ALTRE LEGGI

Decreto
Legislativo del Governo n° 626 del 19.09.1994
Attuazione delle direttive 89/391CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e
90/679/CEE,
93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro.
Titolo I
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Campo di applicazione) »»»
Art. 2 (Definizioni) »»»
Art. 3 (Misure generali di tutela) »»»
Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente
e del preposto) »»»
Art. 5 (Obblighi dei lavoratori) »»»
Art. 6 (Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti,
dei fornitori e degli installatori) »»»
Art. 7 (Contratto di appalto o contratto d'opera)
»»»
Capo II
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 8 (Servizio di prevenzione e protezione) »»»
Art. 9 (Compiti del servizio di prevenzione e protezione)
»»»
Art. 10 (Svolgimento diretto da parte del datore
di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi) »»»
Art. 11 (Riunione periodica di prevenzione e protezione
dai rischi) »»»
Capo III
PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI,
PRONTO SOCCORSO
Art. 12 (Disposizioni generali) »»»
Art. 13 (Prevenzione incendi) »»»
Art. 14 (Diritti dei lavoratori in caso di pericolo
grave ed immediato) »»»
Art. 15 (Pronto soccorso) »»»
Capo IV
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 16 (Contenuto della sorveglianza sanitaria)
»»»
Art. 17 (Il medico competente) »»»
Capo V CONSULTAZIONE
E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 18 (Rappresentante per la sicurezza) »»»
Art. 19 (Attribuzioni del rappresentante per la
sicurezza) »»»
Art. 20 (Organismi paritetici) »»»
Capo VI
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 21 (Informazione dei lavoratori) »»»
Art. 22 (Formazione dei lavoratori) »»»
Capo VII
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 23 (Vigilanza) »»»
Art. 24 (Informazione, consulenza, assistenza) »»»
Art. 25 (Coordinamento) »»»
Art. 26 (Commissione consultiva permanente per la
prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro) »»»
Art. 27(Comitati regionali di coordinamento) »»»
Art. 28(Adeguamenti al progresso tecnico) »»»
Capo VIII
STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 29 (Statistiche degli infortuni e delle malattie
professionali) »»»
Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Art. 30 (Definizioni) »»»
Art. 31 (Requisiti di sicurezza e di salute) »»»
Art. 32 (Obblighi del datore di lavoro) »»»
Art. 33 (Adeguamenti di norme) »»»
Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Art. 34 (Definizioni) »»»
Art. 35 (Obblighi del datore di lavoro) »»»
Art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature
di lavoro) »»»
Art. 37 (Informazione) »»»
Art. 38 (Formazione ed addestramento) »»»
Art. 39 (Obblighi dei lavoratori) »»»
Titolo IV
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Art. 40 (Definizioni) »»»
Art. 41 (Obbligo di uso) »»»
Art. 42 (Requisiti dei DPI) »»»
Art. 43 (Obblighi del datore di lavoro) »»»
Art. 44 (Obblighi dei lavoratori) »»»
Art. 45 (Criteri per l'individuazione e l'uso) »»»
Art. 46 (Norma transitoria) »»»
Titolo V
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Art. 47 (Campo di applicazione) »»»
Art. 48 (Obblighi dei datori di lavoro) »»»
Art. 49 (Informazione e formazione) »»»
Titolo VI
USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Art. 50 (Campo di applicazione) »»»
Art. 51 (Definizioni) »»»
Art. 52 (Obblighi del datore di lavoro) »»»
Art. 53 (Organizzazione del lavoro) »»»
Art. 54 (Svolgimento quotidiano del lavoro) »»»
Art. 55 (Sorveglianza sanitaria) »»»
Art. 56 (Informazione e formazione) »»»
Art. 57 (Consultazione e partecipazione) »»»
Art. 58 (Adeguamento alle norme) »»»
Art. 59 (Caratteristiche tecniche) »»»
Titolo VII
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 60 (Campo di applicazione) »»»
Art. 61 (Definizioni) »»»
Capo II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 62 (Sostituzione e riduzione) »»»
Art. 63 (Valutazione del rischio) »»»
Art. 64 (Misure tecniche, organizzative, procedurali)
»»»
Art. 65 (Misure tecniche) »»»
Art. 66 (Informazione e formazione) »»»
Art. 67 (Esposizione non prevedibile) »»»
Art. 68 (Operazioni lavorative particolari) »»»
Capo III
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 69 (Accertamenti sanitari e norme preventive
e protettive specifiche) »»»
Art. 70 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie)
»»»
Art. 71 (Registrazione dei tumori) »»»
Art. 72 (Adeguamenti normativi) »»»
Titolo VIII
PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art. 73 (Campo di applicazione) »»»
Art. 74 (Definizioni) »»»
Art. 75 (Classificazione degli agenti biologici)
»»»
Art. 76 (Comunicazione) »»»
Art. 77 (Autorizzazione) »»»
Capo II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 78 (Valutazione del rischio) »»»
Art. 79 (Misure tecniche, organizzative, procedurali)
»»»
Art. 80 (Misure igieniche) »»»
Art. 81 (Misure specifiche per le strutture sanitarie
e veterinarie) »»»
Art. 82 (Misure specifiche per i laboratori e gli
stabulari) »»»
Art. 83 (Misure specifiche per i processi industriali)
»»»
Art. 84 (Misure di emergenza) »»»
Art. 85 (Informazioni e formazione) »»»
Capo III
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 86 (Prevenzione e controllo) »»»
Art. 87 (Registri degli esposti e degli eventi accidentali)
»»»
Art. 88 (Registro dei casi di malattia e di decesso)
»»»
Titolo IX
SANZIONI
Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di
lavoro e dai dirigenti) »»»
Art. 90 (Contravvenzioni commesse dai preposti)
»»»
Art. 91 (Contravvenzioni commesse dai progettisti,
dai fabbricanti e dagli installatori) »»»
Art. 92 (Contravvenzioni commesse dal medico competente)
»»»
Art. 93 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori)
»»»
Art. 94 (Violazioni amministrative) »»»
Titolo X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 95 (Norma transitoria) »»»
Art. 96 (Decorrenza degli obblighi di cui all'art.
4) »»»
Art. 96 bis (Attuazione degli obblighi) »»»
Art. 97 (Obblighi d'informazione) »»»
Art. 98 (Norma finale) »»»
ALLEGATI
Allegato I Casi in
cui è consentito lo svolgimento diretto da
parte del datore di lavoro dei compiti i prevenzione
e protezione dai rischi (art. 10) »»»
Allegato II Prescrizioni di sicurezza
e di salute per i luoghi di lavoro »»»
Allegato III Schema indicativo per l'inventario
dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature
di protezione individuale »»»
Allegato IV Elenco indicativo e non esauriente
delle attrezzature di protezione individuale »»»
Allegato V Elenco indicativo e non esauriente
delle attività e dei settori di attività
per i quali può rendersi necessario mettere
a disposizione attrezzature di protezione individuale
»»»
Allegato VI Elementi di riferimento »»»
Allegato VII Prescrizioni minime »»»
Allegato VIII Elenco di sistemi, preparati
e procedimenti »»»
Allegato VIII-bis
- Valori limite di esposizione professionale »»»
Allegato IX Elenco esemplificativo di attività
lavorative che possono comportare la presenza di
agenti biologici »»»
Allegato X Segnale di rischio biologico »»»
Allegato XI Elenco degli agenti biologici
classificati »»»
Allegato XII Specifiche sulle misure di contenimento
e sui livelli di contenimento »»»
Allegato XIII Specifiche per processi industriali
»»»
Allegato XIV Elenco delle attrezzature
da sottoporre a verifica »»»
Allegato XVPrescrizioni supplementari applicabili
alle attrezzature di lavoro specifiche»»»
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare
l'articolo 43, recante delega al Governo per l'attuazione
delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante
proroga del termine della delega legislativa contemplata
dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992,
nonché delega al Governo per l'attuazione
delle direttive particolari già adottate,
ai sensi dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE, successivamente alla medesima legge
19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio
1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento
delle politiche dell'Unione europea, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dell'interno e per
la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I 
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.- Campo
di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo prescrive
misure per la tutela della salute e per la sicurezza
dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori
di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia
e dei servizi di protezione civile, nonchè
nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie,
di quelle destinate per finalità istituzionali
alle attività degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università,
degli istituti di istruzione universitaria, degli
istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine
e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei
e delle areee archeologiche dello Stato, delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto
aerei e marittimi, le norme del presente decreto
sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato [....] individuate
con decreto del Ministro competente di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità e della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla
legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei
lavoratori con rapporto contrattuale privato di
portierato, le norme del presente decreto si applicano
nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto
si applicano nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
4 bis. Il datore di lavoro il quale esercita
le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze,
i dirigenti e i preposti i quali dirigono o sovraintendono
le stesse attività, sono tenuti all'osservanza
delle disposizioni del presente decreto.
4 ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti
dal presente decreto, il datore di lavoro non può
delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2,
4 lettera a), e 11, primo periodo.
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Art. 2. - Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui
al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore:
persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze
di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato
anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori
di cooperative o di società, anche di fatto,
che prestino la loro attività per conto delle
società e degli enti stessi, e gli utenti
dei servizi di orientamento o di formazione scolastica,
universitaria e professionale avviati presso datori
di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro
scelte professionali. Sono altresì equiparati
gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari
e i partecipanti a corsi di formazione professionale
nei quali si faccia uso di laboratori, macchine,
apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di
cui al precedente periodo non vengono computati
ai fini della determinazione del numero di lavoratori
dal quale il presente decreto fa discendere particolari
obblighi;
b) datore di
lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l'organizzazione dell' impresa,
ha la responsabilità dell'impresa stessa
ovvero dell'unità produttiva, quale definita
ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei
poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si
intende il dirigente al quale spettano i poteri
di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo
sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio
di prevenzione e protezione dai rischi: insieme
delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione
e protezione dai rischi professionali nell'azienda,
ovvero unità produttiva;
d) medico competente:
medico in possesso di uno dei titoli seguenti:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica
del lavoro ed altre specializzazioni individuate,
ove necessario, con decreto del Ministro della sanità
di concerto con il Ministro dell'Università
e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro
o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e)
responsabile del servizio di prevenzione
e protezione: persona designata dal datore di lavoro
in possesso di attitudini e capacità adeguate;
f) rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero
persone, eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito
denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione:
il complesso delle disposizioni o misure adottate
o previste in tutte le fasi dell'attività
lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali
nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente
chimico, fisico o biologico, presente durante il
lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità
produttiva: stabilimento o struttura finalizzata
alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia
finanziaria e tecnico-funzionale.
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Art. 3. - Misure generali
di tutela.
1. Le misure generali per la protezione della
salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione
dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione
dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico e, ove ciò non
è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione
dei rischi alla fonte;
d)
programmazione della prevenzione mirando
ad un complesso che integra in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive ed
organizzative dell'azienda nonché l'influenza
dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione
di ciò che è pericoloso con ciò
che non lo è, o è meno pericoloso;
f)
rispetto dei principi ergonomici nella concezione
dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature
e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
anche per attenuare il lavoro monotono e quello
ripetitivo;
g) priorità
delle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;
h) limitazione
al minimo del numero dei lavoratori che sono, o
che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo
limitato degli agenti chimici, fisici e biologici,
sui luoghi di lavoro;
l) controllo
sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi
specifici;
m) allontanamento
del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi
sanitari inerenti la sua persona;
n)
misure igieniche;
o) misure di
protezione collettiva ed individuale;
p) misure di
emergenza da attuare in caso di prono soccorso,
di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori
e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali
di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare
manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine
ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi
di sicurezza in conformità alla indicazione
dei fabbricanti;
s) informazione,
formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori
ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni
riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di
lavoro;
t) istruzioni
adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene
ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun
caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
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Art. 4. - Obblighi del
datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
1. Il datore di lavoro [....] in relazione
alla natura dell'attività dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, valuta, nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o
dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per
la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al
comma 1, il datore di lavoro elabora un documento
contenente:
a) una relazione
sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e
la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati
i criteri adottati per la valutazione stessa;
b)
l'individuazione delle misure di prevenzione
e di protezione e dei dispositivi di protezione
individuale, conseguente alla valutazione di cui
alla lettera a);
c) il programma
delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso
l'azienda ovvero unità produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione
interno o esterno all'azienda secondo le regole
di cui all'art. 8;
b) designa gli
addetti al servizio di prevenzione e protezione
interno o esterno all'azienda secondo le regole
di cui all'art. 8;
c) nomina, nei
casi previsti dall'articolo 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro [....] adotta le misure
necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
ed in particolare:
a) designa preventivamente
i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato,
di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza;
b) aggiorna
le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e della sicurezza del lavoro,
ovvero in relazione al grado di evoluzione della
tecnica, della prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare
i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità
e delle condizioni degli stessi in rapporto alla
loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce
ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
protezione individuale sentito il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione ;
e) prende le
misure appropriate affinché soltanto i lavoratori
che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico;
f) richiede
l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
norme vigenti, nonchè delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi
e dei dispositivi di protezione individuale messi
a loro disposizione;
g) richiede
l'osservanza da parte del medico competente degli
obblighi previsti dal presente decreto, informandolo
sui processi e sui rischi connessi all'attività
produttiva;
h) adotta le
misure per il controllo delle situazioni di rischio
in caso di emergenza e dà istruzioni affinché
i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato
ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o
la zona pericolosa;
i) informa il
più presto possibile i lavoratori esposti
al rischio di un pericolo grave ed immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere
in materia di protezione;
l) si astiene,
salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attività
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo
grave ed immediato;
m) permette
ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante
per la sicurezza, l'applicazione delle misure di
sicurezza e di protezione della salute e consente
al rappresentante per la sicurezza di accedere alle
informazioni ed alla documentazione aziendale di
cui all'art. 19 comma 1 lettera e);
n) prende appropriati
provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un
registro nel quale sono annotati cronologicamente
gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza
dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono
annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio,
nonché la data di abbandono e di ripresa
del lavoro. Il registro è redatto conformemente
al modello approvato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva permanente, di cui all'art. 394 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, e successive modifiche ed è conservato
sul luogo di lavoro a disposizione dell'organo di
vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il
registro è redatto in conformità ai
modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta
il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti
dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d) ;
q) adotta le
misure necessarie ai fini della prevenzione incendi
e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché
per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali
misure devono essere adeguate alla natura dell'attività,
alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione
di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui
al comma 2 in collaborazione con il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e con il
medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria
la sorveglianza sanitaria, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 ed il
documento di cui al comma 2 sono rielaborati in
occasione di modifiche del processo produttivo significative
ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso
l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella
sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto
a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto
professionale, e ne consegna copia al lavoratore
stesso al momento della risoluzione del rapporto
di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno
o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo
1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità, sentita la Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e
per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura
dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono
definite procedure standardizzate per gli adempimenti
documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni
non si applicano alle attività industriali
di cui all'art.1 del decreto del Presidente della
Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione
o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto
stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti
e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed
altre attività minerarie, alle aziende per
la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero
e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma
9, primo periodo, con uno o più decreti dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria del commercio e dell'artigianato
e della sanità, sentita la Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e
per l'igiene del lavoro, possono essere altresì
definiti:
a) i casi relativi
a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali
è possibile lo svolgimento diretto dei compiti
di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità
produttive che impiegano un numero di addetti superiore
a quello indicato nell'Allegato I;
b) i casi in
cui è possibile la riduzione a una sola volta
all'anno della visita di cui all'art.17, lettera
h), degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente, ferma restando l'obbligatorietà
di visite ulteriori, allorchè si modificano
le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate
nella nota (1) dell'Allegato I, il datore di lavoro
delle aziende familiari nonchè delle aziende
che occupano fino a dieci addetti non è soggetto
agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è
tenuto comunque ad autocertificare per iscritto
l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi
e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.
L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante
per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli
obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari
nonchè le aziende che occupano fino a dieci
addetti, soggette a particolari fattori di rischio,
individuate nell'ambito di specifici settori produttivi
con uno o più decreti del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità, dell'industria del commercio
e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari
e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva
competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi
strutturali e di manutenzione necessari per assicurare,
ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei
locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese
le istituzioni scolastiche ed educative, restano
a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto
di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.
In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto,
relativamente ai predetti interventi, si intendono
assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti
agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al
soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
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Art. 5. - Obblighi dei lavoratori.
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura
della propria sicurezza e della propria salute e
di quella delle altre persone presenti sul luogo
di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle
sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione
ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore
di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano
le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore
di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini
della protezione collettiva ed individuale;
b)
utilizzano correttamente i macchinari, le
apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature
di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano
in modo appropriato i dispositivi di protezione
messi a loro disposizione;
d) segnalano
immediatamente al datore di lavoro, al dirigente
o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi
di cui alle lettere b) e c), nonché le altre
eventuali condizioni di pericolo di cui vengono
a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso
di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre tali
deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione
i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
f) non compiono
di propria iniziativa operazioni o manovre che non
sono di loro competenza ovvero che possono compromettere
la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono
ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono,
insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità
competente o comunque necessari per tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori durante il
lavoro.
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Art. 6. - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti,
dei fornitori e degli installatori.
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro
e degli impianti rispettano i principi generali
di prevenzione in materia di sicurezza e di salute
al momento delle scelte progettuali e tecniche e
scelgono macchine nonché dispositivi di protezione
rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti;.
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita,
il noleggio e la concessione in uso di macchine,
di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione
finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione
o di omologazione obbligatoria è tenuto a
che gli stessi siano accompagnati dalle previste
certificazioni o dagli altri documenti previsti
dalla legge.
3. Gli installatori e montatori di impianti,
macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi
alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro,
nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi
fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici
per la parte di loro competenza.
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Art. 7. - Contratto di appalto o contratto d'opera.
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento
dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori
autonomi:
a)
verifica, anche attraverso l'iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici
o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori
da affidare in appalto o contratto d'opera;
b) fornisce
agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione
e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori
di lavoro:
a) cooperano
all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività
lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano
gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze
tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione
dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove
la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma
2 [...]. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici
propri dell'attività delle imprese appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi.
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Capo II - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
Art. 8. - Servizio di prevenzione e protezione.
1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il
datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda,
ovvero dell'unità produttiva, il servizio
di prevenzione e protezione, o incarica persone
o servizi esterni all'azienda, secondo le regole
di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento
dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile
del servizio in possesso di attitudini e capacità
adeguate, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono
essere in numero sufficiente, possedere le capacità
necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati
per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi
non possono subire pregiudizio a causa dell'attività
svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il
datore di lavoro può avvalersi di persone
esterne all'azienda in possesso delle conoscenze
professionali necessarie per integrare l'azione
di prevenzione e protezione.
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione
e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, è comunque obbligatoria nei casi
seguenti:
a)
nelle aziende industriali di cui all'art.
1 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi
degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b)
nelle centrali termoelettriche;
c)
negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende
per la fabbricazione ed il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende
industriali con oltre duecento lavoratori dipendenti;
f) nelle industrie
estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture
di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se
la capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti,
il datore di lavoro può far ricorso a persone
o servizi esterni all'azienda, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato
alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità
produttiva, a favore della quale è chiamato
a prestare la propria opera, anche con riferimento
al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve
possedere attitudini e capacità adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con decreto di concerto con i Ministri
della sanità e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente, può individuare specifici requisiti,
modalità e procedure, per la certificazione
dei servizi, nonché il numero minimo degli
operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a
persone o servizi esterni egli non è per
questo liberato dalla propria responsabilità
in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato
del lavoro e alle unità sanitarie locali
territorialmente competenti il nominativo della
persona designata come responsabile del servizio
di prevenzione e protezione interno ovvero esterno
all'azienda. Tale comunicazione è corredata
da una dichiarazione nella quale si attesti con
riferimento alle persone designate:
a) i compiti
svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo
nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum
professionale.
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Art. 9. - Compiti del servizio
di prevenzione e protezione.
1. Il servizio di prevenzione e protezione
dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione
dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi
e all'individuazione delle misure per la sicurezza
e la salubrità degli ambienti di lavoro,
nel rispetto della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare,
per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma
2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare
le procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali;
d) a proporre
i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare
alle consultazioni in materia di tutela della salute
e di sicurezza di cui all'art. 11;
f) a fornire
ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi
di prevenzione e protezione informazioni in merito
a:
a) la natura
dei rischi;
b) l'organizzazione
del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle
misure preventive e protettive;
c) la descrizione
degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del
registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni
degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione
e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai
processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio delle funzioni di cui al presente
decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione
è utilizzato dal datore di lavoro.
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Art. 10. - Svolgimento diretto
da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione
e protezione dai rischi.
1. Il datore di lavoro può svolgere
direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi nonché di prevenzione
incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato
I, dandone preventiva informazione al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni
di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi
della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro il quale intende svolgere
i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito
corso di formazione in materia di sicurezza e salute
sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni
dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di
vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione
attestante la capacità di svolgimento dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
b) una dichiarazione
attestante gli adempimenti di cui all'art. 4 commi
1, 2, 3 e 11;
c) una relazione
sull'andamento degli infortuni e delle malattie
professionali della propria azienda elaborata in
base ai dati degli ultimi tre anni del registro
infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga
documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione
di frequenza del corso di formazione in materia
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
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Art. 11. - Riunione periodica
di prevenzione e protezione di rischi.
1. Nelle aziende, ovvero unità produttive,
che occupano più di 15 dipendenti, il datore
di lavoro, direttamente o tramite il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno
una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore
di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico
competente ove previsto;
d) il rappresentante
per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di
lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento,
di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b) l'idoneità
dei mezzi di protezione individuale;
c) i programmi
di informazione e formazione dei lavoratori ai fini
della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in
occasione di eventuali significative variazioni
delle condizioni di esposizione al rischio, compresa
la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie
che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive,
che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi
di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza può chiedere la convocazione
di un'apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
provvede alla redazione del verbale della riunione
che è tenuto a disposizione dei partecipanti
per la sua consultazione.
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Capo III - PREVENZIONE
INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO.
Art. 12. - Disposizioni generali.
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art.
4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza
i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti
in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente
i lavoratori incaricati di attuare le misure di
cui all'art. 4 comma 5 lettera a);
c) informa tutti
i lavoratori i quali possono essere esposti ad un
pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte
ed i comportamenti da adottare;
d) programma
gli interventi, prende i provvedimenti e dà
istruzioni affinché i lavoratori possano,
in caso di pericolo grave ed immediato che non può
essere evitato, cessare la loro attività,
ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente
il luogo di lavoro;
e) prende i
provvedimenti necessari affinché qualsiasi
lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato
per la propria sicurezza ovvero per quella di altre
persone e nell'impossibilità di contattare
il competente superiore gerarchico, possa prendere
le misure adeguate per evitare le conseguenze di
tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze
e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma
1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle
dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato
motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere
formati, essere in numero sufficiente e disporre
di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni
ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni
debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo
grave ed immediato.
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Art. 13. - Prevenzione incendi.
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale, in relazione al tipo di attività,
al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori
di rischio, adottano uno o più decreti nei
quali sono definiti:
a) i criteri
diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio
e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti
e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche
dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti
del personale addetto e la sua formazione. [(vedi
nota)].
2. Per il settore minerario il decreto di
cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno,
del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
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Art. 14. - Diritti dei lavoratori in caso di
pericolo grave ed immediato.
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo
grave, immediato e che non può essere evitato,
si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona
pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno
e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza
dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo
grave e immediato e nell'impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico, prende
misure per evitare le conseguenze di tale pericolo,
non può subire pregiudizio per tale azione,
a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
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Art. 15. - Pronto soccorso.
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della
natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, sentito il
medico competente ove previsto, prende i provvedimenti
necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza
medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo
i necessari rapporti con i servizi esterni, anche
per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda
direttamente, designa uno o più lavoratori
incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di
cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature
di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto
e la sua formazione sono individuati in relazione
alla natura dell'attività, al numero dei
lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con
decreto dei Ministri della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale, della funzione pubblica
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente e il
Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui
al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti
in materia.
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Capo IV - SORVEGLIANZA
SANITARIA.
Art. 16. - Contenuto della sorveglianza sanitaria.
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata
nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è
effettuata dal medico competente e comprende:
a)
accertamenti preventivi intesi a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori
sono destinati, ai fini della valutazione della
loro idoneità alla mansione specifica;
b)
accertamenti periodici per controllare lo
stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio
di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui l comma 2 comprendono
esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
mirati al rischio ritenti necessari dal medico competente.
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Art. 17. - Il medico competente.
1. Il medico competente:
a)
collabora con il datore di lavoro e con il
servizio di prevenzione e protezione di cui all'art.
8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva
e delle situazioni di rischio, alla predisposizione
dell'attuazione delle misure per la tutela della
salute e dell'integrità psico-fisica dei
lavoratori;
b) effettua
gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i
giudizi di idoneità alla mansione specifica
al lavoro, di cui all'art. 16;
d) istituisce
ed aggiorna, sotto la propria responsabilità,
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
una cartella sanitaria e di rischio da custodire
presso il datore di lavoro con salvaguardia del
segreto professionale;
e) fornisce
informazioni ai lavoratori sul significato degli
accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel
caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce
altresì, a richiesta, informazioni analoghe
ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni
lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti
sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello
stesso, gli rilascia copia della documentazione
sanitaria;
g)
comunica, in occasione delle riunioni di
cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza,
i risultati anonimi collettivi degli accertamenti
clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni
sul significato di detti risultati;
h) congiuntamente
al responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno
due volte all'anno e partecipa alla programmazione
del controllo dell'esposizione dei lavoratori i
cui risultati gli sono forniti con tempestività
ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
i) fatti salvi
i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua
le visite mediche richieste dal lavoratore qualora
tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
l) collabora
con il datore di lavoro alla predisposizione del
servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora
all'attività di formazione e informazione
di cui al capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi,
per motivate ragioni, della collaborazione di medici
specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta
gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito
degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2,
[....], esprima un giudizio sull'inidoneità
parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne
informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3
è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo
di vigilanza territorialmente competente che dispone,
dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma,
la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria
opera in qualità di:
a) dipendente
da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata
con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti
di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente
del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente
del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi
e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento
dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica
non può svolgere l'attività di medico
competente [....] qualora esplichi attività
di vigilanza.
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Capo V - CONSULTAZIONE
E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.
Art. 18. - Rappresentante
per la sicurezza.
1. In tutte le aziende, o unità produttive,
è eletto o designato il rappresentante per
la sicurezza.
2. Nella aziende, o unità produttive,
che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante
per la sicurezza è eletto direttamente dai
lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano
fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza
può essere individuato per più aziende
nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo.
Esso può essere designato o eletto dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così
come definite dalla contrattazione collettiva di
riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive,
con più di 15 dipendenti il rappresentante
per la sicurezza è eletto o designato dai
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali
in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto
dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione
o di elezione del rappresentante per la sicurezza,
nonché il tempo di lavoro retribuito e gli
strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione
collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce
con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi
dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards
relativi alle materie di cui al comma 4. Per le
amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per
la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti
di cui al comma 1 è il seguente:
a) un rappresentante
nelle aziende ovvero unità produttive sino
a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti
nelle aziende ovvero unità produttive da
201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti
in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici
della formazione del rappresentante per la sicurezza
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva
nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti
minimi previsti dal decreto di cui all'art.22, comma
7.
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Art. 19. - Attribuzioni del
rappresentante per la sicurezza.
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai
luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è
consultato preventivamente e tempestivamente in
ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è
consultato sulla designazione degli addetti al servizio
di prevenzione, all'attività di prevenzione
incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei
lavoratori;
d) è
consultato in merito all'organizzazione della formazione
di cui all'art. 22, comma 5;
e) riceve le
informazioni e la documentazione aziendale inerente
la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione
relative, nonché quelle inerenti le sostanze
e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti,
l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni
e le malattie professionali;
f) riceve le
informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una
formazione adeguata, comunque non inferiore a quella
prevista dall'art. 22;
h)
promuove l'elaborazione, l'individuazione
e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee
a tutelare la salute e l'integrità fisica
dei lavoratori;
i) formula osservazioni
in occasione di visite e verifiche effettuate dalle
autorità competenti;
l) partecipa
alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte
in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte
il responsabile dell'azienda dei rischi individuati
nel corso della sua attività;
o) può
fare ricorso alle autorità competenti qualora
ritenga che le misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi
impiegati per attuarle non sono idonei a garantire
la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve
disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico
senza perdita di retribuzione, nonché dei
mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e
delle facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle
funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede
di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non
può subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento della propria attività e nei
suoi confronti si applicano le stesse tutele previste
dalla legge per le rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha
accesso, per l'espletamento della sua funzione,
al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché
al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art.
4, comma 5, lettera o).
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Art. 20. - Organismi paritetici.
1. A livello territoriale sono costituiti
organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni
di orientamento e di promozione di iniziative formative
nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono
inoltre prima istanza di riferimento in merito a
controversie sorte sull'applicazione dei diritti
di rappresentanza, informazione e formazione, previsti
dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1,
gli organismi bilaterali o partecipativi previsti
da accordi interconfederali, di categoria, nazionali,
territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi
di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza
indicata nel medesimo articolo.
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Capo VI - INFORMAZIONE
E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.
Art. 21. - Informazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro provvede affinché
ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione
su:
a) i rischi
per la sicurezza e la salute connessi all'attività
dell'impresa in generale;
b) le misure
e le attività di protezione e prevenzione
adottate;
c) i rischi
specifici cui è esposto in relazione all'attività
svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendali in materia;
d)
i pericoli connessi all'uso delle sostanze
e dei preparati pericolosi sulla base delle schede
dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente
e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure
che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione ed il medico
competente;
g) i nominativi
dei lavoratori incaricati di applicare le misure
di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni
di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai
lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.
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Art. 22. - Formazione dei
lavoratori.
1. Il datore di lavoro [....] assicura che
ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di
cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente
ed adeguata in materia di sicurezza e di salute,
con particolare riferimento al proprio posto di
lavoro e alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento
o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione
di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,
di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente
ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi
ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha
diritto ad una formazione particolare in materia
di salute e sicurezza, concernente la normativa
in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici
esistenti nel proprio ambito di rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attività
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato,
di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di
gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente
formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella
dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire,
in collaborazione con gli organismi paritetici di
cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non
può comportare oneri economici a carico dei
lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente, possono stabilire i contenuti
minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti
per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art.
10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni
e della tipologia delle imprese.
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Capo VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Art. 23. - Vigilanza.
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
è svolta dalla unità sanitaria locale
e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per
il settore minerario, dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, e per le industrie
estrattive di seconda categoria e le acque minerali
e termali dalle regioni e province autonome di Trento
e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia
di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente
all'ispettorato del lavoro, per attività
lavorative comportanti rischi particolarmente elevati,
da individuare con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, l'attività
di vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di sicurezza può essere esercitata
anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa
preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza
della unità sanitaria locale competente per
territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è
emanato entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite
dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità
aerea e marittima e alle autorità marittime,
portuali e aeroportuali, per quanto riguarda la
sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili
e in ambito portuale e aeroportuale, e ai servizi
sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate
e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono
competenti altresì per le aree riservate
o operative e per quelle che presentano analoghe
esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda
le modalità di attuazione, con decreto del
Ministro competente di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanità.
L'amministrazione della giustizia può avvalersi
dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia,
anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri,
nonchè dei servizi istituiti con riferimento
alle strutture penitenziarie.
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Art. 24.- Informazione,
consulenza, assistenza.
1. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite
le strutture del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, l'Istituto Superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro anche mediante i propri dipartimenti
periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro,
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per il settore estrattivo, tramite gli uffici della
Direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano
di medicina sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato,
svolgono attività di informazione, consulenza
ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle
imprese artigiane e delle piccole e medie imprese
e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
2. L'attività di consulenza non può
essere prestata dai soggetti che svolgono attività
di controllo e di vigilanza.
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Art. 25. - Coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento,
da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e della sanità,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuati criteri al fine
di assicurare unità ed omogeneità
di comportamenti in tutto il territorio nazionale
nell'applicazione delle disposizioni in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione.
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Art. 26. - Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e l'igiene del lavoro.
1. L'art. 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente:
[...].
2. L'art. 394 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente:
[...].
3. L'art. 395 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1995, n. 547, è
soppresso.
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Art. 27 - Comitati regionali di coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento,
da emanarsi entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza
Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e della sanità,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sono individuati criteri generali relativi all'individuazione
di organi operanti nella materia della sicurezza
e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare
uniformità di interventi ed il necessario
raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni,
convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano
i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
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Art. 28. - Adeguamenti al
progresso tecnico.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente:
a) è
riconosciuta la conformità alle vigenti norme
per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza
[....];
b) si dà
attuazione alle direttive in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della
Comunità europea per le parti in cui modificano
modalità esecutive e caratteristiche di ordine
tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento
nazionale;
c) si provvede
all'adeguamento della normativa di natura strettamente
tecnica e degli allegati al presente decreto in
relazione al progresso tecnologico.
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Capo VIII - STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE
MALATTIE PROFESSIONALI.
Art. 29. - Statistiche degli infortuni e delle malattie
professionali.
1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente
i dati relativi agli infortuni ed alle malattie
professionali anche con strumenti telematici.
2. L'ISPESL e L'INAIL indicono una conferenza
permanente di servizio per assicurare il necessario
coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art.
8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, nonché per verificare l'adeguatezza
dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per
studiare e proporre soluzioni normative e tecniche
atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle
malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione
delle informazioni relative ai rischi e ai danni
derivanti da infortunio durante l'attività
lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti
i parametri per la classificazione dei casi di infortunio,
ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza
e gravità e loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministro della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, possono
essere individuati criteri integrativi di quelli
di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione
delle informazioni relative ai rischi e ai danni
derivanti dalle malattie professionali, nonché
ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente
collegate al lavoro, sono individuati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
e del Ministro della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente, sulla base delle norme di
buona tecnica.
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TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO.
Art. 30. - Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al presente titolo si intendono per luoghi
di lavoro:
a) i luoghi
destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
nonché ogni altro luogo nell'area della medesima
azienda ovvero unità produttiva comunque
accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non
si applicano:
a) ai mezzi
di trasporto;
b) ai cantieri
temporanei o mobili;
c) alle industrie
estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi,
boschi e altri terreni facenti parte di una impresa
agricola o forestale, ma situati fuori dall'area
edificata dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge
vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute
per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato
II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati
tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori
portatori di handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare,
per le porte, le vie di circolazione, le scale,
le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati
od occupati direttamente da lavoratori portatori
di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non
si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati
prima del 1° gennaio 1993, ma debbono essere
adottate misure idonee a consentire la mobilità
e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene
personale.
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Art. 31. - Requisiti di sicurezza
e di salute.
1. Ferme restando le disposizioni legislative
e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni
di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto devono
essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e
salute di cui al presente titolo entro il 1°
gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono
un provvedimento concessorio o autorizzatorio il
datore di lavoro deve immediatamente iniziare il
procedimento diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare
agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento
stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengono
adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza, adotta misure
alternative che garantiscono un livello di sicurezza
equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici
ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore
di lavoro, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza, adotta le misure alternative di
cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente
comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza
competente per territorio.
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Art. 32. - Obblighi
del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di
circolazione interne o all'aperto che conducono
a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di
emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne
l'utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi
di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano
eliminati, quanto più rapidamente possibile,
i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza
e la salute dei lavoratori;
c) i luoghi
di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare
condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti
e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione
o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti
a regolare manutenzione e al controllo del loro
funzionamento.
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Art. 33. - Adeguamenti di
norme.
1. L'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito
dal seguente:
[...].
2. L'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito
dal seguente:
[...].
3. L'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito
dal seguente:
[...].
4. L'intestazione del titolo II del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, è sostituita dalla seguente:
[...].
5. L'articolo 6, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, dopo le parole "da destinarsi al lavoro
nelle aziende" è soppressa la parola
"industriali".
6. L'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente:
[...].
7. L'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito
dal seguente:
[...].
8. L'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito
dal seguente:
[...].
9. L'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito
dal seguente:
[...]..
10. L'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente:
[...].
11. L'art. 40 del decreto de Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito
dal seguente:
[...].
12. Gli articoli 37 e 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
sono sostituiti dai seguenti:
[...].
13. L'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente:
[...].
14. Le disposizioni di cui al presente articolo
entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE
DI LAVORO. 
Art. 34. - Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui
al presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura
di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile
od impianto destinato ad essere usato durante il
lavoro;
b)
uso di un'attrezzatura di lavoro: qualsiasi
operazione lavorativa connessa ad un'attrezzatura
di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio,
l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione,
la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c)
zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno
ovvero in prossimità di un'attrezzatura di
lavoro nella quale la presenza di un lavoratore
costituisce un rischio per la salute o la sicurezza
dello stesso.
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Art. 35. - Obblighi del datore
di lavoro.
1. Il datore di lavoro mette a disposizione
dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee
ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche
ed organizzative adeguate per ridurre al minimo
i rischi connessi all'uso delle attrezzature di
lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che
dette attrezzature possano essere utilizzate per
operazioni e secondo condizioni per le quali non
sono adatte.
Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinche' durante l'uso delle attrezzature di lavoro
siano rispettate le disposizioni di cui ai commi
4-bis e 4-ter.
3. All'atto della scelta delle attrezzature
di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni
e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi
presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi
derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
c-bis) i sistemi
di comando, che devono essere sicuri anche tenuto
conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni
prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché le attrezzature di lavoro siano:
a) installate
in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate
correttamente;
c) oggetto di
idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo
la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e
siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni
d'uso.
c-bis) disposte
in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori
e per le altre persone, assicurando in particolare
sufficiente spazio disponibile tra gli elementi
mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti
e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte
possano essere addotte o estratte in modo sicuro.
4-bis. Il datore di lavoro provvede affinche'
nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi
o non semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte
e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature
di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate
misure organizzative atte a evitare che i lavoratori
a piedi si trovino nella zona di attivita' di attrezzature
di lavoro semoventi e comunque misure appropriate
per evitare che, qualora la presenza di lavoratori
a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei
lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;
c) il trasporto
di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse
meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri,
predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare
lavori durante lo spostamento, la velocita' dell'attrezzatura
sia adeguata;
d)
le attrezzature di lavoro mobili, dotate
di motore a combustione, siano utilizzate nelle
zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una
quantita' sufficiente di aria senza rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinche'
nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare
carichi sia assicurato che:
a) gli accessori
di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi
da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo
di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonche'
tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura;
le combinazioni di piu' accessori di sollevamento
siano contrassegnate in modo chiaro per consentire
all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche
qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli
accessori di sollevamento siano depositati in modo
tale da non essere danneggiati o deteriorati;
b)
allorche' due o piu' attrezzature di lavoro
che servono al sollevamento di carichi non guidati
sono installate o montate in un luogo di lavoro
in modo che i loro raggi di azione si intersecano,
siano prese misure appropriate per evitare la collisione
tra i carichi e gli elementi delle attrezzature
di lavoro stesse;
c) i lavori
siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore
aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni
possano svolgersi con la massima sicurezza e, in
particolare, in modo che il lavoratore ne conservi
il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le
operazioni di sollevamento siano correttamente progettate
nonche' adeguatamente controllate ed eseguite al
fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in
particolare, per un carico da sollevare simultaneamente
da due o piu' attrezzature di lavoro che servono
al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita
e applicata una procedura d'uso per garantire il
buon coordinamento degli operatori;
e)
qualora attrezzature di lavoro che servono
al sollevamento di carichi non guidati non possano
trattenere i carichi in caso di interruzione parziale
o totale dell'alimentazione di energia, siano prese
misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori
ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono
rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui
l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il
carico sia stato agganciato e sistemato con la massima
sicurezza;
f) allorche'
le condizioni meteorologiche si degradano ad un
punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di
funzionamento, esponendo cosi' i lavoratori a rischi,
l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature
di lavoro che servono al sollevamento di carichi
non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate
misure di protezione per i lavoratori e, in particolare,
misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura
di lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base
della normativa vigente, provvede affinche' le attrezzature
di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche
di prima installazione o di successiva installazione
e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito
denominate "verifiche", al fine di assicurarne
l'installazione corretta e il buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche
di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione
dell'autorita' di vigilanza competente per un periodo
di cinque anni dall'ultima registrazione o fino
alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se
avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione
dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature
di lavoro ovunque queste sono utilizzate."
5. Qualora le attrezzature richiedano per
il loro impiego conoscenze o responsabilità
particolari in relazione ai loro rischi specifici,
il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura
di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo
incaricati;
b)
in caso di riparazione, di trasformazione
o manutenzione, il lavoratore interessato è
qualificato in maniera specifica per svolgere tali
compiti.
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Art. 36. - Disposizioni concernenti
le attrezzature di lavoro.
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione
dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di tutela
della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad
esse applicabili.
2. Le modalita' e le procedure tecniche delle
verifiche seguono il regime giuridico corrispondente
a quello in base al quale l'attrezzatura e' stata
costruita e messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, stabilisce
modalità e procedure per l'effettuazione
delle verifiche di cui al comma 2.
4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il
comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
[...].
5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il
comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
[...].
6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il
comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
[...].
7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il
comma 2 sono aggiunti, in fine, i commi seguenti:
[...].
8. Le disposizioni del presente articolo
entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti
di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001,
le attrezzature di lavoro indicate nel predetto
allegato, gia' messe a disposizione dei lavoratori
alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme
nazionali di attuazione di direttive comunitarie
concernenti disposizioni di carattere costruttivo,
allorche' esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata
un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro
di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore
di lavoro adotta misure alternative che garantiscano
un livello di sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine
definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,
a seguito dell'applicazione delle disposizioni del
comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare
le condizioni di sicurezza sempre che non comportino
modifiche delle modalita' di utilizzo e delle prestazioni
previste dal costruttore, non configurano immissione
sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo
periodo, del predetto decreto.
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Art. 37. - Informazione.
1. Il datore di lavoro provvede affinché
per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione,
i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione
e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto
alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni
di impiego delle attrezzature anche sulla base delle
conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze
acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature
di lavoro;
b) alle situazioni
anormali prevedibili.
1-bis. Il datore di lavoro provvede altresi'
a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti
durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle
attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente
circostante, anche se da essi non usate direttamente,
nonche' sui cambiamenti di tali attrezzature.
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso
devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
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Art. 38. - Formazione ed addestramento.
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori
incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono
una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature
di lavoro;
b)
i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature
che richiedono conoscenze e responsabilità
particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono
un addestramento adeguato e specifico che li metta
in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo
e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad
altre persone.
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Art. 39. - Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono ai programmi
di formazione o di addestramento eventualmente organizzati
dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature
di lavoro messe a loro disposizione conformemente
all'informazione, alla formazione ed all'addestramento
ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura
delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano
modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano
immediatamente al datore di lavoro o al dirigente
o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente
da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe
a loro disposizione.
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TITOLO IV - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE. 
Art. 40. - Definizioni.
1. Si intende per dispositivo di protezione
individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata
ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo
scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonché ogni complemento
o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti
di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente
destinati a proteggere la sicurezza e la salute
del lavoratore;
b)
le attrezzature dei servizi di soccorso e
di salvataggio;
c) le attrezzature
di protezione individuale delle forze armate, delle
forze di polizia e del personale del servizio per
il mantenimento dell'ordine pubblico;
d)
le attrezzature di protezione individuale
proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali
sportivi;
f) i materiali
per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi
portatili per individuare e segnalare rischi e fattori
nocivi.
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Art. 41. - Obbligo di uso.
1. I DPI devono essere impiegati quando i
rischi non possono essere evitati o sufficientemente
ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi
di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti
di riorganizzazione del lavoro.
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Art. 42. - Requisiti
dei DPI.
1. I DPI devono essere conformi alle norme
di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.
475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a)
essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati
alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto
delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere
adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono
l'uso simultaneo di più DPI, questi devono
essere tra loro compatibili e tali da mantenere,
anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia
nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
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Art. 43. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta
dei DPI:
a) effettua
l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono
essere evitati con altri mezzi;
b) individua
le caratteristiche dei DPI necessarie affinché
questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera
a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti
di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c)
valuta, sulla base delle informazioni a corredo
dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso
di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili
sul mercato e le raffronta con quelle individuate
alla lettera b);
d) aggiorna
la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione
significativa negli elementi di valutazione [....]
2. Il datore di lavoro, anche sulla base
delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua
le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie
per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione
di:
a) entità
del rischio;
b) frequenza
dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche
del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni
del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42
e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene
in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni
d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni
e le sostituzioni necessarie;
b) provvede
a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi
previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente
alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce
istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni
DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze
richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più
persone, prende misure adeguate affinché
tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico
ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente
il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile
nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni
adeguate su ogni DPI;
g) assicura
una formazione adeguata e organizza, se necessario,
uno specifico addestramento circa l'uso corretto
e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è
indispensabile:
a) per ogni
DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi
di protezione dell'udito.
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Art. 44. - Obblighi
dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono al programma
di formazione e addestramento organizzato dal datore
di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art.
43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a
loro disposizione conformemente all'informazione
e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente
organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura
dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano
modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori
seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna
dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente
al datore di lavoro o al dirigente o al preposto
qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato
nei DPI messi a loro disposizione.
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Art. 45. - Criteri per l'individuazione
e l'uso.
1. Il contenuto degli allegati III, IV e
V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione
di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente, tenendo conto della natura,
dell'attività e dei fattori specifici di
rischio, indica:
a) i criteri
per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze
e le situazioni in cui, ferme restando le priorità
delle misure di protezione collettiva, si rende
necessario l'impiego dei DPI.
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Art. 46. - Norma transitoria.
1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e,
nel caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio
in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004,
possono essere impiegati:
a) i DPI commercializzati
ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475;
b) i DPI già
in uso alla data di entrata in vigore del presente
decreto prodotti conformemente alle normative vigenti
nazionali o di altri Paesi della Comunità
europea.
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TITOLO V - MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI. 
Art. 47. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano
alle attività che comportano la movimentazione
manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di
lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il
lavoro.
2. Si intendono per:
a) movimentazione
manuale dei carichi: le operazioni di trasporto
o di sostegno di un carico ad opera di uno o più
lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre,
spingere, tirare, portare o spostare un carico che,
per le loro caratteristiche o in conseguenza delle
condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra
l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari:
lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee
e nerveovascolari a livello dorso lombare.
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Art. 48. - Obblighi dei datori
di lavoro.
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità
di una movimentazione manuale dei carichi da parte
dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione
manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce
ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo
di ridurre il rischio che comporta la movimentazione
manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessità di
una movimentazione manuale di un carico ad opera
dl lavoratore non può essere evitata, il
datore di lavoro organizza i posti di lavoro in
modo che detta movimentazione sia quanto più
possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di
lavoro:
a) valuta, se
possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza
e di salute connesse al lavoro in questione e tiene
conto in particolare delle caratteristiche del carico,
in base all'allegato VI;
b) adotta le
misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi
di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare
dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche
dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale
attività comporta, in base all'allegato VI;
c) sottopone
alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli
addetti alle attività di cui al presente
titolo.
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Art. 49. - Informazione e
formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di
un carico;
b) il centro
di gravità o il lato più pesante nel
caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia
una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione
corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori
corrono se queste attività non vengono eseguite
in maniera corretta, tenuto conto degli elementi
di cui all'allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori
una formazione adeguata, in particolare in ordine
a quanto indicato al comma 1.
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TITOLO VI - USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI.

Art. 50. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano
alle attività lavorative che comportano l'uso
di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano
ai lavoratori addetti:
a)
ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi
informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi
informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione
da parte del pubblico;
d) ai sistemi
denominati "portatili" ove non siano oggetto
di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
e) alle macchine
calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte
le attrezzature munite di un piccolo dispositivo
di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario
all'uso diretto di tale attrezzatura;
f)
alle macchine di videoscrittura senza schermo
separato.
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Art. 51. - Definizioni.
1. Ai fini del presente titolo si intende
per:
a) videoterminale:
uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere
dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di
lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature
munite di videoterminale, eventualmente con tastiera
ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero
software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori
opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti
l'unità a dischi, il telefono, il modem,
la stampante, il supporto per i documenti, la sedia,
il piano di lavoro, nonché l'ambiente di
lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore:
il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita
di videoterminale in modo sistematico ed abituale,
per almeno quattro ore consecutive giornaliere,
dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, per
tutta la settimana lavorativa.
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Art. 52. - Obblighi
del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione
del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza
i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi
per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi
legati alla postura ed all'affaticamento fisico
o mentale;
c) alle condizioni
ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate
per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni
di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero
della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
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Art. 53. - Organizzazione
del lavoro.
1. Il datore di lavoro assegna le mansioni
e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali
anche secondo una distribuzione del lavoro che consente
di evitare il più possibile la ripetitività
e la monotonia delle operazioni.
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Art. 54. - Svolgimento
quotidiano del lavoro.
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività
per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad
una interruzione della sua attività mediante
pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni
sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche
aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale
riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il
lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici
minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa
al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni
possono essere stabilite temporaneamente a livello
individuale ove il medico competente ne evidenzi
la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità
delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario
di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione
non sono compresi i tempi di attesa della risposta
da parte del sistema elettronico, che sono considerati,
a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore
non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti
gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro
e, come tale, non è riassorbibile all'interno
di accordi che prevedono la riduzione dell'orario
complessivo di lavoro.
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Art. 55. - Sorveglianza sanitaria.
1. I lavoratori [....], prima di essere addetti
alle attività di cui al presente titolo,
sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare
eventuali malformazioni strutturali e ad un esame
degli occhi e della vista effettuati dal medico
competente.
Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi
la necessità, il lavoratore è sottoposto
ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti
di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati
in:
a) idonei, con
o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori classificati come idonei
con prescrizioni ed i lavoratori i quali abbiano
compiuto il quarantacinquesimo anno di età
sono sottoposti a visita di controllo con periodicità
almeno biennale.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo
oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta
una sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente.
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi
speciali di correzione in funzione dell'attività
svolta è a carico del datore di lavoro.
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Art. 56. - Informazione e
formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) le misure
applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi
dello stesso di cui all'art. 52;
b) le modalità
di svolgimento dell'attività;
c) la protezione
degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori
una formazione adeguata in particolare in ordine
a quanto indicato al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità,
stabilisce con decreto una guida d'uso dei videoterminali.
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Art. 57. - Consultazione e
partecipazione.
1. Il datore di lavoro informa preventivamente
i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza
dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti
nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle
attività di cui al presente titolo.
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Art. 58. - Adeguamento alle norme.
1. I posti di lavoro utilizzati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto
devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato
VII.
2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto
devono essere adeguati a quanto prescritto al comma
1 entro il 1° gennaio 1997.
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Art. 59. - Caratteristiche
tecniche.
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, sono
disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie,
gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato
VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione
delle normative e specifiche internazionali oppure
delle conoscenze nel settore delle attrezzature
dotate di videoterminali.
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TITOLO VII - PROTEZIONE DA
AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI. 
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 60. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano
a tutte le attività nelle quali i lavoratori
sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni
o mutageni a causa della loro attività lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non si applicano
alle attivita' disciplinate dal decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, capo III.
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori
esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato
che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica.
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Art. 61. - Definizioni.
1. Agli effetti del presente decreto si intende
per:
a)
agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi
alla classificazione quali categorie cancerogene
1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una sostanza o piu' sostanze
di cui al punto 1), quando la concentrazione di
una o piu' delle singole sostanze risponde ai requisiti
relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione
di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o
2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi
3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui
all'allegato VIII, nonche' una sostanza od un preparato
emessi durante un processo previsto dall'allegato
VIII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi
alla classificazione nelle categorie mutagene 1
o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una sostanza o piu' sostanze
di cui al punto 1), quando la concentrazione di
una o piu' delle singole sostanze risponde ai requisiti
relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione
di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in
base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi
3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
c) valore limite:
se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione
media, ponderata in funzione del tempo, di un agente
cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro
la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione
ad un periodo di riferimento determinato stabilito
nell'allegato VIII-bis.
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Capo II - OBBLIGHI DEL
DATORE DI LAVORO.
Art. 62. - Sostituzione e riduzione.
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione
di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di
lavoro in particolare sostituendolo, sempre che
ciò è tecnicamente possibile, con
una sostanza o un preparato o un procedimento che
nelle condizioni in cui viene utilizzato non è
o è meno nocivo alla salute e eventualmente
alla sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile
sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore
di lavoro provvede affinché la produzione
o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno
avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò
è tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non
è tecnicamente possibile il datore di lavoro
provvede affinché il livello di esposizione
dei lavoratori sia ridotto al più basso valore
tecnicamente possibile.
L'esposizione non deve comunque superare il valore
limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis.
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Art. 63. - Valutazione
del rischio.
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62,
il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione
a agenti cancerogeni o mutageni , i risultati della
quale sono riportati nel documento di cui all'art.
4, comma 2.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare,
delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro
durata e della loro frequenza, dei quantitativi
di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero
utilizzati, della loro concentrazione, della capacità
degli stessi di penetrare nell'organismo per le
diverse vie di assorbimento, anche in relazione
al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato
solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma
polverulenta e se o meno contenuti in una matrice
solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.
La valutazione deve tener conto di tutti i possibili
modi di esposizione, compreso quello in cui vi e'
assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati
della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure
preventive e protettive del presente titolo, adattandole
alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4, commi
2 e 3, è integrato con i dati seguenti:
a) le attività
lavorative che comportano la presenza di sostanze
o preparati cancerogeni o mutageni o di processi
industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione
dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni
o mutageni;
b) i quantitativi
di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni
prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come
impurità o sottoprodotti;
c)
il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione
dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della
stessa;
e)
le misure preventive e protettive applicate
ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale
utilizzati;
f) le indagini
svolte per la possibile sostituzione degli agenti
cancerogeni o mutageni e le sostanze e i preparati
eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente
la valutazione di cui al comma 1 in occasione di
modifiche del processo produttivo significative
ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro
e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima
valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha
accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando
l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.
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Art. 64. - Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura,
applicando metodi e procedure di lavoro adeguati,
che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati
quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non
superiori alle necessità delle lavorazioni
e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa
di impiego, in forma fisica tale da causare rischio
di introduzione, non sono accumulati sul luogo di
lavoro in quantitativi superiori alle necessità
predette;
b) limita al
minimo possibile il numero dei lavoratori esposti
o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni
o mutageni anche isolando le lavorazioni in aree
predeterminate provviste di adeguati segnali di
avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali
"vietato fumare", ed accessibili soltanto
ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi
con la loro mansione o con la loro funzione. In
dette aree è fatto divieto di fumare;
c) progetta,
programma e sorveglia le lavorazioni in modo che
non vi è emissione di agenti cancerogeni
o mutageni nell'aria. Se ciò non è
tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti
cancerogeni o mutageni deve avvenire il più
vicino possibile al punto di emissione mediante
aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art.
4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve
comunque essere dotato di un adeguato sistema di
ventilazione generale;
d) provvede
alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni
per verificare l'efficacia delle misure di cui alla
lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni
anomale causate da un evento non prevedibile o da
un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione
conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e)
provvede alla regolare e sistematica pulitura
dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure
per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni
elevate;
g)
assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni
sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni
di sicurezza;
h) assicura
che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello
smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni
contenenti agenti cancerogeni o mutageni, avvengano
in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando
contenitori ermetici etichettati in modo chiaro,
netto, visibile;
i) dispone,
su conforme parere del medico competente, misure
protettive particolari per quelle categorie di lavoratori
per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni
o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.
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Art. 65. - Misure igieniche.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura
che i lavoratori dispongano di servizi igienici
appropriati ed adeguati;
b)
dispone che i lavoratori abbiano in dotazione
idonei indumenti protettivi da riporre in posti
separati dagli abiti civili;
c) provvede
affinché i dispositivi di protezione individuale
siano custoditi in luoghi determinati, controllati
e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì
a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima
di ogni nuova utilizzazione.
2. È vietato assumere cibi e bevande
o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art. 64,
lettera b).
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Art. 66. - Informazione
e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori,
sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni
ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti
cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi,
la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi
al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari
dovuti al fumare;
b)
le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure
igieniche da osservare;
d) la necessità
di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi
e dispositivi individuali di protezione ed il loro
corretto impiego;
e) il modo di
prevenire il verificarsi di incidenti e le misure
da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori
una formazione adeguata in particolare in ordine
a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui
ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori
siano adibiti alle attività in questione
e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale,
e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado
dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché
gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti
agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati
in maniera chiaramente leggibile e comprensibile.
I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni
devono essere conformi al disposto della legge 29
maggio 1974, n. 256, e successive modifiche ed integrazioni.
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Art. 67. - Esposizione non
prevedibile.
1. Se si verificano eventi non prevedibili
o incidenti che possono comportare un'esposizione
anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta
quanto prima misure appropriate per identificare
e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i
lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente
l'area interessata, cui possono accedere soltanto
gli addetti agli interventi di riparazione ed ad
altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti
protettivi e dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, essi a loro disposizione dal datore
di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di
protezione non può essere permanente e la
sua durata, per ogni lavoratore, è limitata
al minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al più
presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli
eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure
adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
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Art. 68. - Operazioni lavorative
particolari.
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative,
come quella di manutenzione, per le quali, nonostante
l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente
applicabili, è prevedibile un'esposizione
rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che
soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette
aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile,
all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione
mediante appositi contrassegni;
b) fornisce
ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di
protezione individuale che devono essere indossati
dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma
1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta
al minimo compatibilmente con le necessità
delle lavorazioni.
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Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 69. - Accertamenti sanitari e norme preventive
e protettive specifiche.
1. I lavoratori per i quali la valutazione
di cui all'art. 63 ha evidenziato un rischio per
la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere
del medico competente, adotta misure preventive
e protettive per singoli lavoratori sulla base delle
risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere
l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure
dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano
evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo
ad un stesso agente, l'esistenza di un'anomalia
imputabile a tale esposizione, il medico competente
ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al
comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova
valutazione del rischio in conformità all'art.
63;
b) ove sia tecnicamente
possibile, una misurazione della concentrazione
dall'agente in aria, per verificare l'efficacia
delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori
adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria
cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità
di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo
la cessazione dell'attività lavorativa.
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Art. 70. - Registro di esposizione e cartelle
sanitarie.
1. I lavoratori di cui all'articolo 69 sono
iscritti in un registro nel quale e' riportata,
per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente
cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il
valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro
e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro
il quale ne cura la tenuta per il tramite del medico
competente. Il responsabile del servizio di prevenzione
ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso
a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei
lavoratori di cui all'articolo 69, provvede ad istituire
e ad aggiornare una cartella sanitaria e di rischio,
custodita presso l'azienda o l'unita' produttiva
sotto la responsabilita' del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori
interessati, su richiesta, le relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma
1 e, tramite il medico competente, i dati della
cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di
lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL
la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
interessato unitamente alle annotazioni individuali
contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore
stesso.
5. In caso di cessazione di attivita' dell'azienda,
il datore di lavoro consegna il registro di cui
al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio
all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie
e di rischio sono conservate dal datore di lavoro
almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro
e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione
di ogni attivita' che espone ad agenti cangerogeni
o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni
individuali e le cartelle sanitarie e di rischio
sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del
segreto professionale e del trattamento dei dati
personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione
del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto
previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna
copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL
ed all'organo di vigilanza competente per territorio,
e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta
i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute;
b)
consegna, a richiesta, all'Istituto superiore
di sanita' copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di
cessazione di attivita' dell'azienda, consegna copia
del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza
competente per territorio;
d) in caso di
assunzione di lavoratori che hanno in precedenza
esercitato attivita' con esposizione ad agenti cancerogeni,
il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle
annotazioni individuali contenute nel registro di
cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria
e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in
possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalita' di tenuta del
registro e delle cartelle sanitarie e di rischio
sono determinati con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero
della sanita' dati di sintesi relativi al contenuto
dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li
rende disponibili alle regioni.
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Art. 71. - Registrazione dei
tumori.
1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche
e private, nonché gli istituti previdenziali
assicurativi pubblici o privati, che refertano casi
di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione
lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL
copia della relativa documentazione clinica ovvero
anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie
risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei
rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando
i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni
raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie
attivi sul territorio regionale, nonche' i dati
di carattere occupazionale, anche a livello nominativo,
rilevati nell'ambito delle rispettive attivita'
istituzionali dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale - INPS, dall'Istituto nazionale di statistica
- ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro - INAIL e da altre
istituzioni pubbliche. L'ISPESL rende disponibile
al Ministero della sanita' ed alle regioni i risultati
del monitoraggio con periodicita' annuale.
3. Con decreto dei Ministri della sanità
e del lavoro e della previdenza sociale, sentita
la commissione consultiva permanente, sono determinate
le caratteristiche dei sistemi informativi che,
in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne
stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione
e l'archiviazione, nonché le modalità
di registrazione di cui al comma 2, e le modalità
di trasmissione di cui al comma 1.
4. Il Ministero della sanità fornisce,
su richiesta, alla Commissione CE, informazioni
sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui
al comma 1.
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Art. 72. - Adeguamenti normativi.
1. La Commissione consultiva tossicologica
nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene,
mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur
non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di
classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza
ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanita', su richiesta, in tema di classificazione
di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanita', sentita
la commissione consultiva permanente e la Commissione
consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati
gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso
tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche
comunitarie o internazionali e delle conoscenze
nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
b) e' pubblicato
l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione
effettuata ai sensi del comma 1.
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TITOLO VIII - PROTEZIONE
DA AGENTI BIOLOGICI 
Capo I
Art. 73. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano
a tutte le attività lavorative nelle quali
vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari
di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego
confinato di microrganismi geneticamente modificati
e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati. Il comma 1 dell'articolo
7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 è
soppresso.
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Art. 74. - Definizioni.
1. Ai sensi del presente titolo si intende
per:
a) agente biologico:
qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato,
coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe
provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo:
qualsiasi entità microbiologica, cellulare
o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale
genetico;
c) coltura cellulare:
il risultato della crescita in vitro di cellule
derivate da organismi pluricellulari.
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Art. 75. - Classificazione
degli agenti biologici.
1. Gli agenti biologici sono ripartiti
nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio
di infezione:
a) agente biologico
del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità
di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico
del gruppo 2: un agente che può causare malattie
in soggetti umani e costituire un rischio per i
lavoratori; è poco probabile che si propaga
nella comunità; sono di norma disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico
del gruppo 3: un agente che può causare malattie
gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio
per i lavoratori; l'agente biologico può
propagarsi nella comunità, ma di norma sono
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico
del gruppo 4: un agente biologico che può
provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce
un serio rischio per i lavoratori e può presentare
un elevato rischio di propagazione nella comunità;
non sono disponibili, di norma, efficaci misure
profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto
di classificazione non può essere attribuito
in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati,
esso va classificato nel gruppo di rischio più
elevato tra le due possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti
biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.
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Art. 76. - Comunicazione.
1. Il datore di lavoro che intende esercitare
attività che comportano uso di agenti biologici
dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza
territorialmente competente le seguenti informazioni,
almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e
l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b)
il documento di cui all'art. 78, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato
autorizzato all'esercizio di attività che
comporta l'utilizzazione di un agente biologico
del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione
di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione
ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti
che comportano una variazione significativa del
rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque,
ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente
classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha
accesso alle informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma
1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente
modificati appartenenti al gruppo II, come definito
all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993,
n. 91, il documento di cui al comma 1, lettera b),
è sostituito da copia della documentazione
prevista per i singoli casi di specie dal predetto
decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio
diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui
al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti
biologici del gruppo 4.
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Art. 77. - Autorizzazione.
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare,
nell'esercizio della propria attività, un
agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione
del Ministero della sanità.
2. La richiesta di autorizzazione è
corredata da:
a) le informazioni
di cui all'art. 76, comma 1;
b) l'elenco
degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal
Ministero della sanità sentito il parere
dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha
la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento
del venir meno di una delle condizioni previste
per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione
di cui al comma 1 informa il Ministero della sanità
di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato,
nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego
di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio
diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui
al comma 4.
6. Il Ministero della sanità comunica
all'organo di vigilanza competente per territorio
le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute
nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo
4. Il Ministero della sanità istituisce ed
aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici
del gruppo 4 dei quali è stata comunicata
l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui
ai commi 1 e 4.
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Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE
DI LAVORO.
Art. 78. - Valutazione del rischio.
1. Il datore di lavoro, nella valutazione
del rischio i cui all'art. 4, comma 1, tiene conto
di tutte le informazioni disponibili relative alle
caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità
lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione
degli agenti biologici che presentano o possono
presentare un pericolo per la salute umana quale
risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella
effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base
delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri
di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
b) dell'informazione
sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali
effetti allergici e tossici;
d)
della conoscenza di una patologia della quale
è affetto un lavoratore, che è da
porre in correlazione diretta all'attività
lavorativa svolta;
e) delle eventuali
ulteriori situazioni rese note dall'autorità
sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo
dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi
di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione
ai rischi accertati, le misure protettive e preventive
di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità
delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente
la valutazione di cui al comma 1 in occasione di
modifiche dell'attività lavorativa significative
ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro
e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima
valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate
a titolo esemplificativo nell'allegato IX, che,
pur non comportando la deliberata intenzione di
operare con agenti biologici, possono implicare
il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi,
il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81,
commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati
della valutazione dimostrano che l'attuazione di
tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all'art. 4, commi
2 e 3, è integrato dai dati seguenti:
a) le fasi del
procedimento lavorativo che comportano il rischio
di esposizione ad agenti biologici;
b) il numero
dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera
a);
c)
le generalità del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi
e le procedure lavorative adottate, nonché
le misure preventive e protettive applicate;
e) il programma
di emergenza per la protezione dei lavoratori contro
i rischi di esposizione ad un agente biologico del
gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto
nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è
consultato prima dell'effettuazione della valutazione
di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di
cui al comma 5.
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Art. 79. - Misure tecniche,
organizzative, procedurali.
1. In tutte le attività per le quali
la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi
per la salute dei lavoratori il datore di lavoro
attua misure tecniche, organizzative e procedurali,
per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti
biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione
di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività
lavorativa lo consente;
b) limita al
minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti,
al rischio di agenti biologici;
c) progetta
adeguatamente i processi lavorativi;
d) adotta misure
collettive di protezione ovvero misure di protezione
individuali qualora on sia possibile evitare altrimenti
l'esposizione;
e) adotta misure
igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione
accidentale di un agente biologico fuori dal luogo
di lavoro;
f) usa il segnale
di rischio biologico, rappresentato nell'allegato
X, e altri segnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee
procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni
di origine umana ed animale;
h) definisce
procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica
la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro
al di fuori del contenimento fisico primario, se
necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone
i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento
e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza,
mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili
eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti
stessi;
m) concorda
procedure per la manipolazione ed il trasporto in
condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno
del luogo di lavoro.
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Art. 80. - Misure igieniche.
1. In tutte le attività nelle quali
la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi
per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
assicura che:
a) i lavoratori
dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti
di docce con acqua calda e fredda, nonché,
se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per
la pelle;
b) i lavoratori
abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri
indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli
abiti civili;
c) i dispositivi
di protezione individuale siano controllati, disinfettati
e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì
a far riparare o sostituire quelli difettosi prima
dell'utilizzazione successiva;
d)
gli indumenti di lavoro e protettivi che
possono essere contaminati da agenti biologici vengano
tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro,
conservati separatamente dagli altri indumenti,
disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
2. È vietato assumere cibi o bevande
e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è
rischio di esposizione.
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Art. 81. - Misure specifiche
per le strutture sanitarie e veterinarie.
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie
e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi,
presta particolare attenzione alla possibile presenza
di agenti biologici nell'organismo dei pazienti
o degli animali e nei relativi campioni e residui
e al rischio che tale presenza comporta in relazione
al tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione,
il datore di lavoro definisce e provvede a che siano
applicate procedure che consentono di manipolare,
decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore
e per la comunità, i materiali ed i rifiuti
contaminati.
3. Nei servizi di isolamento che ospitano
pazienti od animali che sono, o potrebbero essere,
contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del
gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per
ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate
nell'allegato XII.
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Art. 82. - Misure specifiche per i laboratori e
gli stabulari.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto
all'allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti
l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a
fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei
locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente
contaminati con tali agenti, il datore di lavoro
adotta idonee misure di contenimento in conformità
all'allegato XII.
2. Il datore di lavoro assicura che l'uso
di agenti biologici sia eseguito:
a)
in aree di lavoro corrispondenti almeno al
secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene
al gruppo 2;
b) in aree di
lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di
lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali
con possibile contaminazione da agenti biologici
patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali
da esperimento, possibili portatori di tali agenti,
il datore di lavoro adotta misure corrispondenti
almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui
si fa uso di agenti biologici non ancora classificati,
ma il cui uso può far sorgere un rischio
grave per la salute dei lavoratori, il datore di
lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle
del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi
3 e 4, il Ministero della sanità, sentito
l'Istituto superiore di sanità, può
individuare misure di contenimento più elevate.
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Art. 83. - Misure specifiche
per i processi industriali.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto
all'allegato XI, punto 6, nei processi industriali
comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi
2, 3 e 4, l datore di lavoro adotta misure opportunamente
scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo
anche conto dei criteri di cui all'art. 82, comma
2.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora
classificati, il cui uso può far sorgere
un rischio grave per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno
a quelle del terzo livello di contenimento.
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Art. 84. - Misure di emergenza.
1. Se si verificano incidenti che possono
provocare la dispersione nell'ambiente di un agente
biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori
devono abbandonare immediatamente la zona interessata,
cui possono accedere soltanto quelli addetti ai
necessari interventi, con l'obbligo di usare gli
idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più
presto l'organo di vigilanza territorialmente competente,
nonché i lavoratori ed il rappresentante
per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo
hanno determinato e delle misure che intende adottare,
o che ha già adottato, per porre rimedio
alla situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente
al datore di lavoro o al dirigente o al preposto,
qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso
di agenti biologici.
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Art. 85. - Informazioni e formazione.
1. Nelle attività per le quali la
valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi
per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare
per quanto riguarda:
a)
i rischi per la salute dovuti agli agenti
biologici utilizzati;
b) le precauzioni
da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure
igieniche da osservare;
d)
la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi
e dei dispositivi di protezione individuale ed il
loro corretto impiego;
e) le procedure
da seguire per la manipolazione di agenti biologici
del gruppo 4;
f) il modo di
prevenire il verificarsi di infortuni e le misure
da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori
una formazione adeguata in particolare in ordine
a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui
ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori
siano adibiti alle attività in questione,
e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e
comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado
dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione
ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure
da seguire in caso di infortunio od incidente.
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Capo III - SORVEGLIANZA
SANITARIA.
Art. 86. - Prevenzione e controllo.
1. I lavoratori addetti alle attività
per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato
un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere
del medico competente, adotta misure protettive
particolari per quei lavoratori per i quali, anche
per motivi sanitari individuali, si richiedono misure
speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa
a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori
che non sono già immuni all'agente biologico
presente nella lavorazione, da somministrare a cura
del medico competente;
b) l'allontanamento
temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art.
8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano
evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo
a uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile
a tale esposizione, il medico competente ne informa
il datore di lavoro.
2-ter. A seguito dell'informazione di cui
al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova
valutazione del rischio in conformità all'art.
78.
2-quater. Il medico competente fornisce ai
lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario
cui sono sottoposti e sulla necessità di
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell'attività che comporta rischio
di esposizione a particolari agenti biologici individuati
nell'allegato XI nonchè sui vantaggi ed inconvenienti
della vaccinazione e della non vaccinazione.
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Art. 87. - Registri degli
esposti e degli eventi accidentali.
1. I lavoratori addetti ad attività
comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4
sono iscritti in un registro in cui sono riportati,
per ciascuno di essi, l'attività svolta,
l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione
individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna
il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta
tramite il medico competente. Il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante
per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna
copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto
superiore di sanità e all'Istituto Superiore
per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo
di vigilanza competente per territorio, comunicando
ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta
questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
b) comunica
all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza
sul lavoro e all'organo di vigilanza competente
per territorio la cessazione del rapporto di lavoro,
dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo
l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna
al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie
e di rischio [....];
c) in caso di
cessazione di attività dell'azienda, consegna
all'Istituto superiore di sanità copia del
registro di cui al comma 1 ed all'Istituto Superiore
per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo
di vigilanza competente per territorio copia del
medesimo registro nonché le cartelle sanitarie
e di rischio [....];
d) in caso di
assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività
che comportano rischio di esposizione allo stesso
agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma
1, nonché copia della cartella sanitaria
e di rischio [....];
e)
tramite il medico competente comunica ai
lavoratori interessati le relative annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e nella
cartella sanitaria e di rischio [....], ed al rappresentante
per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti
nel registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie
e di rischio [....] sono conservate dal datore di
lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro
e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione
di ogni attività che espone ad agenti biologici.
Nel caso di agenti per i quali è noto che
possono provocare infezioni consistenti o latenti
o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica
per lungo tempo o che possono avere gravi sequele
a lungo termine tale periodo è di quaranta
anni.
5. L documentazione di cui ai precedenti
commi è custodita e trasmessa con salvaguardia
del segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta
del registro di cui al comma 1 e delle cartelle
sanitarie e di rischio sono determinati con decreto
del Ministro della sanità e del lavoro e
della previdenza sociale sentita la commissione
consultiva permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero
della sanità dati di sintesi relativi alle
risultanze del registro di cui al comma 1.
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Art. 88. - Registro dei
casi di malattia e di decesso.
1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro
dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione
ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie,
pubbliche o private, che refertano i casi di malattia,
ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono
all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della sanità
e del lavoro e della previdenza sociale, sentita
la commissione consultiva, sono determinati il modello
e le modalità di tenuta del registro di cui
al comma 1, nonché le modalità di
trasmissione della documentazione di cui al comma
2.
4. Il Ministero della sanità fornisce
alla commissione CE, su richiesta, informazioni
su l'utilizzazione dei dati del registro di cui
al comma 1.
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TITOLO IX - SANZIONI.

Art. 89. - Contravvenzioni commesse dai datori
di lavoro e dai dirigenti.
1. Il datore di lavoro è punito con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire
tre milioni a otto milioni per la violazione degli
articoli 4 commi 2, 4 lettera a), 6, 7 e 11, primo
periodo; 63 commi 1, 4 e 5; 69 comma 5 lettera a);
78 commi 3 e 5; 86 comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti:
a) con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni
a lire otto milioni per la violazione degli articoli
4, comma 5 lettere b), d), e), h), l), n) e q);
7, comma 2; 12, commi 1 lettere d) ed e) e 4; 15,
comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e
6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis,
4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter; 38; 41; 43,
commi 3, 4 lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49,
comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56,
comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66,
comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5
lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma
1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi
1 e 2;
b) con l'arresto
da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni per la violazione
degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5 lettere
c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma
2; 10; 12, comma 1 lettere a), b) e c); 21; 37;
43, comma 4 lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56,
comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma
1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2;
85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire sei milioni per la violazione
degli articoli 4, commi 5 lettera o) e 8; 8 comma
11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6, e 8; 87, commi 3 e
4.
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Art. 90. - Contravvenzioni commesse dai preposti.
1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto
sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire due milioni per la violazione degli articoli
4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q);
7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15,
comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4;
32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e
5; 41; 43, commi 3, 4 lettere a), b) e d); 48; 52,
comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma
3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi
1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2
e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2; [(Vedi nota all'art.
6 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359)]
b) con l'arresto
sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila
a lire un milione per la violazione degli articoli
4, comma 5 lettere c), f), g), i) e m); 7, commi
1 lettera b) e 3; 9, comma 2; 12, comma 1 lettere
a) e c); 21; 37; 43, comma 4 lettere c), e) ed f);
49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85,
commi 1 e 4.
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Art. 91 - Contravvenzioni
commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli
installatori.
1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è
punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda
da lire quindici milioni a lire sessanta milioni.
2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e
3, è punita con l'arresto fino ad un mese
o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due
milioni.
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Art. 92. - Contravvenzioni commesse dal medico
competente.
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto
fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione
a lire sei milioni per la violazione degli articoli
17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma
4; 86, comma 2-bis;
b) con l'arresto
fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire tre milioni per la violazione degli articoli
17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché
del comma 3; [...], e 70, comma 2.
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Art. 93. - Contravvenzioni
commesse dai lavoratori.
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto
fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila
a lire un milione e duecentomila per la violazione
degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo;
39; 44; 84, comma 3;
b) con l'arresto
fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila
a lire seicentomila per la violazione degli articoli
67, comma 2; 84, comma 1.
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Art. 94. - Violazioni amministrative.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui
agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire centomila a lire trecentomila.
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TITOLO X - DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI. 
Art. 95. - Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione del presente
decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996
il datore di lavoro che intende svolgere direttamente
i compiti di prevenzione e protezione dai rischi
è esonerato dalla frequenza del corso di
formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma
restando l'osservanza degli adempimenti previsti
dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e
c).
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Art. 96. - Decorrenza degli obblighi di cui all'art.
4.
1. È fatto obbligo di adottare le
misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Art. 96 bis. - Attuazione degli obblighi
1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività
lavorativa di cui all'articolo 1 è tenuto
a elaborare il documento di cui all'articolo 4 comma
2 del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo
inizio dell'attività.
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Art. 97. - Obblighi d'informazione.
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale trasmette alla commissione:
a) il testo
delle disposizioni di diritto interno adottate nel
settore della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro;
b) ogni cinque
anni, una relazione sull'attuazione pratica delle
disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
c)
ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione
pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse
anche alle commissioni parlamentari.
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Art. 98. - Norma finale.
1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente
modificate dal presente decreto, le disposizioni
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
ed igiene del lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
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