LEGGI REGIONALI

Legge Regionale
36/00 del 21/12/2000 (vigente)
Legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36.
Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione
della rete distributiva dei carburanti per autotrazione.
Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996,
n. 41.
(B.U. 2 gennaio 2001, n. 1).
TITOLO I - Principi generali
Articolo 1 - Finalità »»»
Articolo 2 - Disposizioni generali »»»
Articolo 3 - Definizioni »»»
TITOLO II - Norme di indirizzo programmatico
CAPO I - Razionalizzazione e ristrutturazione della
rete
Articolo 4 - Definizioni di servizio e di centri
e nuclei abitati »»»
Articolo 5 - Definizione di carenza di servizio
»»»
Articolo 6 - Servizio minimo »»»
Articolo 7 - Self-Service »»»
Articolo 8 - Criteri vincolanti per il mantenimento
dei servizi minimi »»»
CAPO II - Competenze dei
comuni
Articolo 9 - Interventi soggetti ad autorizzazione
»»»
Articolo 10 - Autorizzazione »»»
Articolo 11 - Potenziamento e trasferimento »»»
Articolo 12 - Modifiche soggette a comunicazione
»»»
Articolo 13 - Requisiti e caratteristiche delle
aree sulle quali possono essere installati impianti
ed indicazioni di qualità urbana »»»
Articolo 14 - Criteri per l'assegnazione di aree
pubbliche »»»
Articolo 15 - Impianti di GPL »»»
Articolo 16 - Impianto di metano »»»
TITOLO III - Funzioni regionali
CAPO I - Collaudo e verifiche
Articolo 17 - Collaudo »»»
Articolo 18 - Commissione regionale di collaudo
»»»
Articolo 19 - Verifiche »»»
CAPO II - Impianti autostradali
Articolo 20 - Nuovi impianti autostradali »»»
Articolo 21 - Modifiche, potenziamenti e trasferimenti
»»»
Articolo 22 - Trasferimento della titolarità
della concessione »»»
Articolo 23 - Rinnovo concessione »»»
CAPO III - Autorizzazioni
Articolo 24 - Impianti ad uso privato »»»
Articolo 25 - Prelievo di carburanti in recipienti
»»»
CAPO IV - Vigilanza
Articolo 26 - Vigilanza »»»
TITOLO IV - Orari di apertura e chiusura degli
impianti. Ferie.
Articolo 27 - Orari e turni festivi. Criteri »»»
Articolo 28 - Ferie »»»
TITOLO V - Disposizioni finali
Articolo 29 - Sanzioni »»»
Articolo 30 - Disposizioni finanziarie »»»
Articolo 31 - Sistema informativo e osservatorio
»»»
Articolo 32 - Abrogazione »»»
Articolo 33 - Rinvio »»»
Articolo 34 - Dichiarazione d'urgenza »»»
TITOLO
I - Principi generali
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge detta le norme di indirizzo
programmatico relative alla rete distributiva dei
carburanti nell'esercizio delle funzioni amministrative
trasferite alla Regione Valle d'Aosta dall'articolo
28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Valle
d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e della normativa
relativa agli enti soppressi con l'art. 1 bis del
D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21
ottobre 1978, n. 641) in materia di impianti, in attuazione
del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione
del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15
marzo 1997, n. 59), da ultimo modificato dal decreto
legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito in legge
28 dicembre 1999, n. 496.
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Art. 2. (Disposizioni
generali).
1. L'installazione e l'esercizio di impianti
di distribuzione dei carburanti sono attività
liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione
di cui all'articolo 10, rilasciata nel rispetto delle
norme di indirizzo programmatico, di cui al titolo
II, per la razionalizzazione della rete degli impianti
stradali di carburante per autotrazione, che hanno
il fine di favorire la presenza di un livello minimo
di servizio e la salvaguardia dei centri storici e
delle aree aventi valore storico, archeologico, artistico
ed ambientale.
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Art. 3. (Definizioni).
1. Per rete si intende il complesso degli impianti
ad uso pubblico installati per l'erogazione di benzine,
gasolio, gas di petrolio liquefatti (GPL) e metano.
2. Per impianto di distribuzione carburanti
per autotrazione si intende il complesso commerciale
unitario con le relative attrezzature ed accessori,
costituito da uno o più apparecchi di erogazione
del carburante.
3. Per erogatore si intende l'insieme delle
attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante
dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del veicolo
rifornito, misurando contemporaneamente le quantità
trasferite.
4. Per consistenza dell'impianto si intende
l'insieme dei servizi di erogazione di carburante
costituiti da erogatori dello specifico carburante
e da apparecchiature di self-service pre-pagamento
per l'erogazione dello specifico carburante.
5. Per colonnina si intende l'apparecchiatura
contenente uno o più erogatori.
6. Per self-service pre-pagamento si intende
il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica
di carburante senza l'intervento e l'assistenza di
apposito personale in cui il relativo pagamento avviene
mediante sistemi automatici a moneta, a lettura ottica
o informatizzati, prima dell'erogazione.
7. Per self-service post-pagamento si intende
il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica
di carburante usate direttamente dall'utente in cui
l'erogazione precede il relativo pagamento ad apposito
incaricato.
8. Gli impianti che costituiscono la rete sono
convenzionalmente classificati nel seguente modo:
a) stazione di
servizio: impianto costituito da uno o più
apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica
di carburante con relativi serbatoi, comprendente
locali per il lavaggio, ingrassaggio ed altri servizi
per l'autoveicolo, nonché dotato di servizi
igienici ed eventualmente di altri servizi accessori;
b) stazione di
rifornimento: impianto costituito da uno o più
apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica
di carburante con relativi serbatoi che dispone, oltre
che di servizi igienici, anche di attrezzature per
servizi accessori vari esclusi i locali per lavaggio,
ingrassaggio ed altri servizi per l'autoveicolo;
c) chiosco: impianto
costituito da uno o più apparecchi a semplice
o multipla erogazione automatica di carburante con
relativi serbatoi e da un locale adibito esclusivamente
al ricovero del personale addetto eventualmente all'esposizione
di lubrificanti o altri prodotti ed accessori per
autoveicoli, nonché da un eventuale locale
adibito a servizi igienici;
d) punto isolato:
impianto costituito da uno o più apparecchi
a semplice o multipla erogazione automatica di carburante
con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza
alcuna struttura sussidiaria.
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TITOLO II - Norme di
indirizzo programmatico
CAPO I - Razionalizzazione e ristrutturazione della
rete
Art. 4. (Definizioni di servizio
e di centri e nuclei abitati).
1. Al fine della valutazione di carenza di
servizio, per servizio si intende la presenza di erogatori
dello specifico carburante ovvero la presenza di apparecchiature
self-service pre-pagamento per l'erogazione dello
specifico carburante.
2. Per Centri e Nuclei abitati si intendono
quelli definiti dall'ISTAT in sede di Censimento generale
della popolazione.
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Art. 5. (Definizione
di carenza di servizio).
1. Un centro o nucleo abitato è definito
carente di servizio quando la distanza dello stesso
rispetto al più vicino impianto dotato dello
specifico carburante risulta superiore ad una fissata
soglia chilometrica.
2. La soglia chilometrica è pari a:
a) otto chilometri
per i servizi di erogazione di benzina verde, benzina
super, gasolio, miscela, GPL e metano;
b) quindici chilometri
per i servizi di erogazione di benzina verde, benzina
super e gasolio effettuati con apparecchiature self-service
pre-pagamento.
3. Nel caso di centro o nucleo abitato il punto
cui si fa riferimento per la misura della distanza
è il baricentro dell'area come perimetrata
dall'ISTAT. Nell'applicazione della soglia distanziometrica
è ammessa una tolleranza di cinquecento metri.
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Art. 6. (Servizio
minimo).
1. Un impianto assicura il livello minimo di
servizio quando la sua cessazione comporterebbe l'insorgere
di carenza di servizio.
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Art. 7. (Self-service).
1. Nei Comuni privi di impianti di distribuzione
carburanti è possibile autorizzare, ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, l'installazione di un punto
vendita funzionante esclusivamente con apparecchiature
self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore,
a condizione che il più vicino punto di rifornimento
si collochi ad una distanza superiore a dieci chilometri.
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Art. 8. (Criteri
vincolanti per il mantenimento dei servizi minimi).
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
3, comma 4, del d.lgs. 32/1998, qualora la chiusura
di un impianto determini l'insorgere di carenza di
servizio, il Comune, fatto salvo il rispetto delle
condizioni di sicurezza, può autorizzare la
prosecuzione dell'attività dell'impianto in
deroga ai divieti di legge e, comunque, fino a quando
non sia installato un nuovo impianto conforme alla
normativa vigente che sia, sotto il profilo della
carenza di servizio, quantomeno equivalente all'altro.
2. Se il cambio di destinazione d'uso degli
erogatori comporta la cessazione dell'erogazione di
uno dei prodotti previsti nella consistenza dell'impianto,
la modifica è ammessa solo se non causa una
carenza di servizio. Il reinserimento del prodotto
nella consistenza dell'impianto costituisce potenziamento
dell'impianto.
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CAPO II - Competenze dei comuni
Art. 9. (Interventi soggetti ad autorizzazione).
1. L'autorizzazione è rilasciata dal
Comune. Sono soggetti ad autorizzazione:
a)
la realizzazione di un nuovo impianto, anche
a seguito di trasferimento;
b) il potenziamento.
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Art. 10. (Autorizzazione).
1. La domanda di autorizzazione è presentata
al Comune. I Comuni rilasciano le nuove autorizzazioni
nel rispetto degli indirizzi programmatici della Regione.
2. L'autorizzazione è subordinata alla
verifica della conformità alle disposizioni
del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e
a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale
e stradale, alle disposizioni per la prevenzione incendi
e a quelle dei beni storici e artistici, nonché
alle norme di cui al presente titolo.
3. Il provvedimento di autorizzazione deve
contenere:
a) l'indicazione
dei prodotti, il numero e tipo degli erogatori e la
capacità dei singoli serbatoi;
b)
l'obbligo di effettuare il collaudo prima dell'apertura
dell'impianto oppure l'autorizzazione all'esercizio
provvisorio, ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto-legge
2 novembre 1933, n. 1741 (Disciplina dell'importazione,
della lavorazione, del deposito e della distribuzione
degli oli minerali e dei carburanti), convertito nella
legge 8 febbraio 1934, n. 367 (Conversione in legge
del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la
disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito
e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti)
e relativo regolamento di attuazione approvato con
regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 (Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge
2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione,
la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli
oli minerali e dei loro residui);
c)
il termine, non superiore a sei mesi, prorogabili
per comprovata necessità, entro cui deve essere
aperto l'impianto o utilizzate le parti potenziate;
d) l'obbligo,
per il titolare dell'autorizzazione, di provvedere
alle misure di sicurezza disposte dalle autorità
competenti.
4. Insieme all'autorizzazione il Comune rilascia
le concessioni edilizie necessarie.
5. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento
degli atti, la domanda si considera accolta se non
è comunicato al richiedente il diniego. Il
Comune, sussistendo ragioni di pubblico interesse,
può annullare l'assenso illegittimamente formatosi,
salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro
il termine fissato dal Comune stesso.
6. Le concessioni di cui alla legge regionale
29 novembre 1996, n. 41 (Esercizio delle funzioni
amministrative in materia di impianti di distribuzione
automatica di carburanti per autotrazione) e successive
modificazioni ed integrazioni sono convertite di diritto
in autorizzazioni.
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Art. 11. (Potenziamento
e trasferimento).
1. Per potenziamento di un impianto si intende
l'aumento dei tipi di carburante erogabili e/o l'aggiunta
di apparecchiature self-service pre-pagamento.
2. Per trasferimento di un impianto si intende
il suo spostamento in luogo diverso da quello per
cui è stata rilasciata l'autorizzazione.
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Art. 12.
(Modifiche soggette a comunicazione).
1. Sono modifiche soggette a comunicazione
al Comune:
a) l'aumento del
numero di colonnine per l'erogazione di prodotti già
autorizzati;
b) il cambio di
destinazione d'uso dei serbatoi e/o degli erogatori
di prodotti già autorizzati;
c) la sostituzione
di serbatoi con altri di maggiore dimensione e l'installazione
di nuovi serbatoi;
d)
la sostituzione di colonnine ad un solo erogatore
con altre ad erogazione multipla;
e) la sostituzione
di miscelatori manuali con altri elettrici od elettronici;
f) l'installazione
di dispositivi self-service post-pagamento.
2. Le modificazioni di cui al comma 1, lettere
b), d), e) ed f) non sono soggette a collaudo ai sensi
dell'articolo 17, ma la loro consistenza deve essere
comunicata al Comune che provvede ad inserirle nell'autorizzazione,
e alla struttura regionale competente in materia di
rete distributiva di carburanti per autotrazione.
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Art. 13.
(Requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali
possono essere installati impianti nuovi ed indicazioni
di qualità urbana).
1. I criteri seguenti, relativi all'individuazione
delle aree sulle quali possono essere installati impianti
nuovi, operano sino a quando il Comune non disponga
diversamente:
a)
le dimensioni minime delle superfici asservite
all'impianto sono fissate:
1) a seicento metri quadrati per le stazioni di servizio;
2) a cinquecento metri quadrati per le stazioni di
rifornimento;
3) a quattrocento metri quadrati per i chioschi;
b) la distanza
minima rispetto agli impianti esistenti deve essere
almeno pari a duecento metri; la distanza si intende
misurata lungo il minimo percorso stradale, considerando
i punti, uno per ciascun impianto, di intersezione
tra l'accesso carrabile all'impianto e la sede stradale;
c) qualora lo
strumento urbanistico vigente non disciplini esplicitamente
la materia, per le strade di tipo E (strade urbane
di quartiere) e F (strade locali) si applicano le
norme di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada);
d) nelle aree
comprese nelle fasce di rispetto è ammessa,
come sola destinazione d'uso compatibile, la realizzazione
di verde pubblico; è tuttavia ammessa la destinazione
d'uso a parcheggio pubblico, comunque in misura non
superiore al quaranta per cento dell'area, purché
i parcheggi non ostino con le esigenze di sicurezza
e fluidità della circolazione veicolare e pedonale.
2. Per quanto attiene a dimensioni e tipologie
di manufatti edilizi da realizzare sull'area di pertinenza
dell'impianto, si rinvia a quanto disposto dagli strumenti
urbanistici comunali.
3. Al fine della riqualificazione del tessuto
urbano, il Comune definisce i criteri di qualità
urbana inerenti la realizzazione di nuovi impianti.
Tali criteri riguardano soprattutto interventi di
contenimento dell'impatto ambientale, acustico e di
arredo urbano.
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Art. 14.
(Criteri per l'assegnazione di aree pubbliche).
1. I Comuni quando intendono riservare aree
pubbliche da destinare all'insediamento di impianti,
disciplinano le modalità e i criteri per l'assegnazione,
previa pubblicazione di bandi di gara che garantiscano
la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni
eque e non discriminatorie.
2. In sede di definizione dei criteri, la priorità
è attribuita agli interventi di rilocalizzazione
di impianti che si trasferiscono dalle zone A, come
definite dal decreto interministeriale 2 aprile 1968,
n. 1444, o aree a queste assimilabili, da aree aventi
valore storico, archeologico, artistico o ambientale,
e da aree inscritte nei cerchi con raggio di trecento
metri incentrati su emergenze aventi valore storico,
artistico o ambientale.
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Art.
15. (Impianti di GPL).
1. Al fine di favorire un aumento ed una distribuzione
omogenea sul territorio, gli impianti di solo GPL
o quelli misti devono collocarsi ad una distanza non
inferiore a otto chilometri, riferita al percorso
stradale minimo tra gli accessi dei due impianti.
La distanza è ridotta a quattro chilometri
qualora si tratti di localizzazioni situate nel Comune
di Aosta o situate nel raggio di dodici chilometri
dallo stesso.
2. Le suddette localizzazioni devono avvenire
nel rispetto delle distanze di sicurezza di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1971, n. 208 (Norme di sicurezza per gli impianti
di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto
per autotrazione), da ultimo modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986,
n. 1024.
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Art.
16. (Impianti di metano).
1. Ferme restando le condizioni di sicurezza
stabilite dalla normativa vigente, possono essere
rilasciate autorizzazioni per l'esercizio di impianti
di gas metano a condizione che detti impianti vengano
installati ad una distanza non inferiore a otto chilometri
dal più vicino punto di vendita erogante metano.
La distanza è ridotta a quattro chilometri
qualora i suddetti impianti siano localizzati nel
Comune di Aosta o situati nel raggio di dodici chilometri
dallo stesso.
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TITOLO III - Funzioni regionali
CAPO I - Collaudo e verifiche
Art. 17. (Collaudo).
1. L'installazione, il trasferimento, il potenziamento
di un impianto e le modifiche di cui all'articolo
12, comma 1, lettere a) e c) devono essere sottoposti
a collaudo da parte della Commissione di collaudo
di cui all'articolo 18.
2. La verifica dell'idoneità tecnica
degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed
ambientale è effettuata al momento del collaudo
su istanza dell'interessato, non oltre quindici anni
dalla precedente verifica.
3. Copia del verbale di collaudo, nel quale
devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione,
è trasmessa al titolare della stessa e a tutti
gli enti e gli uffici che hanno espresso il loro parere
in merito.
4. Il Comune, su istanza dell'interessato,
previa presentazione di una perizia giurata rilasciata
da tecnico abilitato comprovante il rispetto delle
norme di sicurezza nonché la corretta esecuzione
dei lavori in conformità al progetto approvato,
può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio
provvisorio, con l'avvertenza che nei novanta giorni
successivi alla comunicazione di fine lavori deve
essere comunque fatto il collaudo. Non possono essere
autorizzati all'esercizio provvisorio gli impianti
di GPL e di metano.
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Art.
18. (Commissione regionale di collaudo).
1. La Commissione regionale di collaudo è
così composta:
a) dal dirigente
della struttura regionale competente in materia di
rete distributiva di carburanti per autotrazione,
o suo delegato, in qualità di Presidente;
b) dal Comandante
dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
c) dall'Ingegnere
capo dell'Ufficio tecnico di finanza (UTF) o suo delegato;
d) da un dirigente
dell'Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA)
o suo delegato;
e)
da un rappresentante dell'Azienda sanitaria
locale.
2. La Commissione è integrata:
a) dall'Ingegnere
Superiore dell'Ente nazionale per le strade o suo
delegato, se l'impianto è ubicato su strada
statale;
b) dal dirigente
della struttura regionale competente in materia di
viabilità o suo delegato, se l'impianto è
ubicato su strada regionale, dal responsabile dell'ufficio
tecnico comunale o suo delegato se l'impianto è
ubicato su strada comunale.
3. Le funzioni di segretario della Commissione
sono svolte da un funzionario della struttura regionale
competente in materia di rete distributiva di carburanti
per autotrazione.
4. La Commissione delibera a maggioranza dei
suoi componenti e, in caso di parità, prevale
il voto del presidente. Nella Commissione devono,
comunque, risultare sempre presenti il Comandante
dei Vigili del Fuoco o suo delegato e l'Ingegnere
capo dell'UTF o suo delegato.
5. La Commissione provvede ad effettuare il
collaudo entro novanta giorni dalla data della domanda
inoltrata dal titolare dell'autorizzazione.
6. Se il collaudo dà esito negativo,
la Commissione stabilisce un termine, non superiore
a tre mesi, entro il quale il richiedente deve ottemperare
alle prescrizioni verbalizzate e presentare una nuova
istanza di collaudo. Trascorso tale termine, la Commissione
effettua un nuovo collaudo, al cui esito positivo
è subordinata la continuazione dell'esercizio
dell'attività.
7. Le spese di collaudo, comprensive dei compensi
e delle indennità spettanti ai componenti della
Commissione regionale, sono a carico del richiedente.
8. Ai componenti della Commissione di collaudo
non dipendenti dell'Amministrazione regionale spetta,
per ciascuna giornata di attività, un gettone
di presenza di lire duecentomila giornaliere oltre
al rimborso delle spese di trasferta.
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Art. 19.
(Verifiche).
1. Le verifiche sull'idoneità tecnica
sono effettuate al momento del collaudo e non oltre
quindici anni dalla precedente verifica.
2. Gli impianti in esercizio alla data di entrata
in vigore della presente legge sono sottoposti a verifica
da parte della Commissione di collaudo di cui all'articolo
18, entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge. L'esito di tali verifiche è trasmesso
al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.
3. La Commissione verifica lo stato degli impianti
circa la loro incompatibilità sotto il profilo
della prevenzione degli incendi, ambientale e sanitaria,
comunque non oltre quindici anni dalla precedente
verifica.
4. L'esito della verifica di cui al comma 3
è trasmesso al Comune, che lo comunica all'interessato,
e all'UTF. Nella comunicazione dell'esito della verifica,
il Comune deve evidenziare le anomalie riscontrate
e indicare un termine, non superiore a diciotto mesi
per il Comune di Aosta e non superiore a ventiquattro
mesi per gli altri Comuni, per adeguarsi alla normativa
vigente. Il Comune, nel provvedimento che ordina la
chiusura dell'impianto, deve prevedere il ripristino
delle aree.
5. Il titolare non a norma, entro trenta giorni
dalla comunicazione comunale, deve presentare un programma
di adeguamento alla normativa vigente oppure di smantellamento
dell'impianto, che deve essere eseguito entro il termine
fissato dal Comune.
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CAPO II - Impiant autostradali
Art. 20. (Nuovi impianti autostradali).
1. Le domande per il rilascio di concessioni
per l'installazione di nuovi impianti autostradali
di carburante, nonché quelle per il rilascio
di autorizzazioni al potenziamento di impianti autostradali
già esistenti, devono essere presentate alla
struttura regionale competente in materia di rete
distributiva di carburanti per autotrazione, corredate:
a) del parere
di assenso da parte dell'Ente nazionale per le strade,
e, in caso di viabilità data in concessione,
della società concessionaria;
b) del parere
dei Vigili del Fuoco in merito alla sicurezza;
c) del parere
dell'UTF in merito agli aspetti tecnico-fiscali;
d) del parere
dell'Azienda sanitaria locale in merito alla sicurezza
sanitaria;
e) del parere
dell'ARPA in merito alla sicurezza ambientale.
2. Alle domande devono essere allegati i seguenti
documenti:
a) documentazione
tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica
dell'impianto;
b) relazione tecnica
dell'impianto;
c) documentazione
volta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente,
dei requisiti soggettivi, nonché della capacità
tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli
5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'art.
16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745,
convertito in legge, con modificazioni, con la legge
18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina
dei distributori automatici di carburante per autotrazione);
d) dichiarazione
di compatibilità urbanistica rilasciata dal
comune competente qualora sia richiesta l'installazione
dei prodotti GPL e metano.
3. Entro novanta giorni dalla presentazione
della domanda, completa della documentazione e dei
pareri di cui al comma 1, l'Assessore competente rilascia
la concessione e ne invia copia al richiedente ed
agli Enti interessati al procedimento.
4. La concessione ha durata diciottennale.
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Art. 21. (Modifiche,
potenziamenti e trasferimenti).
1. Non sono soggette ad autorizzazione ma devono
essere preventivamente comunicate alla struttura regionale
competente in materia di rete distributiva di carburanti
per autotrazione le modificazioni di cui all'articolo
12.
2. Sono soggetti ad autorizzazione il potenziamento
ed il trasferimento di cui all'articolo 11.
3. Le operazioni soggette a collaudo sono quelle
definite all'articolo 17.
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Art.
22. (Trasferimento della titolarità della concessione).
1. La domanda per il trasferimento della titolarità
della concessione degli impianti autostradali deve
essere presentata alla struttura regionale competente
in materia di rete distributiva di carburanti per
autotrazione e deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) dichiarazione
di assenso da parte della società titolare
della concessione autostradale;
b) documentazione
dalla quale risulti la titolarità dell'impianto
da parte del cessionario;
c)
parere dell'UTF.
2. La concessione può essere trasferita
a terzi solo unitamente alla proprietà dell'impianto.
3. Entro novanta giorni dalla presentazione
della citata documentazione l'Assessore competente
provvede al rilascio della concessione e ne invia
copia al cessionario, al cedente e agli Enti interessati
al procedimento.
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Art.
23. (Rinnovo concessione).
1. La domanda di rinnovo della concessione
di un impianto autostradale di distribuzione carburanti
deve essere presentata alla struttura regionale competente
in materia di rete distributiva di carburanti per
autotrazione almeno sei mesi prima della scadenza
diciottennale.
2. La domanda deve essere corredata della documentazione
e dei pareri di cui all'articolo 20, comma 1.
3. Il rinnovo della concessione è subordinato
all'accertamento dell'idoneità tecnica delle
attrezzature dell'impianto. Tale idoneità deve
risultare dal verbale di collaudo redatto dalla Commissione
di cui all'articolo 18.
4. Entro novanta giorni dalla presentazione
della domanda completa della documentazione e dei
pareri di cui sopra l'Assessore regionale competente
rilascia il rinnovo della concessione inviandone copia
al richiedente ed agli Enti interessati al procedimento.
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CAPO III - Autorizzazioni
Art. 24. (Impianti ad uso privato).
1. La Regione, tramite la struttura regionale
competente in materia di rete distributiva di carburanti
per autotrazione, rilascia le autorizzazioni relative
all'installazione, alle modificazioni, ai potenziamenti
ed ai trasferimenti degli impianti di distribuzione
carburanti ad uso privato.
2. Per impianto di distribuzione di carburanti
ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito
da uno o più apparecchi fissi di erogazione
di carburanti per uso di autotrazione collegati a
serbatoi interrati utilizzati esclusivamente per il
rifornimento di autoveicoli di proprietà di
aziende o di imprese private, e di Amministrazioni
pubbliche, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri,
magazzini e simili.
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Art. 25. (Prelievo
di carburanti in recipienti).
1. Per il rilascio dell'autorizzazione per
il prelievo dei carburanti in recipienti presso i
distributori automatici di carburanti, da parte di
operatori economici o altri utenti in possesso di
impianti fissi, di cingolati, attrezzature agricole,
macchinari o veicoli non rifornibili presso i distributori
di carburanti, deve essere presentata domanda alla
struttura regionale competente in materia di rete
distributiva di carburanti per autotrazione.
2. L'autorizzazione, che ha validità
triennale, deve indicare gli impianti presso i quali
il rifornimento può avvenire e che il prelievo
avviene con l'utilizzo di recipienti e di mezzi di
trasporto conformi alle disposizioni normative previste
dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 (Approvazione
delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento,
l'impiego e la vendita di olii minerali, e per il
trasporto degli olii stessi) e successive modificazioni.
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CAPO IV - Vigilanza
Art. 26. (Vigilanza).
1. La vigilanza amministrativa è effettuata,
oltre che dagli organi di polizia secondo le competenze
attribuite dalla normativa in vigore, anche da personale
regionale di grado non inferiore all'ex qualifica
settima, all'uopo incaricato dal dirigente della struttura
regionale competente in materia di rete distributiva
di carburanti per autotrazione. I titolari sono tenuti
a consentire loro il libero accesso agli impianti
nonché a fornire tutte le informazioni richieste.
2. Restano fermi i controlli di natura fiscale
e i controlli attinenti alla tutela della sicurezza
e dell'incolumità pubblica affidati dalla normativa
vigente alla competenza dell'UTF e del comando dei
vigili del fuoco, nonché i controlli attinenti
alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati
alle amministrazioni competenti.
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TITOLO IV - Orari di apertura e chiusura degli impianti.
Ferie.
Art. 27. (Orari e turni festivi.
Criteri).
1. Ai sensi del d.p.r. 182/1982 e con l'osservanza
del disposto della legge regionale 26 maggio 1993,
n. 60 (Criteri e incentivi regionali per l'adozione
da parte dei Comuni del piano di coordinamento degli
orari dei servizi pubblici e privati in applicazione
dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990
n. 142), i Comuni, sentite le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative e l'Azienda di promozione
turistica, determinano, tenuto conto delle fasce orarie
previste al comma 3, l'orario giornaliero e l'orario
notturno di attività per gli impianti di distribuzione
di carburanti, eventualmente differenziato nell'ambito
del territorio comunale in ragione delle diverse esigenze
e caratteristiche delle zone interessate e per periodi
di anno solare.
2. Fatta eccezione per gli impianti self-service
pre-pagamento, l'orario minimo settimanale di apertura
degli impianti è fissato in cinquanta ore.
3. L'attività degli impianti di distribuzione
carburanti deve essere garantita su tutto il territorio
regionale nelle seguenti fasce orarie:
a) servizio diurno,
con rispetto di una pausa di chiusura dalle ore tredici
alle ore quattordici:
1) dalle ore otto alle ore dodici;
2) dalle ore quindici alle ore diciannove;
b) servizio notturno:
dalle ore ventidue alle ore sette.
4. Le richieste e le rinunce per l'esercizio
del servizio notturno sono inoltrate dal titolare
dell'autorizzazione, entro il mese di dicembre di
ogni anno, al Comune competente. L'inosservanza dei
turni di servizio notturno determina l'esclusione
dai turni per il periodo di un anno.
5. I turni settimanali di riposo possono essere
usufruiti in giornata a scelta del gestore e comunicati
all'Amministrazione comunale. Il Comune può
individuare i periodi dell'anno in cui è facoltativa
la giornata di chiusura. Gli impianti di distribuzione
carburanti situati al di sopra dei seicentocinquanta
metri di altitudine possono essere esentati dall'osservanza
dei turni di riposo.
6. Al sabato pomeriggio rimane aperto almeno
il cinquanta per cento degli impianti, mentre alla
domenica e nei giorni festivi rimane in funzione almeno
il venticinque per cento degli impianti. Nei Comuni
in cui è ubicato un solo impianto deve essere
garantita l'apertura almeno una domenica o giorno
festivo al mese.
7. Il Comune, al fine di assicurare all'utenza,
specie nei periodi di minor afflusso turistico, idonei
livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, programmi
di apertura in deroga ai turni e alle fasce orarie
di cui ai commi 3, 5 e 6.
8. I titolari dell'autorizzazione devono rendere
noti al pubblico i turni di servizio mediante l'esposizione
di un apposito cartello ben visibile.
9. Copia dei provvedimenti comunali di cui
ai commi 1 e 7 e l'elenco degli impianti autorizzati
al servizio notturno devono essere inviati alla struttura
regionale competente in materia di rete distributiva
di carburanti per autotrazione entro cinque giorni
dall'adozione.
10. Qualora si verifichi la condizione di cui
all'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 32/1998, l'orario
massimo di servizio può essere aumentato dal
gestore secondo le modalità disciplinate con
deliberazione della Giunta regionale.
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Art. 28. (Ferie).
1. I titolari dell'autorizzazione, d'intesa
con i gestori interessati, per poter usufruire delle
ferie, per un periodo non superiore a due settimane
consecutive per anno solare, devono darne comunicazione
all'Amministrazione comunale competente. Le ferie
possono essere fruite in qualsiasi periodo dell'anno.
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TITOLO V - Disposizioni finali
Art. 29. (Sanzioni).
1. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo
17, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilioneduecentomila.
La violazione dell'obbligo previsto dall'articolo
12, comma 2, comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa da lire centomila a lire trecentomila.
2. La violazione degli orari del servizio diurno
e del servizio notturno, di cui all'articolo 27, comma
3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa
da lire centomila a lire trecentomila.
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Art. 30. (Disposizioni finanziarie).
1. I proventi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 29 sono introitati
al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni)
della parte entrata del bilancio di previsione della
Regione per l'esercizio finanziario 2000 e sui corrispondenti
capitoli dei bilanci futuri.
2. I proventi derivanti dai versamenti dei
titolari di concessione ed autorizzazione per le spese
sostenute dalla Commissione regionale di collaudo
sono introitati al capitolo 13500 (Gestione fondi
per conto terzi per istruttoria domande e pratiche
varie) della parte entrata del bilancio di previsione
della Regione per l'esercizio finanziario 2000 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.
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Art.
31. (Sistema informativo e osservatorio).
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del d.lgs.
32/1998, la struttura regionale competente in materia
di rete distributiva di carburanti per autotrazione,
effettua un monitoraggio per verificare l'evoluzione
del processo di razionalizzazione della rete distributiva
e comunica annualmente al competente Ministero i risultati
del monitoraggio.
2. A tal fine i Comuni trasmettono alla struttura
regionale competente in materia di rete distributiva
di carburanti per autotrazione tutte le modificazioni
intervenute sulla rete a seguito di decisioni di loro
competenza, mediante l'invio di copia di ogni autorizzazione
e provvedimento assunto, oltre che di ogni altro dato
che la stessa ritiene utile acquisire. Per la gestione
dei suddetti dati l'Ufficio regionale competente si
dota di un sistema informativo finalizzato all'aggiornamento
ed elaborazione dei dati riferiti alla rete distributiva
regionale.
3. La struttura regionale competente in materia
di rete distributiva di carburanti per autotrazione
chiede annualmente all'UTF competente per territorio
i dati relativi agli erogati di ogni singolo impianto
di distribuzione carburanti sito sul territorio regionale.
L'erogato si riferisce ai seguenti prodotti: benzine,
gasolio e GPL per autotrazione, sulla base dei dati
risultanti dai prospetti di chiusura annuale dei registri
di carico e scarico depositati presso lo stesso ufficio.
4. I titolari dell'autorizzazione devono comunicare
annualmente alla struttura regionale competente in
materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione
i dati riguardanti l'erogato del metano.
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Art. 32. (Abrogazione).
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 29 novembre
1996, n. 41;
b) 20 gennaio
1998, n. 4;
c) 19 gennaio
2000, n. 4.
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Art.
33. (Rinvio).
1. In ordine alle fattispecie non previste
dalla presente legge, si fa espresso rinvio alle disposizioni
del d.lgs. 32/1998, per quanto compatibili.
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Art.
34. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente
ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione. |