LEGGI REGIONALI

Legge Regionale
8/02 del 24/06/2002 (vigente)
Legge regionale 24 giugno 2002, n. 8
Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto
e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione
della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34. (B.U.
23 luglio 2002, n. 31)
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto »»»
CAPO II - Disposizioni
in materia di complessi rcettivi all'aperto
Art. 2 - Definizioni e tipologie »»»
Art. 3 - Norme comuni »»»
Art. 4 - Ubicazione e realizzazione di complessi
ricettivi »»»
Art. 5 - Classificazione »»»
Art. 6 - Autorizzazione all'esercizio »»»
Art. 7 - Periodi di apertura »»»
Art. 8 - Chiusura temporanea e cessazione dell'attività
»»»
Art. 9 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione
»»»
Art. 10 - Sorveglianza ed assicurazione »»»
Art. 11 - Rilevamento statistico delle presenze
»»»
Art. 12 - Comunicazione dei prezzi »»»
Art. 13 - Pubblicità dei prezzi e condizioni
d'esercizio »»»
Art. 14 - Sanzioni »»»
CAPO III - Disposizioni in materia di turismo itinerante
Art. 15 - Aree di sosta »»»
Art. 16 - Requisiti tecnici »»»
Art. 17 - Gestione delle aree e rilevamento statistico
delle presenze »»»
Art. 18 - Sanzioni »»»
CAPO IV - Disposizioni in materia di attendamenti
occasionali
Art. 19 - Attendamenti occasionali e campeggi mobili
in tenda »»»
Art. 20 - Divieti »»»
Art. 21 - Sanzioni »»»
CAPO V - Disposizioni finanziarie, finali e transitorie
Art. 22 - Disposizioni finanziarie »»»
Art. 23 - Vigilanza, accertamento delle violazioni
e irrogazione delle sanzioni »»»
Art. 24 - Abrogazioni »»»
Art. 25 - Disposizioni transitorie »»»
CAPO
I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Oggetto)
1. Con la presente legge la Regione disciplina
i complessi ricettivi all'aperto, stabilendo i criteri
per la loro classificazione, e detta altresì
norme in materia di turismo itinerante e di attendamenti
occasionali.
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CAPO II - DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO
Art. 2 - (Definizioni e tipologie)
1. Ai fini della presente legge, sono considerati
complessi ricettivi all'aperto:
a) i campeggi;
b) i villaggi
turistici.
2. Sono campeggi le strutture ricettive aperte
al pubblico, a gestione unitaria, allestite e attrezzate
su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di
turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.
3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive
aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite
ed attrezzate su aree recintate, in allestimenti
fissi, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti
di mezzi autonomi di pernottamento.
4. Nei campeggi, il gestore può destinare
ai turisti allestimenti fissi e piazzole attrezzate
con allestimenti mobili, la cui capacità
ricettiva complessiva non superi il 30 per cento
della ricettività totale; in ogni caso, la
capacità riferita alle piazzole libere, a
disposizione della clientela itinerante, non dev'essere
inferiore al 70 per cento della ricettività
massima.
5. Nei villaggi turistici, il gestore può
destinare ai turisti allestimenti fissi, la cui
capacità ricettiva complessiva non superi
il 70 per cento della ricettività totale;
in ogni caso, la capacità ricettiva riferita
alle piazzole libere, a disposizione della clientela
itinerante, non deve essere inferiore al 30 per
cento della ricettività massima.
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Art. 3
- (Norme comuni)
1. All'interno dei complessi ricettivi all'aperto,
possono sostare i soli mezzi autonomi di pernottamento
idonei alla circolazione, secondo le disposizioni
vigenti in materia. I mezzi che non rispondono alle
caratteristiche prescritte devono essere rimossi
entro quindici giorni dall'accertamento della violazione,
a cura e a spese del proprietario del veicolo.
2. Sono vietati gli allacciamenti e gli ancoraggi
al suolo che determinino di fatto modifiche non
prontamente reversibili dell'inderogabile carattere
di mobilità dei mezzi di soggiorno presenti
all'interno dei complessi ricettivi all'aperto.
3. E' consentita la realizzazione di vani
appoggiati al suolo e trasportabili, nonché
di terrazzini aperti, posti in aderenza ad essi,
aventi rispettivamente funzione di protezione termica
dell'ingresso dei mezzi mobili di pernottamento
e di completamento estetico e funzionale, le cui
caratteristiche siano quelle stabilite dalla Giunta
regionale con deliberazione da adottarsi entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. E' vietata la vendita di piazzole e di
strutture ancorate al suolo; è altresì
vietata la locazione delle stesse per periodi pluriennali
e qualsiasi altra forma di cessione in godimento
che possa far venire meno, anche parzialmente, il
carattere di pubblico esercizio unitario delle aziende
ricettive all'aperto.
5. I servizi riservati ai turisti ospitati,
quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e
vendita di articoli vari, nonché gli impianti
e le attrezzature sportive e ricreative possono
essere gestiti direttamente dal titolare dell'autorizzazione
all'esercizio o affidati in gestione a terzi.
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Art. 4
- (Ubicazione e realizzazione di complessi ricettivi)
1. I complessi ricettivi all'aperto possono
essere ubicati nelle sole aree a ciò espressamente
destinate dagli strumenti urbanistici vigenti, nell'ambito
delle zone territoriali destinate alle attività
ricettive turistiche.
2. La realizzazione delle opere di un complesso
ricettivo all'aperto è soggetta al rilascio
del prescritto titolo abilitativo, secondo le disposizioni
vigenti in materia.
3. Gli strumenti urbanistici definiscono
altresì:
a) le tipologie
dei complessi ricettivi all'aperto;
b)
i modelli architettonici e i relativi materiali
da costruzione;
c) i parametri
e gli indici urbanistico-edilizi da assegnare per
la realizzazione degli immobili destinati agli edifici
di servizio e agli allestimenti fissi destinati
ad unità abitative per il soggiorno delle
persone alloggiate.
4. La distribuzione delle unità abitative
all'interno dei complessi ricettivi all'aperto deve
avvenire in modo da evitare confrontanze dirette
tra pareti finestrate e, in ogni caso, nel rispetto
delle distanze minime tra abitazioni ai sensi dell'articolo
873 del codice civile.
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Art.
5 - (Classificazione)
1. I complessi ricettivi all'aperto sono
classificati sulla base dello stato di fatto dell'esercizio,
dei requisiti e delle caratteristiche tecniche possedute,
con le seguenti modalità:
a) da una a
quattro stelle i campeggi;
b) da due a
quattro stelle i villaggi turistici.
2. L'assessorato regionale competente in
materia di turismo provvede alla classificazione
dei complessi ricettivi all'aperto su domanda degli
interessati.
3. La domanda di classificazione è
presentata alla struttura regionale competente in
materia di strutture ricettive, di seguito denominata
struttura competente, e deve contenere le seguenti
indicazioni:
a) generalità
del richiedente;
b) ubicazione,
tipologia del complesso e denominazione;
c) classificazione
e capacità ricettiva massima che si intendono
conseguire.
4. La classificazione è assegnata
con provvedimento del dirigente della struttura
competente e ha durata quinquennale.
5. Qualora durante il quinquennio di validità
della classificazione sopravvenga un mutamento dello
stato di fatto, dei requisiti e delle caratteristiche
tecniche posseduti, la struttura competente procede,
anche d'ufficio, alla revisione della classificazione.
6. I provvedimenti di classificazione dei
complessi ricettivi all'aperto sono comunicati agli
interessati e trasmessi ai Comuni competenti per
territorio ed ivi affissi all'albo pretorio per
quindici giorni consecutivi.
7. La Giunta regionale, con deliberazione
da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, individua i criteri concernenti
la valutazione dello stato di fatto, dei requisiti
e delle caratteristiche tecniche sulla base dei
quali è assegnata la classificazione, nonché
ogni altro adempimento o aspetto concernente il
procedimento per l'assegnazione della classificazione
dei complessi ricettivi all'aperto, compresa la
documentazione da allegare alla relativa domanda.
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Art.
6 - (Autorizzazione all'esercizio)
1. L'esercizio di complessi ricettivi all'aperto
è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal
Comune competente per territorio.
2. Nella domanda diretta all'ottenimento
dell'autorizzazione sono indicati:
a) le generalità
del richiedente e del responsabile della gestione
del complesso ricettivo all'aperto;
b) il possesso
dei requisiti edilizi ed igienico-sanitari secondo
le disposizioni vigenti;
c) la denominazione
e l'ubicazione del complesso;
d) il periodo
di esercizio, annuale o stagionale, dell'attività;
e) l'insussistenza
delle condizioni previste dall'articolo 11 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
f) gli estremi
del provvedimento di classificazione.
3. Il Comune comunica l'avvenuto rilascio
dell'autorizzazione alla struttura competente e,
laddove esistente, all'Azienda di informazione e
accoglienza turistica - Syndicat d'initiatives (AIAT)
competente per territorio.
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Art. 7
- (Periodi di apertura)
1. L'apertura è annuale quando la
stessa è garantita per l'intero periodo dell'anno,
salvi i periodi di chiusura di cui all'articolo
8.
2. L'apertura è stagionale quando
la stessa è garantita per periodi minori,
ma comunque per una durata non inferiore a tre mesi
consecutivi nell'arco dell'anno.
3. I periodi di apertura sono comunicati
alla struttura competente, al Comune e, laddove
esistente, all'AIAT competente per territorio.
4. Nel caso in cui il complesso ricettivo
all'aperto rimanga inattivo per chiusura stagionale
per più di trenta giorni consecutivi, è
ammesso il rimessaggio dei mezzi mobili di soggiorno
presenti in aree appositamente predisposte a tale
scopo.
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Art. 8
- (Chiusura temporanea e cessazione dell'attività)
1. I complessi ricettivi all'aperto ad apertura
annuale possono chiudere per non più di novanta
giorni, distribuiti in uno o più periodi
nel corso dell'anno solare, previa comunicazione
alla struttura competente, al Comune e, laddove
esistente, all'AIAT competente per territorio.
2. La chiusura temporanea dei complessi ricettivi
all'aperto, siano essi ad apertura annuale o stagionale,
può essere autorizzata dal Comune, nel caso
di interventi di ristrutturazione edilizia del complesso,
per un periodo sino a dodici mesi, prorogabile di
altri dodici, nel caso di eventi imprevisti o imprevedibili
o di altre accertate gravi circostanze che abbiano
determinato il prolungamento dei tempi di ristrutturazione.
3. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio
è tenuto a comunicare tempestivamente la
chiusura del complesso ricettivo all'aperto per
cessazione dell'esercizio dell'attività alla
struttura competente, al Comune e, laddove esistente,
all'AIAT competente per territorio.
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Art. 9
- (Sospensione e revoca dell'autorizzazione)
1. Nel caso di violazione delle prescrizioni
contenute nell'autorizzazione, il Comune sospende
l'autorizzazione all'esercizio per un periodo non
superiore a sei mesi qualora, a seguito di diffida,
il titolare non ottemperi entro trenta giorni alle
prescrizioni previste.
2. Il Comune sospende altresì l'autorizzazione
all'esercizio, per un periodo comunque non superiore
a dodici mesi, qualora il titolare attribuisca al
proprio esercizio, con qualsiasi mezzo pubblicitario,
dotazioni, caratteristiche o classificazioni diverse
da quelle assegnate.
3. L'autorizzazione all'esercizio del complesso
ricettivo all'aperto è revocata dal Comune
nei casi in cui:
a) il titolare
dell'autorizzazione all'esercizio, alla scadenza
del periodo di sospensione nei casi di cui al comma
1, non abbia ottemperato alle prescrizioni previste;
b) vengano a
mancare i requisiti ai quali è subordinato
il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.
4. I provvedimenti di sospensione o di revoca
dell'autorizzazione all'esercizio sono comunicati
dal Comune alla struttura competente e, laddove
esistente, all'AIAT competente per territorio.
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Art. 10
- (Sorveglianza ed assicurazione)
1. Durante il periodo di apertura deve essere
assicurata la sorveglianza del complesso ricettivo
all'aperto.
2. Nel periodo di cui al comma 1, dev'essere
assicurata, durante l'intera giornata, la presenza,
all'interno del complesso, del responsabile o di
almeno un addetto.
3. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio
è tenuto ad assicurarsi per i rischi derivanti
da responsabilità civile verso i clienti.
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Art.
11 - (Rilevamento statistico delle presenze)
1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio
è tenuto a comunicare all'AIAT competente
per territorio o, laddove non esistente, alla struttura
competente il movimento degli ospiti, secondo le
disposizioni vigenti in materia di rilevazioni statistiche.
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Art.
12 - (Comunicazione dei prezzi)
1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio
comunica alla struttura competente i prezzi minimi
e massimi che intende praticare; nel caso in cui
siano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi
massimi, gli stessi sono considerati come prezzi
unici.
2. La comunicazione, concernente anche i
servizi offerti, è inviata entro il 15 settembre
di ogni anno, con validità dal 1° dicembre
al 30 novembre dell'anno successivo. E' consentita
un'ulteriore comunicazione entro il 1° marzo
dell'anno successivo con la quale il titolare dell'autorizzazione
all'esercizio comunica la variazione di prezzi e
di servizi che intende applicare a partire dal 1°
giugno dello stesso anno.
3. L'omessa o incompleta comunicazione entro
i termini di cui al comma 2 comporta il divieto
di applicare prezzi superiori a quelli indicati
nell'ultima comunicazione.
4. Per i nuovi complessi ricettivi o nel
caso di subingresso, la comunicazione è effettuata
entro trenta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione
all'esercizio.
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Art.
13 - (Pubblicità dei prezzi e condizioni
d'esercizio)
1. E' fatto obbligo di esporre, in modo visibile
al pubblico, nella zona di ricevimento degli ospiti,
la tabella dei prezzi ed il regolamento del complesso
ricettivo.
2. E' fatto obbligo di esporre in modo visibile
al pubblico, all'interno del complesso ricettivo,
l'autorizzazione all'esercizio.
3. E' fatto obbligo di tenere esposti, in
ogni unità abitativa, il cartellino dei prezzi,
nonché un apposito cartello indicante il
percorso di emergenza antincendio, con esclusione,
per tale ultimo obbligo, delle unità abitative
con accesso autonomo dall'esterno e poste al piano
terra.
4. I modelli delle tabelle e dei cartellini
di cui ai commi 1 e 3 sono predisposti e forniti
dalla struttura competente.
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Art.
14 - (Sanzioni)
1. Chiunque eserciti un'attività ricettiva
all'aperto, anche in modo occasionale, senza aver
ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 6
è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000
a euro 5.200 oltre che all'immediata chiusura dell'esercizio.
2. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio
che eserciti l'attività in violazione delle
prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e
4, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma di denaro
da euro 1.000 a euro 5.200.
3. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio
è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma di denaro da euro 300
a euro 1.700 qualora:
a) applichi
prezzi difformi da quelli comunicati;
b)
accolga un numero di persone superiore alla
capacità ricettiva massima autorizzata.
4. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio
è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma di denaro da euro 160
a euro 1.000 qualora:
a) non osservi
i periodi di apertura consentiti o autorizzati;
b) non esponga
al pubblico l'autorizzazione;
c) non esponga
al pubblico la tabella e il cartellino dei prezzi;
d) non esponga,
in ogni unità abitativa, il cartello indicante
il percorso di emergenza antincendio.
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CAPO III - DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE
Art. 15
- (Aree di sosta)
1. Al fine di promuovere il turismo itinerante
all'aria aperta, i Comuni, singoli o associati,
individuano aree attrezzate riservate alla sosta
temporanea delle autocaravan in zone a ciò
espressamente destinate dagli strumenti urbanistici
vigenti.
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Art. 16
- (Requisiti tecnici)
1. Le aree attrezzate riservate alla sosta
temporanea delle autocaravan, nel rispetto dell'articolo
378 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada),
dispongono delle seguenti dotazioni minime:
a) pozzetto
di scarico autopulente;
b) erogatore
di acqua potabile;
c) adeguato
sistema di illuminazione;
d) contenitori
per la raccolta differenziata dei rifiuti;
e) cartello
indicatore contenente le informazioni turistiche
aggiornate del Comune interessato.
2. L'individuazione delle aree di sosta,
nel rispetto della regolamentazione comunale, deve
tenere conto della vicinanza dei mezzi pubblici
di trasporto alternativo, nonché della vicinanza
con aree sportive, esercizi commerciali, ricreativi
e culturali.
3. Le aree di sosta sono dotate di pavimentazione
permeabile e di appositi elementi atti a mitigare
l'impatto visivo dell'impianto. Le aree sono indicate
con l'apposito segnale stradale a partire dal confine
comunale, con ingresso ed uscita opportunamente
regolamentati.
4. L'ubicazione e la dotazione dei servizi
forniti dalle aree di sosta sono tempestivamente
comunicati, a cura del Comune o dei Comuni associati,
alla struttura competente e, laddove esistente,
all'AIAT competente per territorio.
5. La sosta delle autocaravan nelle aree
riservate è consentita per un periodo massimo
di quarantotto ore consecutive, salvo deroghe stabilite
dal Comune interessato in caso di motivata necessità.
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Art. 17
- (Gestione delle aree e rilevamento statistico
delle presenze)
1. I Comuni, singoli o associati, provvedono
alla gestione delle aree attrezzate riservate alla
sosta temporanea delle autocaravan, direttamente
o mediante convenzioni con altri soggetti nelle
quali sono stabilite le tariffe e le modalità
della gestione stessa.
2. Ai fini della rilevazione statistica del
movimento turistico nella regione, i gestori delle
aree comunicano il movimento degli ospiti all'AIAT
competente per territorio o, laddove non esistente,
alla struttura competente.
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Art.
18 - (Sanzioni)
1. Il prolungamento della sosta delle autocaravan
nelle aree riservate oltre il periodo massimo consentito
ai sensi dell'articolo 16, comma 5, comporta, a
carico del contravventore, l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma di denaro pari a euro 5 per ogni ora
di sosta aggiuntiva.
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CAPO IV - DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ATTENDAMENTI OCCASIONALI
Art. 19 - (Attendamenti occasionali
e campeggi mobili in tenda)
1. Possono essere autorizzati, per un periodo
massimo di quarantotto ore, gli attendamenti occasionali
organizzati da enti o associazioni senza finalità
di lucro per la realizzazione degli scopi sociali,
in località non servite da complessi ricettivi
all'aperto e comunque site a distanza non inferiore
a metri 500 dal più vicino complesso attivo.
2. Possono essere altresì autorizzati,
per un periodo massimo di sessanta giorni, i campeggi
mobili in tenda organizzati, esclusivamente a favore
di propri associati, da enti o associazioni senza
fini di lucro per la realizzazione degli scopi sociali
e siti in aree, pubbliche o private, nelle quali
siano assicurati, oltre che un comodo accesso per
gli automezzi, i servizi generali indispensabili
per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie
e la salvaguardia della salute pubblica.
3. Il Sindaco autorizza gli attendamenti
occasionali e i campeggi mobili di cui ai commi
1 e 2, sentita la struttura regionale competente
in materia di vincolo idrogeologico, nonché
l'autorità sanitaria locale circa la salubrità
dell'area prescelta.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano ai bivacchi alpinistici in tende,
realizzati a quote superiori a metri 2.500 slm.
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Art.
20 - (Divieti)
1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo
19, è vietata ogni forma di sosta o di soggiorno
in tenda, anche per periodi inferiori alle ventiquattro
ore.
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Art. 21 -
(Sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 19, commi 1 e 2, e 20 comporta, a
carico dei contravventori, l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma di denaro da euro 300 a euro 1.700.
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CAPO V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
FINALI E TRANSITORIE
Art. 22 - (Disposizioni finanziarie)
1. I proventi delle sanzioni amministrative
di cui all'articolo 14 sono introitati al capitolo
7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni)
della parte entrata del bilancio di previsione della
Regione.
2. I proventi delle sanzioni amministrative di cui
agli articoli 18 e 21 sono devoluti ai Comuni.
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Art.
23 - (Vigilanza, accertamento delle violazioni e
irrogazione delle sanzioni)
1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni
di cui alla presente legge è esercitata dalla
struttura competente attraverso proprio personale,
il quale è autorizzato, a tale scopo, ad
accedere ai complessi ricettivi all'aperto per effettuare
i controlli necessari.
2. La struttura competente provvede altresì
all'accertamento delle violazioni per le quali sono
previste le sanzioni di cui all'articolo 14.
3. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione
delle sanzioni di cui agli articoli 18 e 21 provvede
il Comune nel cui territorio è stata commessa
la violazione.
4. Per l'applicazione delle sanzioni, si
osservano in ogni caso le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati
minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).
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Art.
24 - (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni
regionali:
a) la legge
regionale 22 luglio 1980, n. 34;
b)
il comma 2 dell'articolo 98 della legge regionale
6 aprile 1998, n. 11.
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Art. 25
- (Disposizioni transitorie)
1. Il dirigente della struttura competente
provvede con un unico atto, entro un anno dall'adozione
della deliberazione di cui all'articolo 5, comma
7, alla classificazione dei complessi ricettivi
all'aperto esistenti, sulla base delle disposizioni
stabilite dalla presente legge e dei criteri indicati
nella medesima deliberazione; i titolari dei complessi
sono tenuti a denunciare sui modelli allo scopo
forniti e predisposti dalla struttura competente,
entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i dati
necessari per l'assegnazione delle classificazioni.
2. In sede di prima applicazione, per i complessi
ricettivi di nuova apertura la classificazione ha
validità dalla data del relativo provvedimento,
per una durata corrispondente alla frazione di quinquennio
rimanente rispetto al periodo di durata della classificazione
assegnata con il provvedimento di cui al comma 1.
3. I titolari di complessi ricettivi all'aperto
esistenti sono tenuti a far rimuovere i mezzi autonomi
di pernottamento inidonei alla circolazione che
sostano all'interno dei complessi, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge;
nelle more dell'adeguamento e comunque non oltre
la predetta data, al titolare dell'autorizzazione
all'esercizio non si applica la sanzione di cui
all'articolo 14, comma 2.
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