LEGGI REGIONALI

Legge Regionale
7/02 del 20/05/2002 (vigente)
5.10.27 - Legge regionale 20 maggio 2002, n. 7
Riordino dei servizi camerali della Valle
d'Aosta. (B.U. 11 giugno 2002 n. 25)
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Istituzione della Camera valdostana delle
imprese e delle professioni »»»
Art. 2 - Attribuzioni della Chambre »»»
Art. 3 - Autonomia statutaria e regolamentare »»»
Art. 4 - Funzioni della Regione »»»
CAPO II - Organi
Art. 5 - Organi »»»
Art. 6 - Consiglio »»»
Art. 7 - Giunta »»»
Art. 8 - Presidente e Vicepresidente »»»
Art. 9 - Collegio dei revisori dei conti »»»
CAPO III - Disposizioni sul
personale, sul patrimonio e sul finanziamento
Art. 10 - Personale e Segretario generale »»»
Art. 11 - Trasferimento del patrimonio »»»
Art. 12 - Entrate della Chambre »»»
CAPO IV - Disposizioni transitorie per la fase
di prima applicazione
Art. 13 - Comitato paritetico per i servizi camerali
»»»
Art. 14 - Costituzione degli organi »»»
Art. 15 - Trasferimento delle funzioni »»»
Art. 16 - Trasferimento del personale »»»
Art. 17 - Dotazione finanziaria »»»
Art. 18 - Abrogazione di norme »»»
Art. 19 - Norma finale »»»
Art. 20 - Segretariato per la concertazione »»»
Art. 21 - Cessazione di funzioni »»»
Art. 22 - Norma di rinvio »»»
Art. 23 - Norma finanziaria »»»
CAPO
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - (Istituzione della Camera
valdostana delle imprese e delle professioni)
1. La Regione istituisce la Camera valdostana
delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine
des entreprises et des activités liberales,
di seguito denominata Chambre, che esercita in Valle
d'Aosta le funzioni assunte dalla Regione stessa ai
sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n.
532 (Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi)
e spettanti nel restante territorio nazionale alle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
di seguito denominate camere di commercio, ivi comprese
quelle già proprie degli Uffici provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. La Chambre è un ente autonomo locale
di diritto pubblico, dotato di autonomia funzionale
e statutaria.
3. La Chambre è collegata alle camere
di commercio italiane ed europee e agli enti che ne
rappresentano gli interessi.
4. La Chambre ha sede in Aosta e competenza
sull'intero territorio regionale; essa può
costituire, mediante deliberazione del Consiglio della
Chambre di cui all'articolo 6, uffici periferici.
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Art.
2 - (Attribuzioni della Chambre)
1. Nei limiti delle attribuzioni spettanti
alle camere di commercio, ai sensi della legge 29
dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura),
e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione),
la Chambre:
a) svolge funzioni
di supporto e di promozione degli interessi generali
del sistema economico valdostano;
b)
svolge funzioni nelle materie amministrative
ed economiche relative al sistema delle imprese, fatte
salve le competenze della Regione;
c) formula pareri
e proposte alla Regione e agli enti locali e funge
da organo di consultazione tecnica nelle materie di
competenza specifica delle camere di commercio e sulle
questioni che comunque interessano le imprese del
territorio regionale di competenza;
d) effettua, di
propria iniziativa o a richiesta della Giunta regionale,
studi, indagini e rilevazioni di carattere economico
e sociale, con particolare riferimento alle problematiche
e alle prospettive evolutive dello sviluppo locale;
e) provvede all'istituzione
di osservatori economici e congiunturali nei diversi
settori dell'economia regionale, evitando duplicazioni
di adempimenti per gli operatori e per le Amministrazioni
pubbliche;
f) effettua il
monitoraggio, nei singoli settori di sua competenza,
degli interventi promossi dagli enti pubblici regionali
e infraregionali o da società partecipate direttamente
o indirettamente dalla Regione in materia di servizi
alle imprese e invia alla Giunta regionale proposte
per l'eliminazione di sovrapposizioni nell'attività
di più strutture e per elevare l'efficacia,
l'efficienza e l'economicità dei servizi stessi;
g) intrattiene
rapporti con enti ed organismi esteri o sovranazionali;
h) svolge funzioni
ad essa delegate dallo Stato, dalla Regione e da altre
pubbliche istituzioni nazionali, comunitarie o internazionali,
ovvero derivanti da convenzioni;
i) può
essere chiamata a collaborare con la Giunta regionale
per curare l'attuazione di direttive e programmi settoriali
e territoriali in materia economica; il rapporto di
collaborazione è disciplinato da apposita convenzione;
j) promuove la
costituzione di commissioni arbitrali e conciliative
per la risoluzione delle controversie tra imprese
e tra imprese e consumatori ed utenti.
2. La Chambre può, tra l'altro:
a) predisporre
e promuovere contratti tipo tra imprese, loro associazioni
e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori
e degli utenti;
b) promuovere
la conoscenza della legislazione regionale, nazionale
e comunitaria, nei settori di sua competenza;
c) promuovere
forme di controllo sulla presenza di clausole inique
inserite nei contratti;
d) costituirsi
parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro
l'economia pubblica e in generale contro le varie
attività economiche;
e) promuovere
l'azione per la repressione della concorrenza sleale
ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.
3. La Chambre svolge la funzione di coordinamento
dei programmi di attività in materia di servizi
alle imprese degli enti pubblici regionali e infraregionali
e delle società partecipate a maggioranza,
direttamente o indirettamente, dalla Regione, operanti
o comunque coinvolti nella programmazione per lo sviluppo
economico della Valle d'Aosta.
4. La Chambre, per il raggiungimento dei propri
scopi e in coerenza con i conseguenti indirizzi programmatici
di attività può, con deliberazione del
Consiglio della Chambre di cui all'articolo 6:
a)
istituire aziende speciali operanti secondo
le norme del diritto privato;
b) realizzare
e gestire strutture e infrastrutture di interesse
per l'economia regionale, direttamente o mediante
la partecipazione, secondo le norme del codice civile,
con altri soggetti pubblici e privati e con le associazioni
di categoria, ad organismi, anche associativi, enti,
consorzi e società, sottoscrivendo, ove occorra,
aumenti di capitale dei soggetti partecipati.
5. La Chambre trasmette annualmente alla Presidenza
della Regione ed alla Presidenza del Consiglio regionale
un rapporto sull'attività svolta, con particolare
riferimento agli interventi realizzati e ai programmi
attivati.
6. La Chambre impronta la propria attività
a criteri di economicità, di efficacia, di
efficienza e di trasparenza e pubblicità degli
atti e al rispetto delle norme contenute nella legge
regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni
in materia di procedimento amministrativo, di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni
sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre
1991, n. 59), in quanto applicabili.
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Art.
3 - (Autonomia statutaria e regolamentare)
1. La Chambre, nel rispetto dei principi contenuti
nella l. 580/1993, è titolare di potestà
statutaria e regolamentare, nonché di autonomia
amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile
e finanziaria.
2. Lo Statuto, deliberato dal Consiglio della
Chambre di cui all'articolo 6 con il voto dei due
terzi dei suoi componenti ed approvato con deliberazione
della Giunta regionale, disciplina, con riferimento
alle caratteristiche del territorio della Valle d'Aosta:
a) l'ordinamento
e i principi generali di organizzazione della Chambre;
b) la composizione
degli organi, in rappresentanza degli specifici settori
dell'economia regionale, tenendo conto del numero
delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore
aggiunto;
c) le competenze
e le modalità di funzionamento degli organi;
d) le forme di partecipazione.
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Art. 4 -
(Funzioni della Regione)
1. Il controllo sugli organi della Chambre,
in particolare per i casi di mancato funzionamento
o costituzione, compreso lo scioglimento del Consiglio
nei casi previsti dall'articolo 5 della l. 580/1993,
è esercitato dalla Giunta regionale.
2. Con il provvedimento di scioglimento la
Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario
che esercita le attribuzioni conferitegli con il provvedimento.
3. La Regione, nell'ambito degli interventi
strategici finalizzati a favorire lo sviluppo economico-produttivo
della Valle d'Aosta, può delegare alla Chambre
l'assunzione o la prosecuzione delle conseguenti iniziative,
da svolgersi anche attraverso soggetti specializzati
già esistenti o istituiti con legge regionale,
regolando, in quanto occorra, i relativi aspetti finanziari.
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CAPO II - ORGANI

Art. 5 - (Organi)
1. Sono organi della Chambre:
a) il Consiglio;
b) la Giunta;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. La ripartizione delle competenze tra gli organi
di cui al comma 1 è stabilita dallo Statuto
della Chambre, nel rispetto dei principi generali
di cui alla l. 580/1993.
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Art.
6 - (Consiglio)
1. Il Consiglio, che è l'organo rappresentativo
di base, nell'ambito delle materie di competenza previste
dalla legge e dallo Statuto, svolge in particolare
le seguenti funzioni:
a)
predispone e delibera lo Statuto e le relative
modifiche;
b) approva i regolamenti;
c)
determina gli indirizzi generali e approva
il programma pluriennale di attività della
Chambre;
d) delibera il
bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto
consuntivo.
2. Il Consiglio è composto da un minimo
di venti fino ad un massimo di venticinque componenti,
secondo quanto previsto nello Statuto. Le funzioni
di componente del Consiglio non sono delegabili.
3. La designazione dei componenti del Consiglio,
entro il termine previsto dalla Giunta regionale,
è effettuata:
a) dalle organizzazioni
rappresentative delle imprese appartenenti ai settori
di cui all'articolo 10, comma 2, della l. 580/1993;
b)
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
c) dalle associazioni
di tutela degli interessi dei consumatori e degli
utenti;
d) dagli ordini
professionali interessati alle finalità della
Chambre e definiti dallo Statuto.
4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere
b), c) e d) del comma 3 spetta la nomina di un solo
componente del Consiglio.
5. Qualora le designazioni di cui al comma
3 non pervengano entro il termine fissato, ovvero
siano incomplete, alla designazione dei componenti
provvede la Giunta regionale, con propria deliberazione.
6. Il Consiglio è nominato con decreto
del Presidente della Regione e dura in carica cinque
anni.
7. Possono essere nominati componenti del Consiglio
i cittadini italiani ed i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea che abbiano raggiunto la maggiore
età e che godano dei diritti civili, in possesso
di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere titolari
di imprese, rappresentanti legali o amministratori
unici di società che operano negli specifici
settori dell'economia locale;
b) essere esperti
con consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico
o economico del settore per il quale sono designati;
c) esercitare
una libera professione nell'ambito del territorio
regionale, con l'iscrizione al relativo albo professionale.
8. Non sono eleggibili alla carica di componente
del Consiglio:
a)
i dipendenti della Chambre, i dipendenti statali
ed i dipendenti del comparto unico del pubblico impiego
della Valle d'Aosta, salvo i rappresentanti di cui
alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 6;
b) coloro che
abbiano in atto rapporti creditizi o debitori con
la Chambre;
c) i parlamentari
nazionali ed europei e i consiglieri o assessori regionali;
d) coloro che
abbiano riportato condanne per delitti non colposi
contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione
pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede
pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo,
a un anno e superiore, nel massimo, a cinque anni
o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste
dalla vigente legislazione in materia di lotta alla
criminalità organizzata.
9. La perdita dei requisiti di cui al comma
7 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui
al comma 8, lettere b) e d), comporta la decadenza
dalla carica di consigliere. Il provvedimento che
dichiara la decadenza è adottato dal Presidente
della Regione.
10. I componenti del Consiglio per i quali
sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 8,
lettere a) e c), devono optare, entro trenta giorni,
per una delle cariche.
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Art.
7 - (Giunta)
1. La Giunta è l'organo esecutivo della
Chambre ed è composta dal Presidente e da un
numero di componenti non inferiore a sei e non superiore
a un terzo dei componenti del Consiglio, secondo quanto
previsto dallo Statuto. Le funzioni di componente
della Giunta non sono delegabili.
2. Nell'ambito dei componenti di cui al comma
1, deve essere assicurata la presenza di un rappresentante
di ciascuna delle seguenti categorie:
a) agricoltura;
b) artigianato;
c) commercio;
d) industria;
e) turismo.
3. La Giunta è eletta dal Consiglio
e ciascun consigliere può esprimere una sola
preferenza.
4. La Giunta dura in carica cinque anni, in
coincidenza con la durata del Consiglio, e il mandato
dei suoi componenti è rinnovabile per tre sole
volte.
5. La Giunta esercita i seguenti compiti:
a) predispone
il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto
consuntivo;
b) predispone
e approva la dotazione organica della Chambre e adotta
i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera
del personale;
c) adotta i provvedimenti
necessari per la realizzazione del programma di attività
e per la gestione delle risorse;
d) esercita tutte
le funzioni e le attività previste dalla presente
legge e dallo Statuto che non rientrino espressamente
tra quelle riservate al Consiglio o al Presidente.
6. La Giunta delibera in caso di urgenza sulle
materie di competenza del Consiglio. In tali casi
la deliberazione è sottoposta al Consiglio
per la ratifica nella prima riunione successiva.
7. La Giunta può essere convocata su
richiesta di almeno quattro componenti, con l'indicazione
degli argomenti da trattare.
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Art.
8 - (Presidente e Vicepresidente)
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio
a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti nella
prima e nella seconda votazione e a maggioranza assoluta
nella terza votazione.
2. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga la
maggioranza prevista al comma 1, si procede ad una
quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati
che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior
numero di voti.
3. Qualora nella votazione di ballottaggio
nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta,
il Consiglio decade.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il Presidente
della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale,
provvede alla nomina di un commissario che esercita
le attribuzioni spettanti agli organi della Chambre,
nei limiti stabiliti nel provvedimento di nomina.
Nei successivi centottanta giorni si procede al rinnovo
degli organi.
5. Il Presidente della Chambre:
a) rappresenta
la Chambre;
b) convoca e presiede
il Consiglio e la Giunta e ne stabilisce l'ordine
del giorno;
c) in caso di
urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta
limitatamente all'ordinaria amministrazione. In tale
caso gli atti sono sottoposti alla Giunta per la ratifica
nella prima riunione successiva.
6. Il Presidente dura in carica cinque anni
in coincidenza con la durata del Consiglio.
7. La Giunta nomina tra i suoi componenti il
Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento
del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
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Art.
9 - (Collegio dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti è
nominato dal Consiglio e si compone di tre componenti
effettivi e di due componenti supplenti.
2. La Giunta regionale designa uno dei componenti
effettivi del Collegio, con funzioni di Presidente
del Collegio stesso.
3. I membri effettivi e quelli supplenti devono
essere iscritti al registro dei revisori contabili.
4. Il Collegio dura in carica cinque anni in
coincidenza con la durata del Consiglio.
5. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) collabora con
il Consiglio nella sua funzione di controllo;
b) esercita la
vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione della Chambre;
c) attesta la
corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze
della gestione, redigendo una relazione da allegare
al progetto di conto consuntivo predisposto dalla
Giunta;
d) esprime rilievi
e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza,
produttività ed economicità della gestione.
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CAPO III - DISPOSIZIONI SUL
PERSONALE, SUL PATRIMONIO E SUL FINANZIAMENTO

Art. 10 - (Personale e Segretario
generale)
1. Il personale della Chambre, inquadrato in
apposita dotazione organica, appartiene al comparto
unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta e i
relativi contratti regionali sono stipulati dall'Agenzia
regionale per le relazioni sindacali di cui all'articolo
46 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma
dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale
della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del
personale).
2. Al personale della Chambre si applicano
le disposizioni di cui alla l.r. 45/1995, da ultimo
modificata dalla legge regionale 22 marzo 2000, n.
9.
3. Il Segretario generale è nominato
dal Presidente della Regione, su designazione della
Giunta della Chambre, tra gli iscritti all'Albo dei
dirigenti dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo
20, comma 1, della l.r. 45/1995, o in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 16, comma 2, della l.r.
45/1995, come modificato dall'articolo 1 della legge
regionale 27 maggio 1998, n. 45.
4. Il Segretario generale, se iscritto nell'albo
dei dirigenti regionali, è collocato fuori
ruolo.
5. Il Segretario generale svolge le funzioni
di vertice dell'amministrazione ed è sovraordinato
al personale della Chambre, compreso quello dirigenziale.
6. La nomina del Segretario generale è
subordinata all'accertamento preliminare della conoscenza
della lingua italiana o francese ai sensi dell'articolo
7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6
(Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione
regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti
dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta),
come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del regolamento
regionale 28 aprile 1998, n. 4.
7. L'accertamento di cui al comma 6 non ha
luogo nei confronti del personale che lo ha già
superato per l'accesso alla dirigenza del comparto
unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.
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Art. 11
- (Trasferimento del patrimonio)
1. Il patrimonio acquisito dalla Regione ai
sensi dell'articolo 14 del d.lgs. C.p.S. 532/1946
è trasferito alla Chambre, ai sensi dell'articolo
15 del medesimo d.lgs. C.p.S. 532/1946.
2. Le dotazioni tecniche degli uffici dell'Amministrazione
regionale operanti per l'esercizio delle funzioni
di cui all'articolo 1, possono essere trasferite parzialmente
o interamente alla Chambre.
3. Ove il trasferimento di cui ai commi 1 e
2 non sia possibile, o non abbia luogo interamente,
la Regione assegna alla Chambre le risorse finanziarie
corrispondenti al valore, stimato dalla struttura
regionale competente in materia di patrimonio, della
parte di patrimonio e delle dotazioni tecniche non
trasferibili, ovvero trasferisce alla medesima Chambre
beni dello stesso valore.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3
sono adottati con deliberazione della Giunta regionale.
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Art. 12
- (Entrate della Chambre)
1. La Regione trasferisce alla Chambre i fondi
destinati alle camere di commercio che ad essa pervengono
ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 novembre
1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario
della regione Valle d'Aosta).
2. La Chambre si avvale, oltre che delle entrate
di cui al comma 1, di ogni altra entrata derivante
dall'esercizio delle funzioni camerali.
3. La Regione eroga un finanziamento annuale
alla Chambre, nella misura massima del 40 per cento
dell'ammontare del diritto annuale accertato nell'esercizio
precedente e, comunque, comprensivo di somme pari
agli stanziamenti previsti alla data di entrata in
vigore della presente legge nel bilancio regionale
per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo
1. Detto finanziamento è approvato con deliberazione
della Giunta regionale e non può, in alcun
caso, essere inferiore al 20 per cento del diritto
annuale accertato nell'esercizio precedente.
4. Per il cofinanziamento di iniziative aventi
per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento
delle condizioni economiche del territorio di competenza,
la Chambre, sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale, può aumentare
per gli esercizi di riferimento la misura del diritto
annuale fino ad un massimo del 20 per cento.
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CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FASE DI
PRIMA APPLICAZIONE

Art. 13 - (Comitato paritetico per
i servizi camerali)
1. Nella fase di prima applicazione della presente
legge, è istituito un Comitato paritetico per
i servizi camerali della Valle d'Aosta, di seguito
denominato Comitato. Fanno parte del Comitato:
a) il Presidente
della Regione o un suo delegato;
b) il Presidente
della Chambre;
c)
gli assessori regionali competenti in materia
di commercio, industria, artigianato, agricoltura,
turismo, bilancio e finanze, o loro delegati;
d) i rappresentanti
del Consiglio della Chambre, nominati dal Consiglio
stesso in numero uguale a quello dei componenti di
cui alla lettera c).
2. Il Comitato paritetico è nominato
con deliberazione della Giunta regionale.
3. La prima convocazione del Comitato è
fissata con deliberazione della Giunta regionale di
cui al comma 2. Nella medesima deliberazione sono
indicate le modalità di funzionamento del Comitato.
4. Le attività del Comitato sono coordinate
dall'assessore regionale competente in materia di
servizi camerali. Il Comitato può essere convocato,
in riunione straordinaria, da parte della Giunta regionale.
5. Fino a quando gli organi della Chambre non
siano in grado di esercitare pienamente le loro funzioni
a norma dell'articolo 14, il Comitato sovrintende
alle procedure volte a realizzare il passaggio delle
funzioni, del personale e dei beni, ai sensi degli
articoli 11, 15 e 16, dall'Amministrazione regionale
alla Chambre.
6. Il Comitato invia semestralmente alla Presidenza
della Regione, alla Presidenza del Consiglio regionale
ed al Consiglio della Chambre una relazione sull'attività
svolta e, in particolare, sullo stato del passaggio
delle funzioni, del personale e dei beni alla Chambre.
Le relazioni semestrali sostituiscono il rapporto
annuale di cui all'articolo 2, comma 5.
7. Il Comitato può avvalersi di un organismo
tecnico, istituito con deliberazione della Giunta
regionale e composto da esperti pariteticamente nominati
dal Consiglio della Chambre e dalla Giunta regionale,
in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale
10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle
designazioni di competenza regionale), fatte salve
le cause di esclusione e di incompatibilità
di cui agli articoli 5 e 6 della medesima l.r. 11/1997.
8. L'organismo tecnico di cui al comma 7, coordinato
dal Presidente della Chambre di cui all'articolo 14,
comma 5, o da un consigliere delegato, deve, tra l'altro,
predisporre indicazioni metodologiche e operative
per:
a) l'impianto
della banca dati e dell'osservatorio regionale per
il monitoraggio dell'economia, individuando le modalità
di integrazione e raccordo operativo con gli osservatori
per specifici settori economici contemplati dalla
vigente normativa regionale;
b) la progettazione
e l'implementazione di procedure per un sistema a
rete finalizzato ai processi di semplificazione amministrativa.
9. Le spese per il funzionamento del Comitato
e dell'organismo tecnico sono a carico della Regione.
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Art. 14
- (Costituzione degli organi)
1. La nomina dei componenti del Consiglio della
Chambre deve avvenire entro centoventi giorni dall'entrata
in vigore della presente legge. A tal fine, la Giunta
regionale con deliberazione da emanarsi in armonia
con il disposto degli articoli 10 e 12 della l. 580/1993
e dei relativi regolamenti di attuazione:
a)
individua le associazioni di categoria, le
organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni
di tutela degli interessi dei consumatori e degli
utenti e le categorie professionali interessate, per
la loro attività, alle finalità della
Chambre e stabilisce il numero dei componenti il Consiglio
della Chambre, nei limiti indicati dall'articolo 6,
comma 2, sentite le associazioni, le organizzazioni
e le categorie professionali individuate;
b) provvede alla
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
dei dati relativi al numero delle imprese, all'indice
di occupazione e al valore aggiunto, elaborati con
le modalità di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1995, n. 472 (Regolamento di attuazione dell'articolo
10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente
i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri
delle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura in rappresentanza dei vari settori economici);
c) stabilisce
la ripartizione dei seggi tra i settori sulla base
dei parametri di cui alla lettera b), ai fini
della richiesta di designazione da parte delle rispettive
associazioni e organizzazioni.
2. Il Presidente della Regione o l'assessore
da questi delegato invita le associazioni e gli ordini
professionali a procedere tempestivamente alle designazioni
di loro competenza. Allo scadere dei termini di cui
al comma 1, si applica l'articolo 6, comma 5.
3. Dopo la nomina, il Consiglio è convocato
dal componente più anziano per procedere all'elezione
dei componenti del Comitato paritetico in rappresentanza
della Chambre e alla nomina dei componenti del Collegio
dei revisori dei conti.
4. Le funzioni della Giunta sono esercitate,
nel termine massimo di cui all'articolo 15, comma
1, dai componenti del Comitato di cui all'articolo
13, comma 1, lettera d).
5. Il Presidente della Chambre è nominato
dalla Giunta regionale tra i componenti del Consiglio.
6. La Giunta regionale provvede a dare la più
ampia pubblicità, anche attraverso il Bollettino
ufficiale della Regione e, per quanto possibile, mediante
l'informazione diretta agli interessati:
a)
dell'avvenuta costituzione degli organi della
Chambre;
b) dell'inizio
del pieno esercizio delle funzioni da parte della
Chambre.
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Art. 15
- (Trasferimento delle funzioni)
1. Il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo
1 deve completarsi nel termine di diciotto mesi dall'elezione
del Consiglio della Chambre, sulla base delle proposte
formulate dal Comitato di cui all'articolo 13.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene
in modo graduale. A tal fine, il Comitato formula
le proprie proposte con riferimento alle singole funzioni
da trasferire, mano a mano che sia completata l'istruttoria
relativa a ciascuna di esse.
3. La Giunta regionale fissa le date in cui
deve avvenire il trasferimento alla Chambre delle
singole funzioni, su proposta del Comitato. Con decorrenza
da tali date, la Chambre succede alla Regione nella
totalità dei rapporti giuridici afferenti alle
funzioni singolarmente trasferite.
4. Nel termine di quindici giorni da ciascuna
delle date di cui al comma 3, la Regione provvede
a consegnare alla Chambre, con elenchi descrittivi,
gli atti concernenti le funzioni trasferite e relativi
ad affari non ancora esauriti, ovvero relativi a questioni
o disposizioni di massima inerenti a dette funzioni.
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Art. 16
- (Trasferimento del personale)
1. Il personale dell'Amministrazione regionale,
appartenente alle categorie di cui al sistema di classificazione
introdotto dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro
del 12 giugno 2000 o alla qualifica dirigenziale ed
in servizio negli uffici che svolgono le funzioni
di cui all'articolo 1, è trasferito, su domanda,
alla Chambre, fino alla concorrenza della dotazione
organica iniziale determinata dal Consiglio, su proposta
del Comitato, entro sessanta giorni dalla nomina del
Consiglio medesimo. La Giunta regionale procede alla
revisione delle dotazioni di personale tenendo conto
dei trasferimenti negli organici della Chambre.
2. Ai fini del presente articolo trovano applicazione
le disposizioni di cui al regolam. reg. 6/1996, da
ultimo modificato dal regolamento regionale 27 giugno
2001, n. 2, fatto salvo quanto segue:
a) le domande
per il trasferimento alla Chambre devono essere inviate,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro
novanta giorni dalla data di adozione della deliberazione
di cui alla lettera c), alla struttura regionale competente
in materia di personale; la mancata presentazione
della domanda equivale, per il personale di cui al
comma 1, alla richiesta di permanenza nei ruoli della
Regione;
b) qualora il
numero delle domande risulti superiore ai posti disponibili
nella pianta organica provvisoria, la struttura regionale
competente in materia di amministrazione del personale
predispone una graduatoria, sulla base dell'anzianità
di servizio, utilizzabile fino alla concorrenza dei
posti stessi. Nella valutazione dell'anzianità
di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale,
è assegnato un punteggio maggiore al periodo
prestato nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo
1, sulla base dei criteri e dei punteggi di cui all'allegato
A;
c) con deliberazione
della Giunta regionale, adottata su proposta del Comitato,
entro novanta giorni dalla nomina del Consiglio della
Chambre, sono individuati criteri di priorità
aggiuntivi, in relazione alle specificità del
trasferimento di cui al presente articolo e ai profili
professionali indicati nella dotazione organica iniziale
di cui al comma 1.
3. Il personale trasferito conserva il trattamento
economico acquisito e l'anzianità di servizio
maturata e può aderire al Fondo pensione complementare
per i lavoratori dipendenti della Regione Autonoma
Valle d'Aosta (FOPADIVA), se non aderisce al Fondo
cessazione servizio (FCS). La posizione individuale
maturata è trasferita al fondo di previdenza
complementare della Chambre (FOPADIVA o FCS).
4. Sino alla data di inquadramento nei ruoli
della Chambre del personale che ne faccia richiesta,
la Regione continua a provvedere all'amministrazione
del personale stesso.
5. Qualora non siano presentate domande, o
le stesse risultino in numero inferiore rispetto ai
posti disponibili nella pianta organica provvisoria,
la Regione provvede ad assicurare la continuità
nello svolgimento delle funzioni trasferite e prive
di titolare, mediante comando di proprio personale
presso la Chambre.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, con apposita
convenzione tra la Regione e la Chambre, sono stabiliti
il numero dei dipendenti da inviare in comando, la
loro distribuzione tra le categorie di inquadramento
e le modalità per la copertura degli oneri
connessi al relativo trattamento economico.
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Art. 17
- (Dotazione finanziaria)
1. Fino a che la Chambre non sia in grado di
percepire, totalmente o parzialmente, il diritto annuale
che le compete a norma dell'articolo 12, comma 1,
e comunque finché non sia possibile disporre
del dato percentuale necessario per determinare l'intervento
finanziario della Regione ai sensi del medesimo articolo
12, comma 3, la Regione eroga alla Chambre, in sede
di prima attuazione della presente legge, un finanziamento
a titolo
di dotazione stabilito annualmente con la legge finanziaria.
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Art. 18 - (Abrogazione
di norme)
1. La legge regionale 23 novembre 1994, n.
70 (Istituzione della Consulta regionale dell'economia
e del lavoro (CREL)) è abrogata.
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Art.
19 - (Norma finale)
1. Attraverso il metodo della concertazione
e degli indirizzi concordati di programmazione previsti
dal "Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta",
sottoscritto il 17 maggio 2000 dalla Regione, dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni
di rappresentanza delle categorie economiche e professionali,
sono perseguite anche le esigenze di confronto e di
collaborazione già indicate nelle finalità
istitutive della Consulta regionale dell'economia
e del lavoro.
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Art. 20 - (Segretariato
per la concertazione)
1. Il Segretariato per la concertazione previsto
dal "Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta"
è istituito a tempo determinato ai sensi dell'articolo
7, commi 1, lettera b), 3 e 4 della l.r. 45/1995,
nell'ambito dell'assessorato competente in materia
di industria ed artigianato, con l'imputazione dei
relativi costi ed oneri di gestione.
2. Al posto di dirigente del Segretariato per
la concertazione si applicano le disposizioni dell'articolo
62, comma 5, della l.r. 45/1995, come modificato dall'articolo
13 della l.r. 45/1998.
3. Il posto di dirigente di cui al comma 2
è ricompreso tra quelli indicati nel contingente
dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 11
dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni
2002/2004).
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Art. 21
- (Cessazione di funzioni)
1. Il Comitato valdostano di collaborazione
per il commercio, l'industria e l'agricoltura, istituito
con deliberazione del Consiglio della Valle n. 54
del 13 marzo 1947, cessa le sue funzioni dal giorno
della costituzione del Consiglio della Chambre.
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Art. 22
- (Norma di rinvio)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge
in ordine alla disciplina dei servizi camerali, si
applicano le norme della legislazione statale in materia.
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Art.
23 - (Norma finanziaria)
1. L'onere derivante dall'applicazione degli
articoli 12, comma 3, 13 e 17 della presente legge
è valutato complessivamente in euro 51.700,
per l'anno 2002, ed in annui euro 619.300 a decorrere
dall'anno 2003.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura
negli obiettivi programmatici 1.3.2. "Comitati
e commissioni" per le finalità di cui
all'articolo 13, e 2.1.2. "Istituzioni diverse"
per le finalità di cui agli articoli 12, comma
3, e 17, e si provvede mediante riduzione di pari
importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000
"Fondo globale per il finanziamento di spese
correnti" dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi
globali", punto A.1. "Riordino dei servizi
camerali della Regione Valle d'Aosta" dell'allegato
n. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio
di previsione della Regione per l'anno finanziario
2002 e di quello pluriennale per gli anni 2002/2004.
3. Il trasferimento previsto dall'articolo
12, comma 1, è disciplinato, al fine della
copertura finanziaria, dalla legge finanziaria in
rapporto al graduale trasferimento delle funzioni
di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Per l'applicazione della presente legge
la Giunta regionale è autorizzata ad apportare,
con propria deliberazione, su proposta dell'assessore
regionale competente in materia di bilancio e finanze,
le occorrenti variazioni di bilancio.
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Allegato A - (articolo 16, comma 2, lettera b))
Sistema di punteggio per l'anzianità di servizio
ai fini della formazione della graduatoria di cui
all'articolo 16, comma 2, lettera b).
1. Anzianità nel servizio svolto, con
assegnazione di competenze camerali, nel livello corrispondente
a quello per il quale è avanzata domanda di
trasferimento punti 1 per ogni mese
2. Anzianità nel servizio svolto, con
assegnazione di competenze camerali, nel livello inferiore
a quello per il quale è avanzata domanda di
trasferimento punti 0,75 per ogni mese
3. Anzianità nel servizio svolto con
assegnazione di competenze diverse da quelle trasferite
alla Chambre
punti 0,50 per ogni mese
I periodi superiori a quindici giorni sono arrotondati
al mese; i periodi inferiori non sono valutati.
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