delle altre condizioni generali di cui
alla presente legge.
3. Nel caso di cui al comma 2, il soggetto
che cede la disponibilità di un'area privata
può subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento
di non più di tre concessioni di posteggio;
i destinatari devono essere in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente.
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Art. 18.
(Uso di automezzi).
1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche
mediante l'uso di automezzi avviene nell'osservanza
delle norme di polizia stradale ed igienico-sanitaria.
2. L'uso di automezzi all'interno di fiere
e mercati è consentito negli appositi spazi
indicati dai Comuni nelle deliberazioni di cui all'articolo
11 o, in assenza, dal Comando della Polizia municipale.
3. Gli operatori in possesso di autorizzazione
per il commercio su area pubblica con posteggi assegnati
su un mercato domenicale, o comunque coincidenti
con giornate festive e prefestive, possono circolare
nel territorio regionale per il percorso necessario
allo svolgimento della loro attività, anche
con automezzo di portata superiore a settantacinque
quintali.
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CAPO
V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 19. (Adempimenti dei Comuni).
1. Fino alla data di approvazione da parte
del Comune della deliberazione consiliare di riordino
del settore del commercio su aree pubbliche, di
cui all'articolo 11, comma 1:
a) non possono
essere rilasciate nel Comune nuove autorizzazioni
di tipo A;
b) non possono
essere istituiti o ampliati il numero di posteggi,
fiere, mercati e posteggi fuori mercato;
c) non possono
essere emanate nuove disposizioni in materia di
commercio in forma itinerante, salvo i casi di necessità
e emergenza.
2. Decorso il termine di centottanta giorni
previsto all'articolo 11, comma 1, senza che il
Comune abbia deliberato in merito al riordino del
settore, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo
28, comma 18, del d.lgs. 114/1998, provvede, in
via sostitutiva, all'adozione delle misure necessarie,
compresa l'eventuale nomina di un commissario ad
acta.
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Art. 20.
(Conversione delle autorizzazioni).
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge:
a) i Comuni
in cui sono localizzati i posteggi convertono d'ufficio
le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate,
ai sensi della normativa previgente, agli operatori
su posteggio in tante autorizzazioni di cui all'articolo
28, comma 1, lettera a), del d.lgs. 114/1998, quante
sono le concessioni di posteggio già rilasciate;
b)
i Comuni di residenza o sede legale degli
operatori della regione convertono d'ufficio le
autorizzazioni rilasciate, ai sensi della normativa
previgente, per il commercio in forma itinerante,
nelle nuove autorizzazioni di cui all'articolo 28,
comma 1, lettera b), del d.lgs. 114/1998.
2. La conversione d'ufficio comporta l'annotazione
su ciascuna autorizzazione delle caratteristiche
merceologiche di cui all'articolo 5, comma 1, del
d.lgs. 114/1998 e dei titoli di priorità.
3. I Comuni inviano agli operatori comunicazione
dell'avvenuta conversione dell'autorizzazione, invitandoli
a ritirare, nel termine di novanta giorni, il nuovo
titolo con contestuale deposito dell'originale.
4. Fino a che le autorizzazioni rilasciate
in base alla normativa previgente non sono state
convertite, esse conservano integralmente la loro
validità.
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Art. 21.
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 16
febbraio 1995, n. 6).
(3)
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Art.
22. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate:
a) la legge
regionale 2 maggio 1995, n. 12;
b) la legge
regionale 4 maggio 1998, n. 24.
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Art. 23.
(Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo,
dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà
in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
ALLEGATO A
Categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione
dei posteggi nelle fiere e nei mercati di cui all'articolo
3, comma 3.
- Alimentari in genere, carni e prodotti a base
di carni
- Prodotti alimentari tipici di provenienza valdostana
- Frutta e verdura
- Pesci, crostacei e molluschi
- Pane, pasticceria e dolciumi
- Bevande
- Cosmetici ed articoli di profumeria
- Prodotti tessili, biancheria
- Articoli di abbigliamento e pellicceria
- Accessori dell'abbigliamento
- Calzature e articoli in cuoio
- Mobili, articoli di illuminazione
- Casalinghi
- Elettrodomestici, radio TV
- Dischi, musicassette, videocassette e strumenti
musicali
- Ferramenta, vernici, giardinaggio, articoli igienico
sanitari e da costruzione
- Libri, giornali, cartoleria
- Fiori e piante
- Animali ed articoli per l'agricoltura
- Accessori per auto-moto-cicli
- Prodotti dell'artigianato tipico valdostano
- Altri prodotti
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(1) Lettera
inserita dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2000, n.
22.
(2) Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto
2000, n. 22.
(3) Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 14
luglio 2000, n. 15. Sostituiva la lettera d), comma
2, art. 2, della legge regionale 16 febbraio 1995,
n. 6.
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