ALTRE LEGGI

Legge
regionale 29 maggio 1996, n. 11.
Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.
(B.U. 11 giugno 1996, n. 26).
CAPO
I - Generalità
Art. 1. (Oggetto della legge) »»»
CAPO II - Case per ferie
Art. 2. (Definizione e caratteristiche) »»»
Art. 3. (Requisiti tecnici) »»»
Art. 4. (Obblighi amministrativi per lo svolgimento
dell'attività) »»»
CAPO III - Ostelli per
la gioventù
Art. 5. (Definizioni e caratteristiche) »»»
Art. 6. (Requisiti tecnici) »»»
Art. 7. (Obblighi amministrativi per lo svolgimento
dell'attività) »»»
CAPO IV - Rifugi alpini e bivacchi fissi
Art. 8. (Definizione e caratteristiche) »»»
Art. 9. (Requisiti tecnici) »»»
Art. 10. (Obblighi amministrativi per lo svolgimento
dell'attività) »»»
CAPO V - Posti tappa escursionistici (dortoirs)
Art. 11. (Definizione e caratteristiche) »»»
Art. 12. (Requisiti tecnici) »»»
Art. 13. (Obblighi amministrativi per lo svolgimento
dell'attività) »»»
CAPO VI - Esercizi di affittacamere
Art. 14. (Definizione e caratteristiche) »»»
Art. 15. (Requisiti tecnici) »»»
Art. 16. (Obblighi amministrativi per lo svolgimento
dell'attività) »»»
CAPO VI bis - Strutture
ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast
- chambre et petit déjeuner)
Art. 16 bis. (Definizioni e caratteristiche) »»»
Art. 16 ter. (Requisiti tecnici) »»»
Art. 16 quinquies. (Norma di rinvio) »»»
CAPO VII - Case e appartamenti per vacanze
Art. 17. (Definizione e caratteristiche) »»»
Art. 18. (Requisiti tecnici) »»»
Art. 19. (Obblighi amministrativi per lo svolgimento
dell'attività) »»»
CAPO VIII - Norme comuni
Art. 20. (Accertamento dei requisiti) »»»
Art. 21. (Rinnovi delle autorizzazioni annuali)
»»»
Art. 22. (Diffida, sospensione, revoca e cessazione
delle autorizzazioni) »»»
Art. 23. (Comunicazione dei provvedimenti e rilevazioni
statistiche) »»»
Art. 24. (Denuncia e pubblicità dei prezzi)
»»»
Art. 25. (Appartamenti ammobiliati per uso turistico)
»»»
Art. 26. (Funzioni di vigilanza e di controllo)
»»»
Art. 27. (Osservanza di norme statali e regionali)
»»»
Art. 28. (Sanzioni) »»»
Art. 29. (Accertamento delle violazioni e irrogazione
delle sanzioni) »»»
Art. 30. (Regolamento di applicazione) »»»
Art. 31. (Disposizioni transitorie e finali) »»»
CAPO
I - Generalità
Art. 1. (Oggetto della legge).
1. La presente legge, in attuazione dei principi
stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge
quadro per il turismo e interventi per il potenziamento
e la qualificazione dell'offerta turistica), disciplina
le strutture ricettive non regolamentate dalle leggi
regionali 22 luglio 1980, n. 34 (Disciplina delle
attività di ricezione turistica all'aperto)
e 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione
delle aziende alberghiere), e in particolare:
a) case per
ferie;
b) ostelli per
la gioventù;
c) rifugi alpini
e bivacchi fissi;
d) posti tappa
escursionistici (dortoirs);
e) esercizi
di affittacamere;
e bis) strutture
ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast
- chambre et petit déjeuner) (1);
f) case e appartamenti per vacanze.
torna inizio pagina
CAPO II - Case per ferie
Art. 2.
(Definizione e caratteristiche).
1. Sono case per ferie le strutture ricettive
attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi
e gestite, al di fuori di normali canali commerciali,
da enti pubblici, nonché associazioni o enti
aventi personalità giuridica privata, operanti
senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità
sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive,
per il solo soggiorno dei propri dipendenti, associati
o assistiti e loro familiari.
2. Nelle case per ferie possono altresì
essere ospitati dipendenti, e relativi familiari,
di altre aziende, nonché assistiti dagli
enti o aderenti alle associazioni di cui al comma
1 con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
3. Nelle case per ferie dev'essere garantita
non solo la prestazione dei servizi ricettivi di
base, ma anche la disponibilità di strutture
e servizi che consentano di perseguire le finalità
di cui al comma 1.
4. La disciplina delle case per ferie si
applica anche ai complessi ricettivi che, gestiti
per le finalità di cui al comma 1, assumono,
in relazione alla particolare funzione svolta, la
denominazione di case religiose di ospitalità,
case per esercizi spirituali, centri di vacanza
per anziani, centri di vacanza per minori, colonie,
foresterie e simili.
torna inizio pagina
Art. 3.
(Requisiti tecnici).
1. Le case per ferie devono possedere i requisiti
previsti dai regolamenti igienico-edilizi. In particolare,
devono avere:
a)
una superficie minima delle camere al netto
di ogni locale accessorio di mq. 8 per le camere
ad un letto e di mq. 12 per le camere a due letti,
con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni
letto in più;
b) arredamento
minimo delle camere costituito da letto, comodino,
sedia o sgabello per persona, nonché da armadio,
tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera;
c) locale comune
di soggiorno distinto dalla sala da pranzo, di dimensioni
non inferiori a mq. 0,7 per ogni posto letto;
d) idonei dispositivi
e mezzi antincendio, nonché impianti elettrici
secondo le disposizioni vigenti;
e) cassetta di pronto soccorso, con le dotazioni
indicate dall'autorità sanitaria competente;
f) telefono
ad uso comune.
1 bis. E' consentito sovrapporre ad ogni
posto letto un altro letto, senza con ciò
dover incrementare le dimensioni delle camere, purché
sia garantita la cubatura minima di mc. 10 a persona.
Per il rispetto di tutti gli altri rapporti si computano
i posti letto effettivi (1a).
1 ter. Le camere da letto e i locali igienici devono
essere predisposti separatamente per gli uomini
e le donne (1a).
torna inizio pagina
Art.
4. (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività).
1. L'esercizio dell'attività ricettiva
nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione
rilasciata dal Comune, riportante le generalità
del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione
stessa, il numero dei posti letto e il periodo di
apertura.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è
subordinato alla stipula di apposita convenzione
tra l'ente gestore e il Comune, allo scopo di definire:
a) i soggetti
che possono utilizzare le strutture;
b) il tipo di
servizi forniti, in rapporto alle finalità
cui la struttura è destinata;
c) l'eventuale
durata minima e massima dei soggiorni;
d) il regolamento
interno per l'uso della struttura.
3. L'autorizzazione può comprendere
la somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente
alle sole persone alloggiate e a quelle che possono
utilizzare la struttura in relazione alle finalità
sociali cui la stessa è destinata.
4. I titolari o gestori di casa per ferie
non sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale
degli esercenti il commercio prevista dall'art.
5 della l. 217/1983.
torna inizio pagina
CAPO III - Ostelli per la gioventù
Art. 5. (Definizioni e caratteristiche).
1. Sono ostelli per la gioventù le
strutture ricettive attrezzate per il soggiorno
e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori
dei gruppi di giovani gestite, al di fuori di normali
canali commerciali, da enti pubblici, enti di carattere
morale o religioso e associazioni operanti, senza
scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e
giovanile per il conseguimento di finalità
sociali e culturali.
2. Negli ostelli per la gioventù dev'essere
garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi
di base, ma anche la disponibilità di strutture
e servizi che consentano di perseguire le finalità
di cui al comma 1.
3. Gli ostelli per la gioventù possono
essere dotati di particolari strutture e attrezzature
che consentano il soggiorno di gruppi, quali cucina
o punti cottura per uso autonomo, o locali per il
consumo dei pasti.
torna inizio pagina
Art. 6.
(Requisiti tecnici).
1. Gli ostelli per la gioventù devono
possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi.
In particolare, devono avere:
a) una superficie
minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio,
di mq. 8 per le camere ad un letto e di mq. 12 per
le camere a due letti, con un incremento di superficie
di mq. 4 per ogni letto in più;
b) arredamento
minimo delle camere costituito da letto, comodino,
sedia o sgabello per persona, nonché da armadio,
tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera;
c) locale comune
di soggiorno, distinto dalla sala da pranzo, dimensionato
nel rapporto minimo di mq. 0,7 per ogni posto letto;
d)
idonei dispositivi e mezzi antincendio, nonché
impianti elettrici secondo le disposizioni vigenti;
e) cassetta
di pronto soccorso, con le dotazioni indicate dall'autorità
sanitaria competente;
f) telefono
ad uso comune.
2. E' consentito sovrapporre ad ogni posto
letto un altro letto, senza con ciò dover
incrementare le dimensioni delle camere, purché
sia garantita la cubatura minima di mc. 8 a persona.
Per il rispetto di tutti gli altri rapporti si computano
i posti letto effettivi.
3. Le camere da letto e i locali igienici
devono essere predisposti separatamente per gli
uomini e le donne.
torna inizio pagina
Art.
7. (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività).
1. L'esercizio dell'attività ricettiva
negli ostelli per la gioventù è soggetto
ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante
le generalità del proprietario dell'immobile
e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero
dei posti letto ed il periodo di apertura.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è
subordinato alla stipula di apposita convenzione
tra l'ente gestore e il Comune, allo scopo di definire:
a) i soggetti
che possono utilizzare le strutture;
b) il tipo di
servizi forniti, in rapporto alle finalità
cui la struttura è destinata;
c) il regolamento
interno per l'uso della struttura;
d) l'eventuale
durata minima e massima dei soggiorni.
3. L'autorizzazione può comprendere
la somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente
alle sole persone alloggiate e a quelle che possono
utilizzare la struttura in relazione alle finalità
sociali cui la stessa è destinata.
4. I titolari o gestori della suddetta attività
ricettiva non sono tenuti ad iscriversi alla sezione
speciale degli esercenti il commercio prevista dall'art.
5 della l. 217/1983.
torna inizio pagina
CAPO IV - Rifugi alpini e bivacchi fissi
Art. 8. (Definizione e caratteristiche).
1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive
ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni,
idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad
alpinisti ed escursionisti in zone isolate di montagna
raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai,
morene o anche con strade non aperte al pubblico
transito veicolare o mediante impianti a fune.
2. I rifugi alpini possono essere gestiti
da enti pubblici o da enti ed associazioni operanti
nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo,
nonché da privati. Nel caso di gestione pubblica,
la stessa dev'essere effettuata a mezzo di rappresentante
o tramite appalto a gestore.
3. Sono denominati bivacchi fissi i locali
non custoditi di alta montagna e di difficile accesso,
allestiti con un minimo di attrezzatura per il riparo
degli alpinisti.
torna inizio pagina
Art. 9. (Requisiti tecnici).
1. I rifugi alpini devono possedere requisiti
idonei per il ricovero ed il pernottamento degli
ospiti. In particolare, devono avere:
a) servizio
di cucina o attrezzatura per cucina comune;
b) spazio attrezzato
per la somministrazione di alimenti e bevande;
c) spazio attrezzato
per il pernottamento;
d) alloggiamento
riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio
custodito;
e) attrezzatura
di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità
sanitaria competente;
f)
attrezzatura di soccorso prevista da apposito
elenco redatto dal Soccorso alpino valdostano;
g) locale invernale
con sommaria attrezzatura per cucina ad uso autonomo;
h) impianto
telefonico o, in caso di impossibilità e
per i soli rifugi custoditi, impianto di radiotelefono
o impianto similare;
i)
idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo
le disposizioni vigenti.
torna inizio pagina
Art. 10.
(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività).
1. L'esercizio dell'attività ricettiva
nei rifugi alpini, se custoditi, è soggetto
ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante
le generalità del proprietario dell'immobile
e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero
dei posti letto e il periodo di apertura.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è
subordinato al superamento da parte del gestore
dell'esame preliminare di idoneità, ai sensi
dell'art. 10 della l.r. 21/1993.
3. La domanda di autorizzazione, presentata
dal proprietario del rifugio e sottoscritta per
accettazione anche dal gestore, deve contenere i
seguenti dati:
a) le indicazioni
concernenti la località dove si trova il
rifugio, l'altitudine e il tipo di manufatto;
b)
le vie di accesso, sentieri o mulattiere;
c)
il numero dei posti letto e le dotazioni
igienico-sanitarie;
d) il periodo
di apertura;
e) i servizi
prestati.
torna inizio pagina
CAPO V - Posti tappa escursionistici (dortoirs)
Art. 11. (Definizione e caratteristiche).
1. Sono posti tappa escursionistici o dortoirs
le strutture sommariamente attrezzate, site anche
in località servite da strade aperte al pubblico
transito veicolare, atte a consentire il pernottamento,
per periodi non superiori alle quarantotto ore,
a coloro i quali percorrano itinerari escursionistici.
2. I posti tappa escursionistici possono
essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni
operanti nel settore dell'escursionismo, nonché
da privati.
torna inizio pagina
Art. 12.
(Requisiti tecnici).
1. I posti tappa escursionistici devono possedere
i requisiti idonei per il pernottamento degli ospiti.
In particolare, devono avere:
a) una capacità
ricettiva complessiva non superiore ai trenta posti
letto;
b) spazio attrezzato
per il pernottamento, con una superficie minima
di mq. 5 per ogni posto letto;
c) attrezzatura
per cucina ad uso autonomo;
d) idonei dispositivi
elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni
vigenti;
e)
cassetta di pronto soccorso con le dotazioni
indicate dall'autorità sanitaria competente;
f) telefono
ad uso comune.
torna inizio pagina
Art.
13. (Obblighi amministrativi per lo svolgimento
dell'attività).
1. L'esercizio dell'attività ricettiva
nei posti tappa escursionistici è soggetto
ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante
le generalità del proprietario dell'immobile
e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero
dei posti letto e il periodo di apertura.
2. La domanda di autorizzazione presentata
dal titolare deve contenere:
a) il numero
dei posti letto e le dotazioni igienico-sanitarie;
b) il periodo
di apertura.
torna inizio pagina
CAPO VI - Esercizi
di affittacamere
Art. 14. (Definizione e caratteristiche).
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture
ricettive composte da non più di sei camere
destinate ai clienti, con una capacità ricettiva
complessiva non superiore a dodici posti letto,
ubicate in un unico stabile o in una porzione di
stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente
servizi complementari.
2. Gli affittacamere possono somministrare
alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.
3. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi
della normale organizzazione familiare, i seguenti
servizi minimi di ospitalità, compresi nel
prezzo della camera:
a) pulizia dei
locali e sostituzione della biancheria ad ogni cambio
di cliente ed almeno una volta la settimana;
b) fornitura
di energia elettrica, acqua corrente calda e fredda,
riscaldamento.
4. L'attività di affittacamere può
altresì essere esercitata in modo complementare
rispetto all'esercizio di ristorazione, qualora
sia svolta da uno stesso titolare in una struttura
immobiliare unitaria.
torna inizio pagina
Art.
15. (Requisiti tecnici).
1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere
devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti
igienico-edilizi in materia di civile abitazione.
In particolare, devono avere:
a) una superficie
minima delle camere al netto di ogni locale accessorio
di mq. 8 per le camere ad un letto e di mq. 12 per
le camere a due letti, con un incremento di superficie
di mq. 4 per ogni letto in più;
b) arredamento
minimo delle camere costituito da letto, sedia e
comodino per persona, nonché da tavolino,
armadio, specchio e cestino rifiuti per camera.
2. Alle camere da letto destinate agli ospiti
si deve poter accedere comodamente e senza dover
attraversare la camera da letto o i servizi destinati
alla famiglia o ad altro ospite.
torna inizio pagina
Art.
16. (Obblighi amministrativi per lo svolgimento
dell'attività).
1. Chi intende gestire l'attività
di affittacamere è soggetto ad autorizzazione
rilasciata dal Comune, riportante le generalità
del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione
stessa, il numero dei posti letto e il periodo di
apertura.
2. La domanda di autorizzazione deve indicare:
a) generalità
del richiedente;
b) ubicazione
delle camere destinate all'attività ricettiva
e numero dei posti letto distinti per camera;
c) numero dei
servizi igienici a disposizione degli ospiti e delle
persone appartenenti al nucleo familiare;
d) servizi complementari
offerti;
e) periodi di
esercizio dell'attività.
torna inizio pagina
CAPO VI bis (2)
- Strutture ricettive a conduzione
familiare
(bed & breakfast - chambre et petit déjeuner)
Art. 16 bis. (Definizioni e
caratteristiche). (3)
1. Sono strutture ricettive a conduzione
familiare (bed & breakfast - chambre et petit
déjeuner) quelle condotte da privati che,
utilizzando parte della loro abitazione, fino ad
un massimo di tre camere ed una capacità
ricettiva complessiva non superiore a sei posti
letto, forniscono un servizio di alloggio e di prima
colazione, in modo saltuario o per periodi stagionali
ricorrenti.
2. L'attività di bed & breakfast
- chambre et petit déjeuner è svolta
avvalendosi della normale organizzazione familiare
e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato,
cibi e bevande confezionati per la prima colazione
senza alcuna manipolazione.
3. L'esercizio dell'attività di bed
& breakfast - chambre et petit déjeuner
non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile
a fini urbanistici e comporta, per i proprietari
o possessori dei locali, l'obbligo di dimora nel
medesimo per i periodi in cui l'attività
viene esercitata o di residenza nel comune in cui
viene svolta l'attività, oppure in locali
ubicati a non più di cinquanta metri di distanza
dall'abitazione in cui si dimora.
4. Gli esercenti l'attività di bed
& breakfast - chambre et petit déjeuner
garantiscono, compresi nel prezzo, i seguenti servizi
minimi di ospitalità:
a) pulizia quotidiana
dei locali;
b) fornitura
e sostituzione della biancheria, compresa quella
da bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno
due volte alla settimana;
c) fornitura
di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento.
torna inizio pagina
Art.
16 ter. (Requisiti tecnici). (3)
1. I locali destinati all'esercizio dell'attività
di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner
devono possedere i requisiti edilizi ed igienico-sanitari
previsti dai regolamenti comunali per l'uso abitativo.
2. Qualora l'attività di bed &
breakfast - chambre et petit déjeuner sia
svolta in più di due stanze, l'abitazione
deve essere dotata di almeno due locali destinati
ai servizi igienici e l'accesso alle camere da letto
destinate agli ospiti deve avvenire comodamente
e senza dover attraversare le camere da letto o
i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
torna inizio pagina
Art.
16 quater. (Obblighi
amministrativi per lo svolgimento dell'attività).
(3)
1. L'esercizio dell'attività di bed
& breakfast - chambre et petit déjeuner
è subordinato alla presentazione di una denuncia
di inizio di attività, presentata dall'interessato
al Comune del luogo ove è sita l'abitazione,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma
1, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove
disposizioni in materia di procedimento amministrativo,
di diritto di accesso ai documenti amministrativi
e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della
legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).
2. Nella denuncia di cui al comma 1 sono
indicati:
a) le generalità
e l'indirizzo di chi intende svolgere l'attività;
b) il possesso
dei requisiti edilizi ed igienico-sanitari di cui
all'articolo 16ter, comma 1, nonché il numero
delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici
messi a disposizione degli ospiti;
c)
la descrizione, corredata di eventuale documentazione
fotografica, dell'arredo e degli eventuali servizi
complementari offerti;
d) il periodo
di esercizio dell'attività;
e) l'insussistenza
delle condizioni previste dall'articolo 11 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
3. Entro sessanta giorni dalla denuncia di
cui al comma 1, il Comune effettua apposito sopralluogo
diretto a verificare l'idoneità dell'abitazione
all'esercizio dell'attività di bed &
breakfast - chambre et petit déjeuner; gli
esiti del sopralluogo sono comunicati all'Assessorato
regionale competente in materia di turismo e all'Azienda
di promozione turistica competente per territorio.
4. Ogni variazione alle indicazioni contenute
nella denuncia di cui al comma 1 è comunicata
entro dieci giorni dal suo verificarsi al Comune,
che provvede con le modalità di cui al comma
3.
5. Gli esercenti l'attività di bed
& breakfast - chambre et petit déjeuner
non sono tenuti all'iscrizione nella sezione speciale
del registro degli esercenti il commercio prevista
dall'articolo 5, comma secondo, della l. 217/1983.
torna inizio pagina
Art.
16 quinquies. (Norma di rinvio). (3)
1. All'attività di bed & breakfast
- chambre et petit déjeuner si applicano
le norme comuni di cui al capo VIII, limitatamente
agli articoli 23, commi 2 e 3, 24, 26, 27 e 29.
2. Chiunque svolga l'attività di bed
& breakfast - chambre et petit déjeuner
senza aver presentato la denuncia di inizio di attività
di cui all'articolo 16 quater, comma 1, o non provveda
ad effettuare nel termine di cui all'articolo 16
quater, comma 4, le successive comunicazioni di
variazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
di cui all'articolo 28, comma 1. Si applicano altresì
le sanzioni amministrative di cui all'articolo 28,
commi 2, 3, 4, 5 e 6.
torna inizio pagina
CAPO VII - Case e appartamneti
per vacanze
Art. 17. (Definizione e caratteristiche).
1. Sono case e appartamenti per vacanze le
unità abitative, ubicate anche in stabili
diversi, purché situate nel medesimo territorio
comunale, composte da uno o più locali, arredate
e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi,
gestite unitariamente in forma imprenditoriale per
l'affitto ai turisti senza offerta di servizi centralizzati
o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di
una o più stagioni, con contratti aventi
validità non inferiore a sette giorni e non
superiore a tre mesi consecutivi.
2. Nella gestione delle case e appartamenti
per vacanze devono essere assicurati i seguenti
servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:
a)
pulizia delle unità abitative e fornitura
di biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno
una volta alla settimana;
b) fornitura
di energia elettrica, acqua e riscaldamento;
c) manutenzione
delle unità abitative e degli impianti tecnologici,
riparazione e sostituzioni di arredi, corredi e
dotazioni;
d) locale di
ricevimento, recapito e assistenza degli ospiti;
e) dotazione
di attrezzatura idonea alla preparazione e alla
conservazione dei cibi.
3. Nelle singole unità abitative può
altresì essere assicurata la dotazione di
telefono, radio, televisione e filodiffusione.
4. La gestione di case e appartamenti per
vacanze non può comunque comprendere la somministrazione
di alimenti e bevande.
5. Agli effetti della presente legge si considera
gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione
non occasionale e organizzata di tre o più
unità abitative ad uso turistico.
torna inizio pagina
Art.
18. (Requisiti tecnici).
1. Le case e appartamenti per vacanze devono
possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi
in materia di civile abitazione.
2. Le unità abitative delle case e
appartamenti per vacanze devono disporre di una
superficie minima, al netto di ogni vano accessorio,
di mq. 8 per le camere ad un letto e di mq. 14 per
le camere a due letti, con un incremento di superficie
di mq. 6 per ogni letto in più.
3. L'utilizzo delle predette unità
secondo le modalità previste nella presente
legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica
della destinazione d'uso.
4. Gli arredi, i corredi e le dotazioni varie
assegnati alle singole unità abitative devono
essere mantenuti in buono stato di funzionamento
e devono essere conformi ai requisiti igienico-sanitari
previsti dalla normativa vigente.
torna inizio pagina
Art. 19.
(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività).
1. La gestione di case e appartamenti per
vacanze dev'essere autorizzata.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal
Comune territorialmente competente.
3. Nel provvedimento autorizzativo devono
essere riportate le generalità del proprietario
dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione
stessa, il numero e l'ubicazione delle unità
abitative da affittare.
4. La domanda di autorizzazione deve contenere:
a) generalità
del richiedente;
b)
numero, ubicazione e caratteristiche delle
case e appartamenti destinati all'attività
ricettiva, con indicazione del numero dei posti
letto distinti per unità abitative;
c) caratteristiche
e modalità di prestazione dei servizi offerti;
d) periodi di
esercizio dell'attività.
5. Il titolare dell'autorizzazione è
tenuto a comunicare preventivamente al Comune ogni
variazione del numero e delle caratteristiche delle
case e appartamenti gestiti.
torna inizio pagina
CAPO VIII - Norme comuni
Art. 20. (Accertamento dei requisiti).
1. Entro trenta giorni dalla presentazione
della domanda il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione
per le attività ricettive di cui alla presente
legge dopo aver accertato che sussistano i requisiti
soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
nonché i requisiti strutturali ed igienico-sanitari,
sulla base delle indicazioni contenute nella domanda
e nella relativa documentazione tecnica ad essa
allegata, comprendente:
a) progetto
edilizio autorizzato completo di planimetrie, sezioni
e prospetti debitamente quotati con indicazione
delle superfici dei singoli vani e della loro specifica
destinazione;
b) relazione
tecnico-descrittiva del fabbricato contenente gli
elementi relativi alle caratteristiche strutturali
e funzionali richieste dai precedenti articoli per
ciascun tipo di struttura;
c) autorizzazione
o certificazione prevista dalle normative sanitarie
vigenti.
2. Il Comune può chiedere le integrazioni
che reputi necessarie alla completezza della domanda
e della documentazione allegata, assegnando al richiedente
un termine non superiore a quindici giorni per provvedervi.
3. La richiesta di integrazioni e l'assegnazione
di un termine per le relative incombenze sospendono
il termine del procedimento di cui al comma 1.
torna inizio pagina
Art. 21.
(Rinnovi delle autorizzazioni annuali).
1. L'autorizzazione per le attività
ricettive di cui alla presente legge è rinnovata
annualmente, su domanda dell'interessato, previo
pagamento delle tasse di concessione e di quelle
eventualmente dovute a qualsiasi titolo.
2. All'atto del rinnovo il Comune accerta
la permanenza dei requisiti richiesti per il rilascio
dell'autorizzazione.
3. In difetto, l'autorizzazione è
revocata dal Comune.
torna inizio pagina
Art. 22.
(Diffida, sospensione, revoca e cessazione delle
autorizzazioni).
1. Nel caso di violazione delle prescrizioni
contenute nell'autorizzazione, il Comune procede
alla sospensione temporanea, previa diffida, dell'autorizzazione
per un periodo da cinque a trenta giorni.
2. Il titolare di una delle strutture ricettive
disciplinate dalla presente legge che intenda procedere
alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività,
deve darne preventivo avviso al Comune.
3. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività
non può essere superiore a sei mesi, prorogabili
con atto del Comune, per gravi motivi, per altri
tre mesi; decorso tale termine l'attività
si intende definitivamente cessata.
torna inizio pagina
Art. 23.
(Comunicazione dei provvedimenti e rilevazioni statistiche).
1. Il Comune dà immediata comunicazione
all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni
culturali del rilascio delle autorizzazioni per
le attività ricettive di cui alla presente
legge, nonché delle diffide, sospensioni,
revoche e cessazioni.
2. Il Comune è tenuto altresì
a trasmettere allo stesso assessorato riepiloghi
annuali delle strutture ricettive in attività.
3. E' fatto obbligo al titolare o gestore
dell'attività ricettiva di denunciare, mediante
trasmissione di apposito modello Istat, l'arrivo
e la presenza di ciascun cliente, oltre che all'autorità
di pubblica sicurezza, anche all'azienda di promozione
turistica competente per territorio, laddove esistente.
torna inizio pagina
Art. 24.
(Denuncia e pubblicità dei prezzi).
1. Alle strutture ricettive di cui alla presente
legge si applica il regime previsto dal decreto
del Ministro del turismo e dello spettacolo del
16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalità
di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei
servizi delle strutture ricettive, nonché
delle attività turistiche ad uso pubblico
gestite in regime di concessione), emanato ai sensi
della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione
dei prezzi del settore turistico e interventi di
sostegno alle imprese turistiche) e pubblicato nella
Gazzetta ufficiale 28 ottobre 1991, n. 253.
2. La mancata o incompleta comunicazione
dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo
dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente
comunicati.
3. Le tabelle e i cartellini con l'indicazione
dei prezzi praticati devono essere esposti in modo
ben visibile nei locali di ricevimento degli ospiti
o di prestazione dei servizi e, limitatamente alle
strutture di cui agli art. 14 e 17, in ciascuna
camera o unità abitativa.
torna inizio pagina
Art. 25.
(Appartamenti ammobiliati per uso turistico).
1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio
dell'attività di affittacamere e delle case
e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione
a forestieri case e appartamenti, di cui abbiano
a qualsiasi titolo la disponibilità, senza
la fornitura dei servizi complementari di cui all'art.
14 e sempre che non ricorrano le condizioni di cui
all'articolo 17.
torna inizio pagina
Art. 25 bis. (Informativa ai
turisti). (4)
1. L'Assessorato regionale competente in
materia di turismo, le Aziende di promozione turistica
e le pro-loco competenti per territorio possono
predisporre e rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta
e a titolo gratuito, opuscoli, cataloghi informativi
o altro materiale promozionale relativi alle strutture
ricettive di cui all'articolo 1, nonché agli
appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui
all'articolo 25.
torna inizio pagina
Art. 26.
(Funzioni di vigilanza e di controllo).
1. Ferme restando le attribuzioni degli organi
statali per gli aspetti di rispettiva competenza,
le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza
delle disposizioni della presente legge sono esercitate
dal Comune.
2. E' fatta salva la facoltà dell'Assessorato
regionale del turismo, sport e beni culturali di
disporre controlli ispettivi a mezzo di proprio
personale.
torna inizio pagina
Art.
27. (Osservanza di norme statali e regionali).
1. Per quanto non previsto dalla presente
legge è fatta salva l'osservanza delle norme
statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività
ricettiva, in quanto applicabili alle attività
disciplinate dalla presente legge, e in particolare
delle norme riguardanti la pubblica sicurezza in
materia di registrazione e notifica delle persone
alloggiate, la rilevazione statistica, l'iscrizione
alla sezione speciale del registro degli esercenti
il commercio, prevista dall'art. 5 della l. 217/1983,
la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico-sanitaria,
l'uso e tutela del suolo, la salvaguardia dell'ambiente.
torna inizio pagina
Art.
28. (Sanzioni).
1. Chiunque eserciti una delle attività
ricettive disciplinate dalla presente legge senza
l'autorizzazione prevista dall'art. 20 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.
2. La mancata o incompleta comunicazione
dei prezzi entro i termini stabiliti o l'omessa
esposizione di tabelle e cartellini prezzi, ove
previsti, comporta la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 300.000.
3. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa
statale in materia di prezzi, l'applicazione di
prezzi difformi da quelli denunciati comporta la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 500.000 a lire 1.000.000.
4. L'utilizzo di locali destinati ad alloggio
dei clienti con un numero di posti letto superiore
a quello autorizzato ai sensi della presente legge
comporta la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.
5. Nel corso di un anno, in caso di recidiva
delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, la
sanzione è raddoppiata e nei casi più
gravi si può procedere alla revoca dell'autorizzazione
o disporre il divieto di prosecuzione dell'attività
(5).
6. Sono fatte salve le sanzioni previste
da leggi statali e regionali per la violazione nell'esercizio
di attività ricettive di norme riguardanti
la pubblica sicurezza, la rilevazione statistica,
l'iscrizione alla sezione speciale del registro
degli esercenti il commercio, la tutela igienico-sanitaria,
la prevenzione incendi ed infortuni, l'uso e la
tutela del suolo, la salvaguardia dell'ambiente.
torna inizio pagina
Art. 29.
(Accertamento delle violazioni e irrogazione delle
sanzioni).
1. Ferme restando le attribuzioni degli organi
statali per gli aspetti di rispettiva competenza,
all'accertamento delle violazioni per le quali sono
previste le sanzioni amministrative di cui all'art.
28, provvede il Comune territorialmente interessato.
2. All'irrogazione delle sanzioni provvede
il Sindaco.
3. In caso di inadempienza, all'irrogazione
delle relative sanzioni amministrative, provvede,
previo invito al Sindaco, l'Assessore regionale
al turismo, sport e beni culturali.
4. I proventi delle sanzioni amministrative
sono introitati dai Comuni qualora le stesse siano
irrogate dal Sindaco e, negli altri casi, dalla
Regione.
5. Si applicano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale).
torna inizio pagina
Art. 30.
(Regolamento di applicazione).
1. Alla definizione dei requisiti igienico-sanitari,
ivi compresi quelli relativi all'approvvigionamento
idro-potabile e agli scarichi, nonché di
sicurezza delle strutture ricettive disciplinate
dalla presente legge si provvede con apposito regolamento,
da approvarsi da parte del Consiglio regionale entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Per le strutture di nuova apertura il
rilascio delle autorizzazioni previste dagli art.
4, 7, 10, 13, 16 e 19 è subordinato alla
verifica dei requisiti igienico-sanitari nonché
di sicurezza individuati dal regolamento di cui
al comma 1, oltre che dei requisiti tecnici previsti
dagli art. 3, 6, 9, 12, 15 e 18.
3. Il regolamento di cui al comma 1 deve
contenere l'indicazione dei requisiti minimi igienico-sanitari
previsti dalle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327
(Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962,
n. 283, e successive modificazioni, in materia di
disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande), nonché
dei requisiti minimi con riferimento ai servizi
igienici necessari in relazione alle differenti
strutture disciplinate dalla presente legge. Detto
regolamento, inoltre, fissa le modalità tecnico-amministrative
per l'approvvigionamento idro-potabile e per lo
scarico delle acque reflue, in conformità
alle disposizioni vigenti in materia di tutela delle
acque destinate al consumo umano e di tutela delle
acque dall'inquinamento.
torna inizio pagina
Art. 31.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore
della presente legge le strutture ricettive extralberghiere
già operanti devono essere adeguate, per
poter continuare l'attività, ai requisiti
della presente legge: in tale periodo possono essere
rinnovate le autorizzazioni di esercizio sempre
che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione
che disciplinava precedentemente le singole attività.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma
1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, non si applicano più nella
regione Valle d'Aosta le disposizioni della legge
16 giugno 1939, n. 1111 (Disciplina degli affittacamere),
del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto
1957, n. 918 (Approvazione del testo organico delle
norme sulla disciplina dei rifugi alpini) e della
legge 21 marzo 1958, n. 326 (Disciplina dei complessi
ricettivi complementari a carattere turistico-sociale).
(1)
Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 4 agosto
2000, n. 23.
(1a) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R.
5 giugno 2001, n. 9.
(2) Capo inserito dall'art. 2 della L.R.
4 agosto 2000, n. 23.
(3) Articolo inserito dall'art. 2 della L.R.
4 agosto 2000, n. 23.
(4) Articolo inserito dall'art. 3 della L.R.
4 agosto 2000, n. 23.
(5) Comma così modificato dall'art.
4 della L.R. 4 agosto 2000, n. 23.
|